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Legislazione. Testo consolidato del Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/2006) aggiornato al D.lgs. n. 4/2008

27th novembre 2008

Si riporta il testo aggiornato del codice ambientale sottolineandone la rilevanza negli artt. 143 e segg. in relazione al regime giuridico delle infrastrutture di trasporto del servizio idrico nonchè alla liberalizzazione dello stesso servizio. Si segnala di tali norme è opportuna una lettura sistematica con il D.lgs. n. 267/200 relativo all’ordinamento degli Enti Locali.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale.
(GU n. 88 del 14-4-2006- Suppl. Ordinario n.96)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonchè
riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la
lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal
deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di
servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, concernente la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi
organici in talune attività e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della
direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la
responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10
febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari
regionali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze,
delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI (1)
(1) Denominazione così modificata dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre
2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle
acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
ART. 2 (Finalità)
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli
di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al
coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui
all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell’ordinamento
comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 3 (Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi)
1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle
singole disposizioni in esso contenute.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con
uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione
dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto
delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e
sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio provvede alla modifica ed all’integrazione delle norme tecniche
in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei
principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di
direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di
ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con
proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di
ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del
presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione
di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
Art. 3-bis (Principi sulla produzione del diritto ambientale) (1)
1. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti costituiscono i
principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli
2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del
Trattato dell’Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della
materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di
coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed
urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante
espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purchè sia
comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 3-ter (Principio dell’azione ambientale) (1)
1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve
essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi
della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchè al principio «chi inquina paga» che, ai
sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunità in materia ambientale.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile) (1)
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile,
per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata
da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale
devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività
umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un
equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e
quelle da trasmettere, affinchè nell’ambito delle dinamiche della produzione e del
consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere
cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da
salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali
dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 3-quinquies (Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione) (1)
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio
nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme
di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni
particolari del loro territorio, purchè ciò non comporti un’arbitraria discriminazione,
anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi
dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei
relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali
inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni
ed enti locali minori.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo) (1)
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16
marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato
dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
PARTE SECONDA (1)
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER
L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
(1) Parte così sostituita dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA
VALUTAZIONE D’INCIDENZA E L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (AIA).
Art. 4 (Finalità)
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio
del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua, nell’ambito della procedura di Valutazione
dell’impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto
legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi
connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione
della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento
delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A
questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli
impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l’interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo
le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un
parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d’impatto
ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti
dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni,
l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonchè le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere
approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in
conformità alle previsioni di cui all’articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all’articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli
altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio
equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo,
redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22;
l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato,
comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del
loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre
effetti sull’ambiente;
l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto
approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che
possano produrre effetti negativi significativi sull’ambiente;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto
significativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione
secondo le disposizioni del presente decreto;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante
dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
o) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento
dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di
VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri,
i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli
articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»;
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso
in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o
approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano,
programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente
dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione,
anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle
procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonchè le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse.
Art. 6 (Oggetto della disciplina)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per
tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai
sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che
possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 12.
3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica.
5. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione
per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all’allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
7. La valutazione è inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e
non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II;
c) i progetti elencati nell’allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che
possano avere impatti significativi sull’ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno di aree naturali
protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per
determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi
indicati nell’allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o
decremento delle soglie di cui all’allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui
all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per
specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali,
sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità.
10. L’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad
opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa
pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto
interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto,
quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5,
commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare
l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo
imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base
della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali
interventi:
a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le
altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza
regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni
dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
Art. 7 (Competenze)
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e
programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle
regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II al presente
decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui
agli allegati III e IV al presente decreto.
5. In sede statale, l’autorità competente è il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS
sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che
collabora alla relativa attività istruttoria.
6. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie
leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano
inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale;
c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre
alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti
al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni
nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici
mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i
provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
Art. 8 (Norme di organizzazione)
1. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, istituita dall’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnicoscientifico
per l’attuazione delle norme di cui al presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo
Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all’allegato V del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in
coordinamento con la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale
integrata ora prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio
dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche
sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in
aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria
prestazione a tempo parziale sono posti dall’amministrazione di appartenenza in
posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa
del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato.
Art. 9 (Norme procedurali generali)
1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti
di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli
articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le
valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico,
nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può
concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di
interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente
presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte
della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo
studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse
alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità
competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di
rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione
integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo
Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato V del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5
e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la
valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo
di applicazione dell’allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura
per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del
procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l’unicità della consultazione del
pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide
con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le
disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella
autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati
progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5
e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui
all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio
preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di
cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità
competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione
d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le
modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In
tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della
integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a
progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto
ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della
VAS.
Titolo II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11 (Modalità di svolgimento)
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende,
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l’elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l’informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L’autorità competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei
piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di
programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 6;
b) collabora con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti
della consultazione pubblica, nonchè l’impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla
proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonchè
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza
delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa
procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del
presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione
ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12 (Verifica di assoggettabilità)
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 3, l’autorità procedente
trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione
del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente
decreto.
2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta
giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità
procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere
reso pubblico.
Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale)
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente
entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di
piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro
novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità
procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli
impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe
avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano
o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da
fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di
altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità
concordate, all’autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e
della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono
altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato affinchè questi abbiano l’opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e
presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua
attuazione.
Art. 14 (Consultazione)
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 5, l’autorità
procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma
interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di
programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può
essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi
dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del
pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma
1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle
vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di
evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.
Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione)
1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 ed
esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere
dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14.
2. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove
necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato
espresso prima della presentazione del piano o programma per l’adozione o
approvazione.
Art. 16 (Decisione)
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e
la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo
competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
Art. 17 (Informazione sulla decisione)
1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale
della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o
programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono
inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità
interessate:
a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonchè le
ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18.
Art. 18 (Monitoraggio)
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure
correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse
necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali
misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione
attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle
Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso
di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19 (Modalità di svolgimento)
1. La valutazione d’impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l’informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente
la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su
elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.
Art. 20 (Verifica di assoggettabilità)
1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio
preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo
supporto nel caso di progetti:
a) elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per
più di due anni;
b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino
effetti negativi apprezzabili per l’ambiente, nonchè quelli di cui all’allegato IV
secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome,
tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel
Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonchè
all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente,
l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove
il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province
ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo
studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità
competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2
chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
4. L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli
elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della
consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili
sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque
esprimersi.
5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica
sostanziale, l’autorità compente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione
ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si
applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura
dell’autorità competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente.
Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per
la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di
richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti
competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da
includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La
documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in
formato elettronico, include l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla
realizzazione ed esercizio del progetto.
2. L’autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in
quella sede:
a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l’esistenza di eventuali
elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che
ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di
raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale
termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22 (Studio di impatto ambientale)
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri
documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a
carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui
all’allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di
consultazione definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente
e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di
realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri
elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente ha
facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica
amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica
delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni
contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà
essere predisposta al fine consentirne un’agevole comprensione da parte del
pubblico ed un’agevole riproduzione.
Art. 23 (Presentazione dell’istanza)
1. L’istanza è presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità
competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa, di cui
all’articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per
l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, nonchè di
una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli
originali presentati.
3. La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei
comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l’autorità competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente
con l’indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non
presentato.
Art. 24 (Consultazione)
1. Contestualmente alla presentazione di cui all’articolo 23, comma 1, del progetto
deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell’autorità competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente.
Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per
ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la
competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si
provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o
provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione
del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l’indicazione delle sedi
ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è
possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le
osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per
gruppi.
6. L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo
svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale,
dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l’istruttoria.
