Legislazione. Ricerca sulla nozione di “servizio di interesse generale” alla luce del dibattito tra le istituzioni dell’UE. Davide Maresca
27th marzo 2007
Il dibattito sui SIG inizia con la comunicazione della Commissione del ’96 in cui la Commisione inizia a definire i Servizi di interesse generale(servizio considerato di interesse generale dei cittadini dale autorità pubbliche), il servizio universale(insieme minimo di servizi il cui accesso deve essere garantito a tutti) e il servizio di interesse economico generale(servizio di interesse generale remunerato dagli utenti)
Ecco i successivi sviluppi del dibattito tra le istituzioni europee:
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM(96)0443 C4- 0507/96)
A. considerando che i servizi economici di interesse generale (o servizi pubblici), che sono attività economiche considerate di vitale importanza per i cittadini e tutta la società, sono basati sui principi di continuità, solidarietà, parità d’accesso e di trattamento di tutti gli utenti,
B. considerando che il riconoscere che una particolare attività è di interesse generale, con conseguente livello di servizi garantito per i cittadini, ovviamente dipende dall’evoluzione tecnologica, dalla società, dalle tradizioni e dagli strumenti economici di un paese,
C. considerando che nelle nostre moderne società democratiche l’interesse generale presuppone generalmente una coesione sociale e territoriale, l’effettivo godimento di libertà fondamentali, l’efficienza economica generale, la consapevolezza di esigenze a lungo termine e il controllo di risorse rare non rinnovabili,
D. considerando che queste riflessioni riguardano soprattutto le principali attività di rete, ivi comprese la distribuzione dell’acqua, di elettricità e di gas, le ferrovie, il trasporto pubblico locale, la radiodiffusione, le telecomunicazioni e i servizi postali,
Parere del Comitato economico e sociale riguardante “I servizi di interesse generale”
(1999/C 368/17)
1.3. I servizi di interesse generale si caratterizzano essenzialmente in base all’oggetto della loro attività. Questa deve soddisfare un bisogno generale(2) e “fondamentale” dei membri della collettività, vale a dire di un gruppo di persone tra le quali esistono relazioni di uguaglianza e solidarietà. Nel valutare i bisogni della collettività viene accordata notevole libertà agli Stati membri, affinché definiscano essi stessi gli obiettivi della politica nazionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea ha riconosciuto che la sicurezza, la difesa, la protezione e/o la coesione sociale della collettività, inter alia, rappresentano bisogni di questo tipo.
1.4. I servizi d’interesse generale debbono rispondere a bisogni come l’istruzione, la salute, le comunicazioni, l’informazione, le forniture d’acqua potabile, i trasporti, i quali rivestono un’importanza essenziale per la protezione delle libertà fondamentali delle persone e migliorano la vita sociale. Si tratta di attività socioeconomiche che in generale non vengono lasciate al solo operare del mercato, in quanto esistono forme d’intervento delle amministrazioni per regolarle e controllarle.
Comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001
2. LA MISSIONE DEI SERVIZI D’INTERESSE GENERALE
8. L’interesse dei cittadini è al centro della politica comunitaria in materia di servizi d’interesse generale. Questi ultimi contribuiscono in maniera rilevante alla competitività generale dell’industria europea e alla coesione economica, sociale e territoriale. In veste di utenti di tali servizi, i cittadini europei si aspettano di ricevere servizi di qualità a prezzi accessibili. Sono quindi gli utenti e le loro necessità ad essere al centro dell’azione pubblica in questo settore. La Comunità tutela gli obiettivi d’interesse generale e la missione del servizio pubblico.
Parere del Comitato delle regioni sulla “Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa”
(2002/C 19/04)
1.2. Considera che i SIG facciano parte del modello sociale europeo e contribuiscano ai valori essenziali di solidarietà e di coesione. Essi svolgono in tale contesto un ruolo importante anche ai fini della realizzazione degli obiettivi essenziali dell’Unione europea.
1.3. Constata che la Commissione europea utilizza una definizione poco chiara dei SIG, che lascia spazio a incertezze in merito alla loro funzione d’interesse generale e alla portata giuridica dei loro compiti nel diritto comunitario.
Libro verde sui servizi di interesse generale /* COM/2003/0270 def. */
16. L’espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall’espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è utilizzata nel trattato. E’ un’espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.
17. L’espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l’espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.
19. Le espressioni “servizio di interesse generale” e “servizio di interesse economico generale” non devono essere confuse con il termine “servizio pubblico”. Quest’ultimo ha contorni meno netti: può avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio [9]. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro verde.
