Provvedimenti. Concessione di aree portuali: ricerca sull’applicazione dell’art. 16 della legge n. 84/94
5th marzo 2009
TAR Liguria 546/2007
La natura di impresa autorizzata ex art. 16, l. n. 84 del 1994 ad operare nel porto di riferimento ed il manifestato interesse ad ottenere la concessione di un’area compresa nell’ambito oggetto dell’affidamento contestato è qualificabile alla stregua del c.d. interesse strumentale, l’interesse cioè azionato dall’operatore del settore al fine di contestare la legittimità degli atti di affidamento in concessione delle aree portuali cui può aspirare.
Va escluso che l’impresa portuale, autorizzata ad operare nel singolo porto ex art. 16, l. n. 84 del 1994, cit., prima di formulare una nuova domanda debba obbligatoriamente dismettere la precedente concessione a fronte della regola che vieta la doppia concessione, specie in considerazione del fatto che la concessione di aree portuali può essere affidata alle stesse sole imprese autorizzate ex art. 16, come emerge dall’art. 18 comma 1, stessa l. n. 84.
Nel sistema disegnato dall’art. 18, l. n. 84 del 1994 per il rilascio di concessioni demaniali in ambiti portuali sono previste due modalità distinte ed alternative: in generale, è previsto che l’Autorità portuale dia in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’art. 16 comma 3, con affidamento, previa determinazione dei relativi canoni, nonché tramite procedure di gara caratterizzate, oltre che dalle predette forme di idonea pubblicità preventiva, dal rispetto dei criteri della par condicio dei soggetti aspiranti; in via particolare, cioè per quelle che la norma individua come le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241 e, anche in tal caso, è comunque previsto il necessario rispetto delle modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 18, tra cui assumono peculiare rilievo la predeterminazione degli elementi più rilevanti ed il rispetto di idonee forme di pubblicità.
TAR Catania 1633/2006
La l. 28 gennaio 1994 n. 84 di « Riordino della legislazione in materia portuale » all’art. 6 attribuisce all’Autorità portuale la competenza di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’art. 16 comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro e tra queste competenze rientra anche la disciplina del servizio chimico all’interno del porto.
TAR Catania 1246/2005
Per espletare nell’area portuale il servizio relativo allo sbarco e di imbarco di automezzi dalle navi traghetto occorre essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 16 l. n. 84 del 1994.
TAR Roma 710 2004
Il regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali approvato dall’Autorità Portuale di Cagliari, ai sensi dell’art. 16, l. 28 gennaio 1994 n. 84, pur se a contenuto generale - e come tale non sottoposto ad obblighi di diretta comunicazione o notificazione ai soggetti destinatari - non è soggetto a necessaria comunicazione, cosicché il termine per impugnarlo decorre dalla conoscenza della sua efficacia lesiva
TAR Roma 714/2004
Il lavoro portuale temporaneo si manifesta come una struttura trilaterale, in quanto in essa l’impresa titolare di apposita autorizzazione dell’Autorità Portuale fornisce per un tempo e per esigenze limitate lavoratori con determinate caratteristiche alle imprese ex art. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), l. n. 84 del 1994 che ne fanno richiesta.
Consiglio di Stato sez.II 409/2002
L’art. 45 - bis c. nav. è applicabile anche alla materia delle operazioni e dei servizi portuali e delle concessioni demaniali marittime di cui agli art. 16 - 18 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, sia in applicazione del principio generale di favore dell’ordinamento per la cosiddetta esternalizzazione o “outsourcing”, sia per il tenore letterale dell’art. 8, comma 3, lett. h, della stessa legge. La necessità che il subconcessionario sia comunque autorizzato dall’autorità portuale, ai sensi dell’art. 16 della legge, costituisce garanzia di tutela dell’interesse pubblico e consente di verificare che il ricorso all’art. 45 - bis sia effettuato in modo pertinente, in situazioni che costituiscono l’eccezione e non la regola
TAR Friuli Veneziua Giulia 490/2001
Sono escluse dall’art. 16 l. 28 gennaio 1994 n. 84, le attività di deposito cosiddetto “minore”, quelle cioè che consistono nella sistemazione, conservazione e custodia di merci già uscite dal ciclo delle operazioni portuali perché già movimentate da ditte a ciò abilitate che hanno provveduto allo scarico, al trasporto ed al deposito delle stesse nei propri magazzini, nei quali le detengono in via meramente funzionale alla loro immissione nel ciclo commerciale benché, per la mera circostanza spaziale dell’ubicazione dei magazzini in ambito portuale, l’esercizio di tale attività resti assoggettato alla vigilanza del comandante del porto ai sensi dell’art. 68 c. nav. I provvedimenti dell’autorità portuale che di tale distinzione non tengono conto, assoggettando l’attività di “deposito minore” all’art. 16 l. n. 84 del 1994, sono illegittimi e vanno pertanto annullati.