7. L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un
giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta di cui al comma 6, può, anche
su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato
pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle
osservazioni, ai rilievi emersi nell’ambito dell’inchiesta pubblica oppure nel corso del
contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all’autorità competente nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo
necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l’autorità
competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L’autorità competente,
ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il
proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità
di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la
pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la
pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito
web dell’autorità competente.
Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
consultazione)
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte
dall’autorità competente.
2. L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le
osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 24, nonchè, nel
caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23,
comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all’articolo 24, il proponente, affinchè
l’autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l’istanza, completa
di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la
realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le
amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero nell’ambito della
Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall’autorità competente.
Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai
sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto.
4. L’autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune
ai fini della semplificazione delle procedure.
Art. 26 (Decisione)
1. L’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni
successivi alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1. Nei casi in
cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità,
l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del
procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
dandone comunicazione al proponente.
2. L’inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da
computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,
ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l’inutile decorso del
termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui
all’articolo 23, comma 1, implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del
Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad adempire
entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo
precedente fino all’entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e
del principio della fissazione di un termine del procedimento.
3. L’autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla
presentazione di cui all’articolo 23, comma 1, in un’unica soluzione, integrazioni alla
documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta che non
può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un
massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire
integrazioni alla documentazione presentata. L’autorità competente, ove ritenga
rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che
il proponente depositi copia delle stesse presso l’apposito ufficio dell’autorità
competente e dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui
all’articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell’impatto
ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della
documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della
valutazione. L’interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria
negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e
l’esercizio dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel
campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e
dismissione dei progetti, nonchè quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque
anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un
periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del
proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di
valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.
Art. 27 (Informazione sulla decisione)
1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è pubblicato per
estratto, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo
stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale
ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve essere pubblicato
per intero e su sito web dell’autorità competente indicando la sede ove si possa
prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle
valutazioni successive.
Art. 28 (Monitoraggio)
1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna
indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e
monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi
sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonchè la corrispondenza alle
prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire
all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure
correttive.
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali
misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione
attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle
Agenzie interessate.
Art. 29 (Controlli e sanzioni)
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed
interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o
parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I
provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione
di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti,
l’autorità competente esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al
Titolo III della parte seconda del presente decreto nonchè sull’osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per
l’effettuazione dei controlli l’autorità competente può avvalersi, nel quadro delle
rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali
tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di
assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o
intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia
a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese
dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti
previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di
verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al
presente Titolo III, nonchè nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai
provvedimenti finali, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio
ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone
la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i
termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede
d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le
modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o
concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento
del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati
previa nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l’applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
Titolo IV
VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30 (Impatti ambientali interregionali)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere
sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche
sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato
d’intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere
sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali
rilevanti su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione
e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonchè degli enti
locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 31 (Attribuzione competenze)
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa
alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un
conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un
piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente
decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere)
1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti
sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i
beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai
sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3
novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede
alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano,
programma e progetto. Nell’ambito della notifica è fissato il termine, non superiore
ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla
procedura.
2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, si applicano al
paese interessato le procedure per l’informazione e la partecipazione del pubblico
definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche
devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di
cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la
partecipazione del pubblico e l’espressione dei pareri delle autorità pubbliche,
contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli
articoli 13 e 23. La decisione di cui all’articolo 26 e le condizioni che eventualmente
l’accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province
autonome informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti
ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di
applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a
cura del proponente o dell’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i
beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le regioni
interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare
le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l’attuazione della
convenzione.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 (Oneri istruttori)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite,
sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la
copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal
presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le
norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l’operatività della Commissione di cui all’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle more
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento
nonchè per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta
Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta
di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al
presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l’obbligo
del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale differenza
risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la
copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più
regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all’integrazione delle norme
tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi
e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive
comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine
tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. Resta ferma altresì,
nelle more dell’emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma,
l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, provvede all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui
al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una
complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il
contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie
regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la
strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione. Le regioni promuovono
l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21
locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo
alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le
valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini
e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto
delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità
individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e
dell’occupazione.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le
province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante
la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e
risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell’ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti
per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e
valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo
nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnicoscientifici
in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità
dell’integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un’ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione.
In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d’impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la
coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli
obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua
interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso
di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione
di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la
protezione dell’ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta
dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate
con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto
compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore
del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell’avvio del procedimento.
Artt. 36-52 (1)
(1) Articoli abrogati dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 53 (Finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il
risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio
tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle
situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione
svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e
pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in
conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità
montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
ART. 54 (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere
infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le
acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie,
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un
fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta
immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno
dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite
esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o
un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un’attività
umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici
di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di
acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque
sotterranee;
q) reticolo idrografico: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali
attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al
mare in un’unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini
idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e
salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché
del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso e la gestione
del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico.
ART. 55 (Attività conoscitiva)
1. Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’articolo 53 e riferita
all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per
il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. L’attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle
deliberazioni di cui all’articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di
raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che
garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e
gestione, ad opera del Servizio geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema
informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle
province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che
comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla
regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico dltalia - Dipartimento
difesa del suolo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento
dell’attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini
dell’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della
diffusione dell’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì con riguardo a:
a) inquinamento dell’aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L’ANCI provvede all’esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la
raccolta e l’elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale
sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo
svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di
cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all’uno e cinquanta per
cento dell’ammontare della massa spendibile annualmente delle spese
d’investimento previste per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Per l’esercizio finanziario 2006, all’onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo
da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.
ART. 56 (Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi
destinati a realizzare le finalità di cui all’articolo 53 riguardano, ferme restando le
competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulicoagrari,
silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi
di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro,
per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua, nei laghi, nelle
lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi
erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni
di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle
acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con
una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che
l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei
sottesi nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione
interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel
settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle
lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti, preordinati, tra l’altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli
abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi
connessi.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli
interventi nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per
lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 5, nonché per la
verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di
intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso
di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente sezione.
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma
nazionale di intervento.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, è composto da quest’ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e
di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo
schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni
e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l’attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni
interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali
direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della
pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei
relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si
avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
6. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono
definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 58 (Competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio)
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando
le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell’adozione, ai sensi dell’articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo
svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la
realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui
all’articolo 1, comma , della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione
sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa
del suolo, di cui al articolo 9, da allegare alla relazione previsionale e
programmatica. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto
idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte
avvalendosi del Servizio geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e , della legge 8 luglio 1986, n.
349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione
delle acque e per la tutela dell’ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di
difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi
di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero in
seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all’articolo 3;
d) identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale
con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché
con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni
territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da
parte del Servizio geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e
di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione
degli indirizzi per l’accertamento e lo studio degli elementi dell’ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa
del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
ART. 59 (Competenze della conferenza stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai
fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 57, in
ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è
richiesta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. In particolare:
a) formula proposte per l’adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di
cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo
del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell’Agenzia per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il suo
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati
che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli
indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun
programma triennale tra i soggetti preposti all’attuazione delle opere e degli
interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
ART. 60 (Competenze dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici - APAT)
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico dltalia -Dipartimento
difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l’attività conoscitiva, qual è definita all’articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo
un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite
in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di
chi ne usufruisca.
ART. 61 (Competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell’ambito delle
competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro,
esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in
particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei piani di bacino dei
distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all’articolo 3, comma 4, ed adottano gli atti di
competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di
studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei
piani di tutela di cui all’artcolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e
delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra,
gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all’organizzazione e al funzionamento della navigazione
interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle
condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato
di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed
uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra
funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone
sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento,
delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che
determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di
competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di
residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 133, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza
e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali
sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico
richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e
costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 327, sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle
regioni.
ART. 62 (competenze degli enti locali e di ltri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri
enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano
all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle
forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle
competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
del Servizio geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare
con la stessa.
