Diritto del Mercato.com

Provvedimenti. Parere ex art. 23 bisdell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su un affidamento di fornitura di una rete wireless

26th maggio 2009

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)/GESTIONE E MANUTENZIONE DI RETE WIRELESS

DATI GENERALI articolo (L.287/90) 23 bis-Attività consultiva sull’affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica

rif AS521

decisione 05/03/2009

invio 10/03/2009

PUBBLICAZIONE bollettino n. 17/2009

SEGNALAZIONE/PARERE mercato (72) INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE

(K) SERVIZI VARI

destinatari Comune di Santa Maria di Sala

Testo Segnalazione/Parere

Oggetto: richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, del servizio di gestione e manutenzione di una rete wireless per la fornitura di connettività a banda larga nel Comune alla società Sala.com S.r.l.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità, nella sua adunanza del 5 marzo 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha, tuttavia, previsto che tale principio possa essere derogato in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, l’analisi di mercato svolta da codesto Comune non ha evidenziato l’esistenza di almeno una delle menzionate peculiari caratteristiche che non permetterebbero un efficace e utile ricorso al mercato.

La principale motivazione addotta dal Comune per l’affidamento “in deroga”, ovvero l’esistenza della rete che solleverebbe “così la costituenda società d[a]ll’importante costo per la costruzione della rete”, non prova la necessità della deroga alle procedure ordinarie di gara. Infatti, ogni altro soggetto che intendesse fornire il servizio richiesto dal Comune si troverebbe nella medesima condizione di non dover sopportare i costi della realizzazione della rete. Inoltre, proprio l’analisi svolta evidenzia che numerosi altri soggetti potrebbero concorrere per la fornitura del servizio di gestione della rete del Comune e che l’offerta della società comunale non appare essere indiscutibilmente l’offerta con le condizioni migliori dal punto di vista economico.

Pertanto, appare evidente che soltanto lo svolgimento di un’ordinaria procedura di gara potrebbe consentire l’individuazione della soluzione più efficiente per la gestione della rete e l’offerta del servizio di connettività a banda larga ai cittadini del Comune.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

Comments are closed.