Parere del Comitato delle regioni in merito al “Libro verde sui servizi di interesse generale”
(2004/C 73/02)
1.4. Trova che gli intenti della Commissione e le sue idee sull’argomento non risultino sufficientemente chiari. Il Comitato deplora la mancanza di un atteggiamento più chiaro da parte della Commissione come contributo al dibattito sui servizi di interesse generale del futuro, fra l’altro sull’opportunità o meno di assegnare loro maggiore importanza nel Trattato
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Libro bianco sui servizi di interesse generale /* COM/2004/0374 def. */
La ripartizione delle funzioni e dei poteri tra l’Unione e gli Stati membri crea una responsabilità comune per l’Unione, da una parte, e le autorità pubbliche negli Stati membri, dall’altra. Tuttavia, la definizione dettagliata dei servizi e l’erogazione degli stessi rimangono di competenza degli Stati membri.
Nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea. Nella consultazione è stata sottolineata la necessità di organizzare e regolamentare i servizi di interesse generale tenendo conto il più possibile degli interessi dei cittadini e salvaguardando nel contempo il principio di sussidiarietà.
In tale contesto, il servizio universale rappresenta un concetto chiave sviluppato dalla Comunità per garantire l’effettiva accessibilità dei servizi essenziali [17]. Esso stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere a taluni servizi considerati essenziali e impone l’obbligo alle industrie di fornire un servizio definito a condizioni specificate, che includono fra l’altro una copertura territoriale totale a prezzi abbordabili.(…)
Principi guida dell’approccio della Commissione:
1. Consentire alle autorità pubbliche di operare nell’interesse dei cittadini
2. Realizzare gli obiettivi del servizio pubblico all’interno di mercati aperti e competitivi
3. Garantire la coesione e l’accesso universale
4. Mantenere un elevato livello di qualità e di sicurezza
5. Garantire i diritti dei consumatori e degli utenti
6. Controllo e valutazione delle prestazioni
7. Rispettare la diversità dei servizi e delle situazioni
8. Aumentare la trasparenza
9. Garantire la certezza giuridica
Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Libro bianco sui servizi di interesse generale
1.23 rileva tuttavia che il Libro bianco non giunge ad una definizione precisa dei SIG, limitandosi ad affermare che la fornitura di beni e servizi di interesse generale fa nascere obblighi di servizio pubblico. Per identificare i SIG, il Libro bianco enuncia nove principi direttori che forniscono una griglia di valutazione a posteriori, senza peraltro rimettere in discussione il principio di concorrenza. Quindi il Libro bianco conferma il difficile equilibrio tra i valori alla base dei SIG e le regole della concorrenza;
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Libro bianco sui servizi di interesse generale COM(2004) 374 def.
3.1 Il Comitato si congratula con la Commissione per la pubblicazione del Libro bianco e prende atto dei nove principi e degli otto nuovi orientamenti in esso proposti per consolidare i servizi d’interesse generale. Deplora, tuttavia, che le sue richieste reiterate degli ultimi anni [1] di una direttiva quadro, o di una legge quadro, che consenta di garantire l’esistenza dei SIG, la libertà di definizione e di organizzazione in materia degli Stati membri, la libera scelta dei modi di gestione dei SIG, il loro finanziamento a lungo termine, la valutazione delle loro prestazioni, i diritti dei consumatori, ecc., non siano ancora state accolte, anche se la Commissione s’impegna a redigere una relazione in materia entro la fine del 2005.
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Il futuro dei servizi di interesse generale
(2006/C 309/28)
1.2 I SIG, siano essi di natura economica o meno, soddisfano comunque dei bisogni fondamentali, contribuiscono a creare un senso di appartenenza dei cittadini alla società e rappresentano per tutti i paesi europei un elemento della loro identità culturale, perfino nei gesti della vita quotidiana
5.3 La distinzione tra carattere economico e non economico del servizio resta vaga e incerta
7.1 L’Europa cui i cittadini aspirano è uno spazio di vita comune dove siano garantite la qualità della vita, la solidarietà, l’occupazione e la creazione di ricchezze non solo materiali. I SIG costituiscono uno strumento indispensabile per soddisfare tali aspettative.
7.2 Occorre, quindi, definire a livello comunitario i principi fondamentali comuni da applicare a tutti i SIG, da enunciare in una direttiva quadro
9.1 Si tratterà innanzitutto di delineare un quadro istituzionale che costituisca una base solida per rendere giuridicamente certa la distinzione, tracciata dalla Carta, tra i SIEG e i servizi di interesse generale di natura non economica. Ciò è necessario in quanto la Carta non prevede che a questi ultimi servizi si applichino le regole di concorrenza e quelle sugli aiuti di Stato.
10.2 Gli Stati membri, quindi, devono poter definire, con un atto ufficiale da comunicare alle istituzioni europee, i tipi di servizi che, per ragioni imperative di interesse generale, rientrano nell’ambito della sovranità statale o, per ragioni di interesse nazionale, regionale o locale, non costituiscono comunque dei SIEG e dunque non ricadono nell’ambito di applicazione delle regole di concorrenza e di quelle sugli aiuti di Stato.