ART. 63 (Autorità di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 4 è istituita l’Autorità di bacino
distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in
conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a
criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Sono organi dell’Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il
Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi
sentita la Conferenza permanente Stato - regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del
31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto
di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino
vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente
partecipano i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la
funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi
delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio
è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al
delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della
Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali.
La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di
pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in
conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all’articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione
del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l’attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano
di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine
massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine,
all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede,
in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal
fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di
cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un
rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario
Generale, che la presiede, e provvede all’attuazione ed esecuzione di quanto
disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La
conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente:
a) all’elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 5;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei
piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa
del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla
gestione delle risorse idriche;
c) all’elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati
alla parte terza del presente decreto, di un’analisi delle caratteristiche del
distretto, di un esame sull’impatto delle attività umane sullo stato delle
acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un’analisi economica
dell’utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 2, le Autorità di
bacino coordinano e sovraintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi
di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell’Oglio - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo
e del consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo
all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque,
anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua
ed alla fitodepurazione.
TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
ART. 64 (Distretti idrografici)
1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti
distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385Kmq,
comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;
2. Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3. Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
4. bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115Kmq,
comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
c) distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, con superficie di circa
39.000Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2. Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3. Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4. Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
5. Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6. bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
7. bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
8. fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9. Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini
minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10. Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
11. bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.00 Kmq,
comprendente il bacino idrografico del Serchio;
e) distretto idrografico dell’Appennino centrale, con superficie di circa 35.800
Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2. Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3. Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4. bacini dell’Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5. bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6. Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
f) distretto idrografico dell’Appennino meridionale, con superficie di circa
8.200 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2. Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3. Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4. Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5. Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6. Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7. Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
8. Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9. Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
10. bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
11. bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
12. bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
13. bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
14. bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989.
CAPO II
GLI STRUMENTI
ART. 65 (valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall’Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e
criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondovalle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 3, comma 4, realizza le
finalità indicate all’articolo 5 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di
cui all’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali,
di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico
o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per
assicurare l’efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali
ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di
stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma
d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell’ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f),
qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali,
da leggi ordinarie, oppure a seguito dell’approvazione dei relativi atti di
programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini
che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e
boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e
gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell’impatto ambientale
e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei materiali
litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della
tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in
rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione
del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione,
anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi
energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri
scopi, distinte per tipologie d’impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto;
t) l’indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove
trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del
territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di
bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’approvazione del Piano di bacino
le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e
programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole,
zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei
rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano
ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di
bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione
delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione
dell’approvazione del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le
regioni.
7. In attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano
misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d’acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e),
f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque
per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di
salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare
le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di
opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al
presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l’adempimento. Se
permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adotta l’ordinanza cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per
stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi
sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque
essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte,
ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli
aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
ART. 66 (adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione
ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla
parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al
comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di
cui all’articolo 3, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente
stabilisce:
a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti
conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2,
è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti
giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un
commissario “ad acta”, per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e
l’adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell’adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste
dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell’esperimento della procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del
giudizio di compatibilità ambientale espresso dall’autorità competente, i piani di
bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le
modalità di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente
competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino,
provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un
periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti
documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese
almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione
delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima
dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell’inizio
del periodo cui il piano si riferisce.
ART. 67 (I piani stralcio per l tutel dal rischio idrogeologico e le misure di
prevenzione per le ree rischio)
1. Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano,
ai sensi dell’articolo 5, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto
idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a
rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo ,
approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato
rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli
enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono
in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di
salvaguardia ai sensi dell’articolo 5, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di
cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 5. In caso di inerzia da parte delle
Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
dei Ministri, di cui all’articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all’individuazione,
alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse
rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al
presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, comma 2, tenendo conto dei
programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di
cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d’intesa con la Conferenza Statoregioni,
programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione
dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la
maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e d’intesa con le regioni interessate, le ordinanze di
cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l’attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i
Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle
ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico dltalia - Dipartimento
difesa del suolo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli
organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del
territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia
dell’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme
e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti
che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere
al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall’area a rischio le
attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere
degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello
di rischio, un piano per l’adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì
un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in
conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati
nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio
indisponibile dei comuni. All’abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della
facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefìci
connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del
verificarsi di calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere
l’indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
ART. 68 (procedura per l’adozione dei progetti di pini stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma
1 del articolo 7, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e
sono adottati con le modalità di cui all’articolo .
2. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base
degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione
del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza
tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una
conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito
territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i
comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di
bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con
particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei
contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed
urbanistiche.
CAPO III GLI INTERVENTI
ART. 69 (programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che
sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e
contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura
finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per
cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni,
compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini
idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei
progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di
valutazione dell’impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale
permanente di cui all’articolo 3, comma 4, possono provvedere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino,
sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa
autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 3,
comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
interventi previsti dai piani di bacino.
ART. 70 (adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all’articolo 3, comma 4; tali programmi sono inviati ai
componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per
la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell’ultimo
anno del triennio e le somme autorizzate per l’attuazione del programma per la
parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad
incrementare il fondo del programma triennale successivo per l’attuazione degli
interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i
nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le
modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni
contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al
Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma
integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.
ART. 71 (attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle
Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnicoprofessionali
specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 3, comma 4.
2. L’esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando
l’urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l’attuazione di interventi ai sensi della presente
sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
ART. 72 (finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla
presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all’articolo 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 48. I predetti stanziamenti sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze fino
all’espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo sulla cui base il Ministro dell’economia e delle finanze apporta, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni,
predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la
ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni,
tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove
necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento
complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l’ammontare di
una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per
l’adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell’Agenzia per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi
inclusa la quota di riserva a favore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’articolo 57.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni
dall’approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza
Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che
rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico
principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta.
SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
ART. 73 (finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per
la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti
obiettivi:
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni
di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché
la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque
sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi
degli
4) accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, allo scopo
di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le
perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del fondo
naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le
sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato
degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide
direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del
fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i
seguenti strumenti:
a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di
ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di
sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo
recettore;
d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo
ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi delle emissioni
e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose
o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze
pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell’ambiente marino
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni
nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l’utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2,
nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente,
contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi
degli accordi internazionali in materia.
