Provvedimenti. Funzione della polizza di carico: commento alla sentenza della cassazione civile sez.III, 11-08-1995, n.8830
4th Aprile 2007
I dati di fatto concernenti la presente sentenza sono i seguenti:
L’ Agip S.P.A. riceve la merce con un ammanco di prodotto. In quanto giratario e possessore di una polizza di carico da cui risulta che il vettore cartolare è la società Philippine Transmarine Carriers, l’Agip agisce in giudizio nei confronti del suddetto vettore il quale eccepisce che, in base al contratto di trasporto fondamentale, il vettore contraente è altra società.
Il tribunale di Venezia, e la Corte di Appello successivamente, hanno accolto la domanda di condanna della Philippine Transmarine Carriers inc. dal momento che l’Agip aveva agito sulla base della polizza di carico e non già sulla base del contratto di trasporto.
Pertanto, il contesto giuridico all’interno del quale si muove questo caso, concerne l’individuazione delle funzioni della polizza di carico nel caso in cui questa sia separata dal charter party(contratto). Più in particolare si pone il problema se anche la polizza di carico possa costituire un valido documento per la regolamentazione del rapporto o sia necessario fare riferimento al charter party. Nel caso di specie, si tratta di capire se la responsabilità dell’ammanco di prodotto si possa ricondurre al vettore cartolare, indicato nella polizza, o al contraente del charter party.
La Philippine Transmarine Carriers impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione eccependo i seguenti motivi:
L’art.1372cc non esclude il diritto del terzo (armatore) di provare di non essere il vettore;
Non c’è autonomia tra polizza di carico e contratto di trasporto;
La polizza di carico è solo la ricevuta della merce e circola in quanto ne è titolo rappresentativo;
L’attività di navigazione, effettuata dalla ricorrente, e di trasporto sono scisse, poiché la navigazione fornita attraverso un contratto di noleggio a tempo; inoltre, il comandante ha agito in base alle istruzioni del noleggiatore a tempo.
Per esaminare la fondatezza di tali motivi, la Corte procede ad esaminare la funzione della polizza di carico.
Il possesso della polizza di carico equivale al possesso della merce; perciò essa attribuisce al giratario il diritto alla riconsegna ed è titolo rappresentativo della merce; di conseguenza, la polizza avrà funzione probatoria dell’avvenuta caricazione e dell’individuazione della merce.
Per stabilire se la polizza di carico consente la ricostruzione del regolamento del trasporto, la Corte presenta le seguenti informazioni.
In quanto titolo rappresentativo, la polizza ha natura di titolo di credito di natura causale; pertanto ad essa è estensibile il carattere della letteralità, previsto dall’art.1992c.c.. Ciò significa che la lettera del titolo della polizza di carico costituisce l’elemento determinante per l’indivìduazione dei diritti del giratario possessore ex artt.458-460cod. nav..
Inoltre, ex art.1993c.c., il diritto alla riconsegna garantito a ciascun possessore è autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori.
Nel caso di antinomia tra indicazioni della polizza e del charter party(contratto), il giratario è legittimato ad esperire, a sua scelta, un’azione nei confronti del contraente in alternativa a un’azione contro il vettore cartolare. Ciò non pregiudica i diritti risultanti dalla polizza di cui gode il possessore, dal momento che tale scelta è consentita per garantire una effettiva tutela al giratario.
In conclusione, relativamente alle censure della ricorrente:
La tesi secondo cui l’art.1372 c.c. non esclude il diritto dell’armatore di provare di non essere il vettore,non è fondata dal momento che al possessore è riconosciuta la possibilità di agire sia in base al contratto che alla polizza, per assicurargli maggiore protezione;
la mancanza di autonomia della polizza dal contratto è respinta in base al principio della letteralità;
la polizza di carico non è solo titolo rappresentativo ma individua anche i diritti del possessore, ex artt. 458 e 460 cod. nav.;
la censura relativa al contratto di noleggio a tempo è inammissibile perché non è mai stata discussa nel merito.
La corte ha quindi rigettato il ricorso della Philippine Marine Carriers inc.
A mio avviso i punti di diritto rilevanti sono i seguenti:
1. la funzione della polizza di carico di individuare i diritti del possessore e i corrispettivi obblighi del vettore cartolare non viene meno quando il regolamento del trasporto sia contenuto per esteso nel charter party; anzi, in base al carattere della letteralità di cui godono i titoli di credito, qualora la polizza di carico contenga informazioni contrastanti con il charter party, il possessore/giratario può validamente far fede sulla polizza.
2. Al giratario/possessore è consentita la possibilità di agire sia nei confronti del vettore cartolare che del contraente, dal momento che il principio della letteralità è posto a tutela del giratario/possessore stesso.
Davide Maresca