TAR Lazio 6952/2000
La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 33 15 febbraio 1996 è in contrasto con l’art. 8 comma 2 del d.m. 31 marzo 1995 n. 585 e con l’art. 16 l. 28 gennaio 1994 n. 84 in quanto limita la collaborazione degli ausiliari, di cui il vettore può avvalersi nell’esercizio di operazioni portuali in regime di self “handling” ad attività propedeutiche e di supporto amministrativo e deve pertanto essere annullata.
Consiglio di Stato Sez VI 4656/2000
Ai sensi della l. n. 84 del 1994 art. 6 comma 6 e 16 comma 1, è assoluto il divieto per le autorità portuali di esercitare la gestione delle operazioni portuali, sia direttamente sia attraverso la costituzione o la partecipazione a società, affinché alle autorità predette competano soltanto compiti neutrali di regolazione e della gestione delle attività portuali.
TAR Liguria 31 marzo 2000
Va annullato, per difetto di motivazione, il decreto con il quale il presidente dell’autorità portuale non accoglie l’istanza di un gruppo di operatori portuali già svolgenti attività di movimentazione merci nel porto, volta ad ottenere l’autorizzazione ad operare in settori merceologici diversi, se non viene compiuta da parte dell’amministrazione una istruttoria adeguata sulla base dei parametri richiesti dall’art. 16 l. n. 84 del 1994 (capacità professionale, ecomonico-imprenditoriale e organizzativa).
TAR Pescara 436/1999
L’art. 16 l. 28 gennaio 1994 n. 84, il quale prevede che l’autorità portuale possa determinare il numero massimo delle autorizzazioni ad agire in ambito portuale, non trova applicazione nel caso in cui le operazioni portuali sono svolte direttamente all’arrivo o alla partenza da navi dotate di mezzi propri, di proprio personale, ovvero da vettori forniti di mezzi idonei alle operazioni portuali che abbiano noleggiato detti bastimenti per il trasporto di propria merce.
Corte dei Conti 13/1998
Non è conforme all’art. 16 comma 7 l. n. 84 del 1994 la decisione assunta dall’A.P.T. di non procedere alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l’esercizio delle attività portuali, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico.
AGCM 4062/1996
Costituisce abuso di posizione dominante il comportamento tenuto dalla compagnia dei lavoratori portuali di Brindisi, titolare, secondo la normativa vigente, di un diritto esclusivo di fornitura di manodopera che fornisca ad una impresa concorrente personale non qualificato in relazione alle prestazioni richieste o rifiuti di fornire manodopera o permetta al proprio personale di ritardare alcune operazioni portuali richieste dall’impresa concorrente.
Consiglio di Stato Sez. II 1177/1996
Ai sensi dell’art. 16 l. 28 gennaio 1994 n. 84, la disciplina delle operazioni portuali (quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento, in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale) non è estensibile - in caso di autoproduzione o “self handling” - anche alle operazioni c.d. nautiche, quali quelle di rizzaggio, derizzaggio, taccaggio delle merci, delle auto e di ogni altro mezzo al seguito dei passeggeri.
Corte App. Genova 5aprile 1995
Il rizzaggio e derizzaggio dei veicoli sulle navi costituiscono - sia in base all’abrogato art. 108 c. nav. che in base all’art. 16 l. 28 gennaio 1994 n. 84 che ha riordinato la legislazione in materia portuale - operazioni di carattere nautico e non operazioni portuali.
Consiglio di Stato a. gen. 21/1995
L’autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale, o se non istituita, vale a dire prima del suo insediamento, dall’organizzazione portuale è necessaria ai fini del regolare espletamento delle operazioni portuali indicate nell’art. 16 comma 1 l 28 gennaio 1994 n. 84
Consiglio di Stato a. gen. 22/1995
In tema di riordino della materia portuale, lo schema di regolamento deve prevedere che il numero delle concessioni rilasciate risulti pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo (numero che di norma non è inferiore a due), al fine di indicare un indirizzo per il numero delle concessioni. Detto numero è assegnato in base alla capacità operativa e funzionale dello scalo medesimo.
In tema di riordino della materia portuale, l’art. 13 del regolamento attuativo della legge in tale ambito stabilisce nuovamente che l’autorità concedente deve riversare congrui spazi per lo svolgimento delle operazioni portuali anche per quelle svolte da imprese non concessorie. Inoltre ai sensi dell’art. 18 comma 2 l. 28 gennaio 1994 n. 84 devono risultare i criteri che le autorità portuali o marittime devono adottare.