ART. 74 (1) (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di
ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e
le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta
immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno
dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite
esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l’area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla
foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali
limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione
di sali tale da essere considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento
al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici
od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie
del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente
che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti
da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione
fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) autorità d’ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l’organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio
idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente
del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo
stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo
di composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme
proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la
perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della
qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli
effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul
terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono
nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli
ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici,
perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi
dell’ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la
prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta
ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il
ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente
e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla
stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare
di appalto e all’affidamento dei lavori, nonchè gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo
scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di
qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente
decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici
e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in
trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali
almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano
comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo
di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle
sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in
massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per
unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto
di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell’ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le
acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le
acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un
fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un’attività
umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall’autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,
parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di
acque costiere;
i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici
di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di
acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque
sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un
punto specifico di un corso d’acqua, di solito un lago o la confluenza di un
fiume;
o) distretto idrografico: l’area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l’espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico
superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
r) stato delle acque sotterranee: l’espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico
sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto
sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
t) stato ecologico: l’espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato
in base all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per
conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali o fissati dal
presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità ambientali
fissati dall’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai
sensi della parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un
corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella
B.3.2 dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l’espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua
media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo
meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per
raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali
connesse, di cui all’art. 76, al fine di evitare un impoverimento significativo
dello stato ecologico di tali acque, nonchè danni rilevanti agli ecosistemi
terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell’Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell’art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle
elencate nell’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l’immissione di inquinanti
nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del
presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che
non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;
mm) approccio combinato: l’insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti
diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell’inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue
urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano
rischi significativi per l’ambiente acquatico o attraverso l’ambiente
acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin,
endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici
o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di
acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti
dall’attività conoscitiva di cui all’art. 118 che incidono in modo significativo
sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell’analisi economica di
cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;
qq) (abrogata);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure
che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura
o ad altre caratteristiche di un’emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse
idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l’ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del
loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività
di cui all’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi
altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività
svolte in uno stabilimento e possono influire sulle emissioni e
sull’inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di
applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all’Allegato I del
predetto decreto, l’impianto si identifica con il complesso assoggettato alla
disciplina della prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 75 (competenze)
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria
spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti
nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto
delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in
caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o
all’ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Gli oneri economici connessi all’attività di sostituzione sono a carico dell’ente
inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento in caso
di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente, nonché quanto disposto dall’articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte terza del presente
decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere
modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a
sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli
Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che
saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell’Unione
europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto
dall’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di
qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e
marine dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i
dati conoscitivi e le informazioni relative all’attuazione della parte terza del presente
decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell’ambito
del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le informazioni ricevute e
le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio anche per l’invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono
individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle
comunicazioni all’Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all’attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di
elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all’articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 7 e 77 ed i
relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini
idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati,
avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e
le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un
coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di
cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della
filodepurazione.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER
SPECIFICA DESTINAZIONE
ART. 76 (disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la
parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale
per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i
corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi
idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità
animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici
idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei
molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il
Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte a conseguire gli
obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
“buono”;
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”
come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all’articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i
termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi,
devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al
conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale; l’obbligo di rispetto di tali valori
limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale
con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché
individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
ART. 77 (individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità
ambientale) (1)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento
effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità
corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e
adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi
di qualità ambientale di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto
del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l’adozione di
misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di
qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”, entro il 31 dicembre 2008
ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti dello stato di “sufficiente” di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli
standard di qualità fissati nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto,
secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della
normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa
motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate
ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo,
necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull’ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la fornitura di
acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del
corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un’opzione
significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre
2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purchè non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di
qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti
almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente
indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i
casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi
entro detto periodo;
d) l’elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni
eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonchè il
relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei
piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel
riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi
ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa
delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai sensi dell’articolo 118 o delle
loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere
altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività
umana o dell’inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o
dell’inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del
piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell’ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno
rigorosi è consentita purché essi non comportino l’ulteriore deterioramento dello
stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo
comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino
idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure
volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi
della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale
modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze
naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come
alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente
imprevedibili, non dà luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali,
anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un
riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non
appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in
cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee,
del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento
del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove
modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o
ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un
buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività
sostenibili di sviluppo umano purchè sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera
b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l’ambiente
e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il
mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati,
i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L.
101/2008.
ART. 78 (standard di qualità per l’ambiente acquatico)
1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall’inquinamento provocato dalle
sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all’articolo 7 devono essere
conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella I/A
dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad
ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale novembre 2003, n. 37.
2. I Piani di tutela delle acque di cui all’articolo 121 contengono gli strumenti per il
conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei
fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio viene data
attuazione al disposto dell’articolo 1 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre
2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di cui all’articolo 79
devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.
ART. 79 (obiettivo di qualità per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l’obiettivo di qualità per
specifica destinazione stabilito nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell’ambiente idrico, stabiliscono
programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la
qualità delle acque di cui al comma 1 all’obiettivo di qualità per specifica
destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente
delle acque di cui al comma 1.
CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
ART. 80 (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di
acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella I/A dell’Allegato
2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al
comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque
di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro
alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria
A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano
sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità
delle acque destinate al consumo umano.
ART. 81 (deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni
possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella I/A dell’Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto Tabella I/A dal simbolo (o), qualora ricorrano
circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune
sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri,
che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti
nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella I/A da un
asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
ART. 82 (Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile, le regioni, all’interno del distretto idrografico di appartenenza,
individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10
m3 al giorno o servono più di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L’autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell’Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100
m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l’obiettivo ambientale
di cui agli articoli 7 e seguenti.
ART. 83 (Acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto
di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, entro l’inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità
annuale prima dell’inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle
cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalità indicate dal decreto di cui all’articolo 75, comma .
ART. 84 (Acque dolci idonee lla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione
o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione
sono privilegiati:
a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei
predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate “di
importanza internazionale” ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 197, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle
comprese nelle “oasi di protezione della fauna”, istituite dalle regioni e
province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e
tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci
superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli
imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto come acque dolci “salmonicole” o “ciprinicole”.
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l’intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell’ambito del medesimo, alcuni tratti come
“acqua salmonicola” e alcuni tratti come “acqua ciprinicola”. La designazione e la
classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o
sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità
delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della Giunta provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze,
adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le
acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento
intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento dei liquami e di
acque reflue industriali.
ART. 85 (Accertamento della qualità delle cque idonee lla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell’articolo 84 si considerano idonee
alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei
parametri riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a
fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all’autorità competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni
promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque
designate e classificate.
ART. 86 (Deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita
dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella
1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al
rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento
naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto
dell’uomo.
ART. 87 (acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni, d’intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali, designano,
nell’ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione
e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire
alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per
l’uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle desi gn azioni già effettuate, in funzione dell’esistenza di elementi
imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità
delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il
Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi
degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
ART. 88 (Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell’articolo 87 devono rispondere ai requisiti di
qualità di cui alla Tabella I/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In
caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l’inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla
Tabella I/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati,
le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a
fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
ART. 89 (Deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai
requisiti di cui alla Tabella I/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in
caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
ART. 90 (Norme sanitarie)
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l’attuazione delle
norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di produzione e di stabulazione
dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 530.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL’INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
ART. 91 (Aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell’Allegato alla parte terza
del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui all’Allegato alla parte terza del presente decreto, nonché i
corsi d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di
costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 197, n. 448;
d) le aree costiere dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d’acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago dldro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell’Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Statoregioni,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate
secondo i criteri di cui all’Allegato alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela
di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorità di bacino,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero
individuare all’interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorità di bacino,
delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento
di tali aree.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto,
da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione delle
aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento
delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e devono soddisfare i
requisiti dell’articolo 106 entro sette anni dall’identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai
commi 2 e sono assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 106.
ART. 92 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all’Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate
nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni
stabilite nell’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite
le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure,
all’interno delle zone indicate nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente
decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della
precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di
bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal
fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di
un anno, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 7/A-I alla parte terza del
presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle
acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice
di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data
di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle
indicazioni e delle misure di cui all’Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente
decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d’azione
obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da
nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell’anno successivo per
le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di
cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona
pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o
revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo
e verifica dell’efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi
di attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle
verifiche dell’efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità indicate nel
decreto di cui all’articolo 75, comma . Al Ministero per le politiche agricole e
forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione
e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata
l’applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone
vulnerabili.
ART. 93 (Zone vulnerabili da prodotti fìtosanitari e zone vulnerabili alla
desertifìca zione)
1. Con le modalità previste dall’articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute
nell’Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree
vulnerabili da prodotti fìtosanitari secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 21,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse
idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti
fìtosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di
competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo
e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell’ambito della pianificazione di distretto e della
sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti
nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
ART. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinatea l consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse,
individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di
rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le
zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le
captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal
punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di
tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento
dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimelo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di
rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera e) del comma 4.
6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome
della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico.
In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio
interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora
utilizzate per l’uso umano, le regioni e le province autonome individuano e
disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
ART. 95 (pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di
qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del
bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità
stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità,
del minimo deflusso vitale, della capacità di rawenamento della falda e delle
destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative
e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle
Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di
funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi
d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle
misurazioni dell’Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle
Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati
in proprio possesso al Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le
modalità di cui all’articolo 75, comma .
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate
dall’Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo
deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione
del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei
criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità
provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento,
disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa
dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell’articolo 4
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative
ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le
prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
ART. 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente:
“Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente
competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione
ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere
vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della
utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio
del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la
comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione
delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nomina un
Commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data
della nomina.”.
2. I commi 1 e I-bis. dell’articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono sostituiti dai seguenti:
“1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è
preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste,
presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti
criteri:
a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la
prioritaria destinazione delle risorse qualificate all’uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di
prelievo;
d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
I-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior
restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più
domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n.
71/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
I-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori
prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di
riciclo.”.
3. L’articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
“Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualità definiti per il corso d’acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio,
riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove
tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua
restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito
l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di
evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in
funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. L’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al
consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni
singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata
carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile
è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti
in serie con gli impianti di acquedotto.”.
4. L’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
“Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell’autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di
singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua;
la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l’Amministrazione
competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000
euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica
il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n.
89. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità
competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie
cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in
presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.
5. Il secondo comma dell’articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
già abrogato dall’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta
abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di
acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione
di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento
della sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l’articolo 17,
comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria
è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente
assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l’utilizzazione può proseguire fermo restando l’obbligo del pagamento del canone
per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio del
bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 95, comma
5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1,
comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 3, nonché per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal
10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, è sostituito dal seguente:
“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni,
fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di
grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 12, commi , 7 e 8 del decreto legislativo 1 marzo 1999, n. 79.”.
9. Dopo il terzo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 è inserito il seguente:
“Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di
irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile
soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul
territorio.”.
10. Fatta salva l’efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è
assoggettato a tutela ai sensi dell’articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione
di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle
quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti
su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di
bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli
usi domestici, come definiti dall’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico.
ART. 97 (acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di
sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e
distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui
all’articolo 121.
ART. 98 (risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il
riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta
individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
ART. 99 (riutilizzo dell’acqua)
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i
Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l’Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire
il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
ART. 100 (reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono
essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi
economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque
reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni
originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i
tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
ART. 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi) (1)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5
alla parte terza del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento
e di arresto e per l’eventualità di guasti nonchè per gli ulteriori periodi transitori
necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo
conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in
quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per
gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite
meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai
sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento
da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento
per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108, comma 4, va
effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi
naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul
suolo e nel sottosuolo.
4. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni
che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della
tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque
consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente
decreto. L’autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico
delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di
energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma
4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri
con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata
in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico
ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche
qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo
stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall’art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno
e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui
si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore
a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una
portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d’Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) e all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le
informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonchè allo smaltimento dei
relativi fanghi, secondo le modalità di cui all’art. 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dell’ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti
internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all’art. 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico,
il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di
depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze
ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto
comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento
degli obiettivi di qualità.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 102 (scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori
superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a
condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori
rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del 10 per
cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze
pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni
adottata dalle regioni ai sensi dell’articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore
non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed
all’ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle
situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità di
ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
ART. 103 (scarichi sul suolo)
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta
eccezione:
a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali
conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano
conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle
regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove
norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di
manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono
essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al
riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99,
comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione
allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti
della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque
fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato
5 alla parte terza del presente decreto.
ART. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle cque sotterranee)
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque
pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle
degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, d’intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare
ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di
acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui
gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse
caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le
modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre
sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di
scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine
preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, può
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la
lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da
acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda
acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)
competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta
le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni
per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo
scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi
in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1.
Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione
in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed
idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione
allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo
scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti
casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore
o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua
risultante dall’estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e è autorizzato previa
presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per
le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al
riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è revocata.
ART. 105 (scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, in funzione
del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie,
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in
acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con
meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono
sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le
indicazioni dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di
emissione fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti
da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto
disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d’alta montagna,
ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse
temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere
sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché
appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative
sull’ambiente.
ART. 106 (scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere
sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 105, comma
3, secondo i requisiti specifici indicati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può
essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno
al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque
per cento per l’azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree
sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da
assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
ART. 107 (scarichi in reti fognarie) (1)
1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella
3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai
parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3,
gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti
alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in
modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchè il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101, commi
1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo
degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature,
per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 108(scarichi di sostanze pericolose) (1)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli
stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata
la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti
di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi
del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità
competente in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti
accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, impediscano
o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela
di cui all’art. 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose,
valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’art. 101, commi
1 e 2.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 107 e del
comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le
prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori
limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le
autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in
unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per
materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella
stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato
5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è
fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel
campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o
dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità
competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 2, secondo
periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta,
acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane,
contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle
sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5,
tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla
Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni
rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo
inoltro alla Commissione europea.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
CAPO IV ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
ART. 109 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo
e attività di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell’ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle
convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l’immersione deliberata in
mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in
ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni
costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove
ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
a), è rilasciata dall’autorità competente solo quando è dimostrata, nell’ambito della
relativa istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di
ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità
alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto.
3. L’immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad
autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della
cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all’autorità
competente.
4. L’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera e), non è soggetta
ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di
cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle
modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di
interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati,
l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione
delle stesse reti.
ART. 110 (trattamento di rifiuti presso impinti di trattamento delle cque
reflue urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’Autorità d’ambito, in
relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento,
autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di
trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità
competente ai sensi dell’articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori
limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché
provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito
territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo
scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell’articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile
tecnicamente e/o economicamente.
4. L’attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia
compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato
deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei
rifiuti che intende trattare. L’autorità competente può indicare quantità diverse o
vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente
provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di
trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa
determinata dall’Autorità d’ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa
in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3,
lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla
vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai
sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all’obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
rifiuti.
ART. 111 (impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e
delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell’impatto sull’ambiente derivante dalle
attività di acquacoltura e di piscicoltura.
ART. 112 (utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo
di cui al punto . dell’Allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di
quanto previsto dalla legge 11 novembre 199, n. 574, nonché dalle acque reflue
provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e e), e da
piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione
all’autorità competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1
sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture
e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel
contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del
presente decreto.
3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, e 9 della legge 11 novembre
199, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall’obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorità competente, il divieto di
esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attività di cui al
comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall’articolo 137, comma 15.
ART. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche
di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte
a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione
alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte
di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle
acque sotterranee.
ART. 114 (dighe)
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la
produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché
delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca
ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia
della qualità dell’acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di
gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il
quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da
eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e
rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli
organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano
valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 133, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro
sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente
alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli
89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli
enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è
trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l’inserimento, anche in forma
sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la
manutenzione di cui all’articolo del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 133, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione
si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di
presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni,
anche trascorso tale termine.
6. Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto
stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni
determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e
sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi
previsti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 novembre 2004, sono tenuti a
presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall’emanazione del decreto
di cui al comma 4. Fino all’approvazione o alla operatività del progetto di gestione,
e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 133, volte a
controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di
condizione per l’esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono
pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità
ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
ART. 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea
nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità
dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione
del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che
non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione
prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli
interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo
di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di
ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in
aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale previsto dalla
vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
ART. 116 (programmi di misure)
1. Le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui
all’articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui
all’Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure
supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono
sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’Autorità di bacino
ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi,
invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito
dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere
comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e
di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev’essere
aggiornato ogni sei anni.
TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I - PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
ART. 117 (piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 5. Il Piano di
gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo . Le Autorità
di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell’Allegato
4 alla parte terza del presente decreto.
3. L’Autorità di bacino, sentite le Autorità d’ambito del servizio idrico integrato,
istituisce entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui
all’Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità
competenti ai sensi della normativa vigente.
ART. 118 (rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed
analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica)
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela
di cui all’articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati
utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all’analisi
economica dell’utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall’Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono
trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento
tutela delle acque interne e marine dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui
all’Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate
con apposito decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e sono
aggiornati ogni sei anni.
3. Nell’espletamento dell’attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono
tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.
ART. 119 (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II
della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del
principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi
alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base
all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il
principio “chi inquina paga”.
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi
dell’acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche
in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli
articoli 7 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo
al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua,
suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno
comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche
del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche
della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo
dell’acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua,
quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al
recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effettuata secondo
l’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all’articolo 121 sono riportate le fasi previste per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
ART. 120 (rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello
stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di
ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui
all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere
integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in
conformità all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli
delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui
al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed
al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte
e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le
regioni possono promuovere, nell’esercizio delle rispettive competenze, accordi di
programma con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 1, le province, le Autorità d’ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri
enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di
standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
ART. 121 (piani di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è
articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le
specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di
pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le
province e le Autorità d’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui
devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi.
Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle
eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo
trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nonché alle
competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento
o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell’attività conoscitiva;
b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino
verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati
ogni sei anni.
ART. 122 (informzione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all’attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all’elaborazione,
al riesame e all’aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni
autorizzano l’accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali
è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per
il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano
pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese
almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione
delle acque nell’ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due
anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell’inizio del
periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l’attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un
periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui
documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
ART. 123 (trasmissione delle informzioni e delle relzioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono
copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla
Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di
modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e
sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l’attività conoscitiva di cui all’articolo 118 entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi
aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all’articolo 120
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall’aggiornamento
di cui all’articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di
base o supplementari di cui all’articolo 11.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
ART. 124 (criteri generali) (1)
1. Tutti gli scarichi devono esserepreventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove
uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare
dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra
più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è
definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’art. 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle
regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell’osservanza dei regolamenti
emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all’autorizzazione
rilasciata dall’Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla
provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.
L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima
della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all’art. 108, il rinnovo deve essere concesso in modo
espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente
tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di
cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale
nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo,
l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione
del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire
le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e
alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori
prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad
esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte
terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
11. Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e
sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico
previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente.
L’autorità competente determina, preliminarmente all’istruttoria e in via provvisoria,
la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata
l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di
un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo,
ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle
ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse,
deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la
compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si
rendano eventualmente necessari.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 125 (domanda di autorizzazione gli scarichi di acque reflue
industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere
corredata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico
e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione o la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla
medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La
capacità di produzione dev’essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
ART. 126 (approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri
di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra
la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché
delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria
necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
ART. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) (1)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
CAPO III - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)
1. L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di
controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica
fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di
controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L’autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il
titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
ART. 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatone di cui al titolo V della
parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità
dell ‘infrazione :
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate
le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
ART. 131 (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l’installazione di strumenti di
controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di
conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità
competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di
effettuazione dei singoli controlli.
ART. 132 (interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del
presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio diffida la
regione a provvedere entro il termine massimo di centoottanta giorni ovvero entro
il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente
inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’Ente
inadempiente.
2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio nomina un commissario “ad acta” che pone in essere gli
atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle
regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V - SANZIONI
CAPO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 133 (sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico
superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a
norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma
dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate
al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree
protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non
inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti
fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione
di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo
che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione
amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi
ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila
euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate
nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei
materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività
di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale
di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui
all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di
smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento
delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello
specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di
trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro.
Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo
113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
ART. 134 (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle
aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
ART. 135 (competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi
degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la
provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione
delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il
comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini
della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in
materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle
capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento
delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse
possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 1 della legge
24 novembre 1981, n. 89.
ART. 136 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla
parte terza del presente decreto sono versate all’entrata del bilancio regionale per
essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento
e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla
ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
CAPO II - SANZIONI PENALI
ART. 137 (sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo
che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi
a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli
in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo
131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente
a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a
due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i
valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i
divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad
un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da
tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del
soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due
anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo
anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del
codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo
113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai
sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con
l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito
con l’arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88,
commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di
qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3,
è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a
quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle
acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia,
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque
di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende
agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e
delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di
sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con
l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un
anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di
fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
ART. 138 (ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività’ di
molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per
quanto di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale, la
sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza
di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la
chiusura degli impianti.
ART. 139
(obblighi del condnnato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente
decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
ART. 140
(circostanza ttenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha
riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel
presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
ART. 141 (ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della
gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che
concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di
depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite
nell’ambito del servizio idrico integrato.
ART. 142 (competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le
competenze dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle
competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali
di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del
rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l’Autorità d’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, svol
gono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma
di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del
presente decreto.
ART. 143 (proprietà delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture
idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte
del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili
se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all’Autorità d’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile.
ART. 144 (tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo,
appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo
scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare
il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna
e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse
idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme
specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente
determinato.
ART. 145 (equilibrio del bilancio idrico)
1. L’Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio
idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o
attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 144.
2. Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorità di bacino competente
adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia
idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a
valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da
garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
ART. 146 (risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel
rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a
razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell’acqua sia interni che esterni, l’obbligo di utilizzo di sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di
acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro
corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a
pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa
nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di
coattamente differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di
prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e
gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e
con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere
possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione
di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali,
ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne
e marine dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di
ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all’Autorità d’ambito competente i risultati delle
rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ART. 147 (organizzazione territorile del servizio idrico integrato) (1)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 3.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per
migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in
particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonchè della localizzazione delle
risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati;
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 148 (Autorità d’ambito territoriale ottimale) (1)
1. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in
ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale
gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio
delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art. 143, comma
1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo
che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata
l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico
integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Autorità d’ambito e loro variazioni sono
pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell’ente, e
sono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall’adozione delle
relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito,
determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito
territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi
all’Autorità d’ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti
locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico
integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel
territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio
idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito competente.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 149 (piano d’ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, l’Autorità d’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del
piano d’ambito. Il piano d’ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali
ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle
infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo
stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e
le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di
servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il
programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi
da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di
realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto
economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento
dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a
fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa,
estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire
il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli
investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la
quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli
interventi.
6. Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione
alla regione competente, all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. L’Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti può notificare all’Autorità d’ambito, entro novanta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove
necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare
riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli
minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio
economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.
ART. 150 (scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) (1)
1. L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà
della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui
all’art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante
gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri
di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27,
secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e
direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale,
qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione
del comma 5, lettera e), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
27, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del
comma 5, lettera b), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27,
purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da
espletarsi con le modalità di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto
il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, salvo quanto
previsto dall’articolo 148, comma 5.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 151 (rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio
idrico integrato)
1. I rapporti fra Autorità d’ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati
da convenzioni predisposte dall’Autorità d’ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della
gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza,
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’Autorità
d’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle
diverse categorie di utenze;
f) l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo
vigenti;
g) l’obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto
dall’articolo 15;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione
dei sistemi di controllo integrativi che l’Autorità d’ambito ha facoltà di
disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Autorità d’ambito del
verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità
nell’erogazione del servizio, nonché l’obbligo di assumere ogni iniziativa per
l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità
medesima;
m) l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli
impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l’Autorità d’ambito predispone
uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di
gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all’adozione
delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l’Autorità predispone lo
schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere
integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche
definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di
idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare
nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da
coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti
dalla convenzione.
7. L’affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell’Autorità d’ambito,
può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili,
anche se non estesi all’intero ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste
costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea
affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari
sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non
inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
ART. 152 (poteri di controllo e sostitutivi)
1. L’Autorità d’ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche,
anche nelle fase di costruzione.
2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o
dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non
consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’Autorità d’ambito
interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla
convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le
conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca,
l’Autorità d’ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far
eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti
pubblici.
3. Qualora l’Autorità d’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio
intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un
commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque
giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel
termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
mediante nomina di un commissario “ad acta”.
4. L’Autorità d’ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio ed all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i
risultati dei controlli della gestione.
ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono
affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore
del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti
dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato,
ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al
netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto
interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di
tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di
garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere,
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione
delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento
dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il
principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare
i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.
3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da
parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica,
tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì
riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche
qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui
all’articolo 149, comma 1, lettera e), determina la tariffa di base, nell’osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola
all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del
relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni
per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per
conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni
di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per
le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
prò capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell’organizzazione del servizio idrico integrato.
ART. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono
dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi,
risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo
vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per
l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di
depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato
di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano
ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito.
2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del
servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione
funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi
derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione
degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra
tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il
volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del
volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è
determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e
sulla base del principio “chi inquina paga”. È fatta salva la possibilità di determinare
una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla
depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di
depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità
d’ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina
applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua
riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
ART. 156 (riscossione della tariffa)
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio
idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni,
la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla
riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i
rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 02,
mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.
ART. 157 (opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere
all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni
per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano
d’ambito reso dall’Autorità d’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto
gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate
in concessione.
ART. 158 (opere e interventi per il trasferimento di acqua)
1. Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti
o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i
comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le
regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, salvaguardando
in ogni caso le finalità di cui all’articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le
opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione
interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da
soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all’utilizzo delle risorse idriche, o
di mancata attuazione dell’accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono
dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa
pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante
quantificazione dell’onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d’uso delle
acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle
modalità per l’esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l’affidamento per la
realizzazione e la gestione degli impianti.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
ART. 159 [(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti) (1)
1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato
per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
3, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte
di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle
parti terza e quarta del presente decreto.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si
articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e
"Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna sezione è composta dal presidente
dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione
per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la
vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e
dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e
dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro
componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono
nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive
relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono
previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato
esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è
l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla
base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono
disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del
presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il
procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta
competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere
confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di
competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né
ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per
l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i
componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel
settore di competenza.
6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri
a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge
15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del
primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di
Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti
della "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", tra i quali il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il
Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo
mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di
coordinatore e di componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".
7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata
qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le
relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni
pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La
dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese
di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni,
sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in
materia di pubblicità, partecipazione e accesso.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.
10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo
della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al
comma ; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di
attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità
di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.]
(1) Articolo abrogato dal Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.
ART. 160 [(compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza) (1)
1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159,
l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina
vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi
poteri ad essa attribuiti dalla legge.
2. L'Autorità in particolare:
a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della
trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;
b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli
impianti;
c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi
servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 11;
e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in
base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli
utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei
regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la
materia;
g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di
standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;
h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti
ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui
alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile
avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in
forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni
perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente
decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti
dalla violazione delle norme medesime;
i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di revisione
della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività
svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche,
all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei
medesimi nella produzione di energia;
m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i programmi di attività e le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante
la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni
e dalle province autonome competenti;
n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti
istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a
favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di
apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle
modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:
a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei
rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di
cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione,
accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila
euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano
l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di
violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 11;
c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le
violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di
irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del
presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela
dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i
necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando
tuttavia la continuità dei servizi;
d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle
Autorità d'ambito.
4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione
amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.
(1) Articolo abrogato dal Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.
ART. 161 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) (1)
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto
legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto
legislativo , con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti .
2. II Comitato è composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da
sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare . Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di
specifiche esperienze e conoscenze del settore .
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati
. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti
nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi ; qualora
siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato . Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato .
4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n .90, in particolare :
a)predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della
tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b)verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni,
rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorità d'Ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle
ragionevoli esigenze degli utenti ;
c)predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e
la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del
mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ;
d)emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i
costi delle singole prestazioni ;
e)definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni,
i gestori e le associazioni dei consumatori ;
f)controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e
documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici ;
g)tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino
le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare
periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni ;
h)predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei
servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori ;
i)esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e
la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali , delle autorità
d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio
idrico integrato ; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore ;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi
idrici e sull'attività svolta .
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il
Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2003, n . 261, articolo 3 , comma 1, lettera o) . Esso può
richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni .
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell'
Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17
giugno 2003, n . 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in
particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio ;
b)convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi
idrici ;
c)modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti ;
d)livelli di qualità dei servizi erogati ;
e)tariffe applicate ;
f)piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo
dei servizi .
6-bis-Le attività della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare .
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno
all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e
le informazioni di cui al comma 6 . L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire
direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli
organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti
posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela
dei diritti dell'utente .
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti .
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 162 (partecipazione, garanzie e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti,
promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso
dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale
ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli
impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei
progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la
perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la
pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del
procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi
transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di
tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al
comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche.
ART. 163 (gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate
al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni
con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari
di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti
nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto
conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in
caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata
alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle
risorse ambientali.
ART. 164 (disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore
dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e
sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere
captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o
sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge
5 gennaio 1994, n. 3, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere
dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette
verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime
e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da
parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
ART. 165 (controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli
scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato
servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità
delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e
nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa
vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal
pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del
servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste
dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui,
dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente
adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
TITOLO IV - USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
ART. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno
facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti
funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità
corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque
fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle
acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione
di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di
bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale
termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai
pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi
anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli
usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 38.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi
stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi
di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di
scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio
tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e
comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.
ART. 167 (Usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i
quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata,
dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione
delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle
concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di
singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di
acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di
edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi
speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti
dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.
ART. 168 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano
energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province
autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente
riduzione del canone di concessione:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli
di produzione delle centrali elettriche costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare
situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità
delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
ART. 169 (Piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti
pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente
decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della
predisposizione dei piani ad esse affidati.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 170 (norme transitorie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, limitatamente alle procedure di adozione
ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed
approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, i riferimenti in
esso contenuti all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 27, devono intendersi riferiti
all'articolo del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto,
ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della
Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa
con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto
correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004,
definisca la relativa disciplina. (1)
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica
il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica
il decreto ministeriale luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2,
continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il
decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,
all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato
nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio del dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 199.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/44/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/ 17/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/ 15/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli
scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11 della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi
di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della
direttiva 7/44/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune
sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 7/44/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane;
p) direttiva 91/67 /CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo
101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del
presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 9/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di
utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento
degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle
attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del
presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza
del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in
attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la
vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 22, comma , della legge 5 gennaio 1994, n. 3.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la
vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato
annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei
consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'articolo
112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
(1) Comma inserito dal Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.
ART. 171 (canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi
derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 9, comma , ricadenti nel territorio
di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte
alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro,
minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.00,00 euro,
minimo 1.750,00 euro. II canone è ridotto del cinquanta per cento se il
concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se
restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 giugno 1990, n. 151, non si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro,
minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo dì acqua assentita ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi
compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio
e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a)
ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00
euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per
uso industriale.
ART. 172 (gestioni esistenti)
1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza
aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono
tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi
affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta
giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2
nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un
commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia
entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei
singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda
nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo
148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere
entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad
acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi
del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti
direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti
dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le
aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso
al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale
ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti
interessati.
ART. 173 (Personale)
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994, n. 3, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o
comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed
immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle
condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese
private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 15, la disciplina del
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
ART. 174 (disposizioni di attuazione e di esecuzione)
1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente
decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di
apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il
raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di
depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della
citata direttiva.
ART. 175 (abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in
particolare:
a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 197, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 197, n. 90, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 10 agosto 197, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 50;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 2, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 17;
h) gli articoli 5, e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 7;
i) gli articoli 4, 5, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 23;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 1;
n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 ;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge dicembre 1993, n. 502, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 3, ad esclusione dell'articolo 22, comma ;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 199, n. 42, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 199, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 27;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l'articolo I-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 35.
ART. 176 (Norma finale)
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono
materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e
di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI
TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 177 (campo di applicazione) (1)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti
pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui
policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed
elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti
contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto,
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle
disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta
del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di
cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto
tecnico dell'APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici,
senza nuovi o maggiori oneri nè compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 178 (Finalità) (1)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata
dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi,
nonchè al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la
fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza.
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo
Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e
sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i
sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie
ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e
con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle
procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive
comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21
giugno 1986, n. 317.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) (1)
1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o
la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al
recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere
da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei
rifiuti come fonte di energia.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in
particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione
ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri
decreti di recepimento della direttiva 9/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
ART. 181 (Recupero dei rifiuti) (1)
1 . Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dell o smaltimento finale degli stessi, attraverso :
a)il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ;
b)l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impieg o dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi ;
c)l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia .
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le
autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti,
ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili .
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento
delle operazioni di recupero
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) (1)
1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le
materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al
comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni :
a)siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti;
b)siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti
dai quali si possono produrre;
c)siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le
producono, con particolar e riferimento alle modalità ed alle condizioni di
esercizio delle stesse ;
d)siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le
altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e
standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di
danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del
materiale, della sostanza o del prodotto secondario ;
e)abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato .
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti
secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il
31 dicembre 2008 .
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n . 161, e
17 novembre 2005, n . 269 .
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art . 181-bis del decreto legislativo
n . 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero
dell'ambiente 28 giugno 1999, prot . n° 3402/V/MIN .
5 . In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto,
il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma
restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente
articolo .
(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti) (1)
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la
fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente
autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la
disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia
in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e
tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005,
n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate
solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico
con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di
settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti
urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre
permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più
possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di
recupero.
6. omissis…
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le
disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
8. omissis
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 183 (Definizioni) (1)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore
iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di
detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche
dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida,
destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione
organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del
presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del
presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C
alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a
2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in
quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a
scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel
caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non
superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi
non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalità di gestione del deposito temporaneo;.
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità,
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di umidità
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il
produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano
originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2)
il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione
preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e
di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente
diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere
utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità
ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase
della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle
norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come
RDF di qualità normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico
adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio
ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti,
materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze
pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e,
in particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici
raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche
e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo
268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa
l'attività' di spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, per l'attività' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai
detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La
disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato -
Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 184 (Classificazione) (1)
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai
sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed
e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.
186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (soppressa).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti,
conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art.
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione
2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla
parte quarta del presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con
apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente
decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati
alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro
della difesa, nonchè la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove
vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del
presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini,
i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e
rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 185 (Limiti al campo di applicazione) (1)
1 . Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera ;
b)in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela
ambientale e sanitaria:
-le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
-i rifiuti radioattivi;
-i materiali esplosivi in disuso;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre
sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura
superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di
manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 186 (terre e rocce da scavo) (1)
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché : a)
siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente
individuati e definiti ; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale
utilizzo ; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente
possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari
per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che
il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed
autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate ; d) sia garantito un
elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti
contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto ; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisich e
siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e
per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle
norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e delle aree naturali protette . In particolare deve essere dimostrato che il
materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso
del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione ;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è
approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento . Nel caso in cui progetti
prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi
dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché
in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non
possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della
procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della
dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre
e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a
permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non
possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto
dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di
cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui
alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di
bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del
presente decreto . L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente
decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e
accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi
2, 3 e 4 .
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già
autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento,
comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti
prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni
e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di
utilizzo che non possono essere superiori ad un anno . L'autorità competente può
disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò
comporti necessità di ripetere procedure di VIA , o di AIA o di permesso di costruire
o di DIA.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla
parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro
o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178,
comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui
all'articolo 25, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 178, comma 2.
ART. 188 (oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei
rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per
distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti
le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività
di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla
regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate
rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del
presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto
di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a
D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche
determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
ART. 189 (catasto dei rifiuti) (1)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è
articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali
e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non
siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto
sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del
presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato,
anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel
Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il
recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano
annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette
attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art.
212, comma 8, nonchè, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione
di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della
trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e
smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi
con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati
all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio
pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la
comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità
conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di
apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le
operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della
tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con
i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla
base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i
dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonchè gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e
ne assicura la pubblicità.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto
dall'art. 220, comma 2.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 190 (Registri di carico e scarico) (1)
1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma
3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento,
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti, nonchè presso la sede delle imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto, nonchè presso la sede dei commercianti e
degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'art. 193 relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni
di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque
momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata
carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle
Camere di commercio territorialmente competenti.
6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi,
gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e
di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. è definita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione
del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di
cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione
che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi
restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti
soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" è sostituita
dalla disgiunzione: "o".
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 191 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e
di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di
ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e
non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle
attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui
all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei
rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale
a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può
adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e
sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si
esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.
ART. 192 (divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 25, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della
persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni.
ART. 193 (trasporto dei rifiuti) (1)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nè ai trasporti di rifiuti non
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario,
che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. è definita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le
modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei
formulari di identificazione, nonchè la disciplina delle specifiche responsabilità del
produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche
modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti
intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998,
n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti
e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei
predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente art. è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto
di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di
cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le
specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992
non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate
nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è
considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, sostituisce a tutti gli effetti il
formulario di identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico
raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso
automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei
formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al
percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse
subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a
cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei
porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo,
gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonchè le soste tecniche
per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art.
183, comma 1, lettera l), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392..
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 194 (spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti
comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi
urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto
regolamento.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE)
n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie
da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del
predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per
cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
71/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso
della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al
comma 2;
d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità
per i rifiuti destinati a smaltimento.
4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.
5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le
regioni e le
province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo
38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea,
ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.
7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 195 (Competenze dello stato) (1)
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni,
anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione
della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto
stabilito dall'articolo 8, comma , della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni
per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne
la pericolosità;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di
smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti
medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per
la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo
del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a
mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari
per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto
1978, n. 48, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a
mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari
per la realizzazione;
h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche,
per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai
rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera
a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei
rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti
urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani
regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla
determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee
guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da
costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani
stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della
concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione
delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle
imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi
economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti
locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo
criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti
inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di
materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera
p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo
principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme
tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche
tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 21, ivi comprese
le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti
in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attività produttive;
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani . Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani . La tariffazione per le quantità
conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura
integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è
determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche
della natura dei rifiuti,del tipo,delle dimensioni economiche e
operative delle attività che li producono . A tale tariffazione si applica
una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione
alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti
urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli
spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti
al pubblico ; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n .114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e
terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per
ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla
capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle
dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui
all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi
inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati
con modalità ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190
e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo
227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in
conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al
luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il
porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla
fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del
numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla
tipologia dell'attività esercitata.
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del
presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in
materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di
specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione
e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3,
R4, R5, R6 e R 9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto,
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la
Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto,
le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme
riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini
della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il
Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello
Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 196 (competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 195:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi,
secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad
alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195,
comma 1, lettera f);
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle
autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e
l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma
1, lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 21, nel rispetto di linee
guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati
nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti
idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti
da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti
pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione
dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,
indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno
medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara
o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a
parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree
medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si
applica alle discariche.
ART. 197 (competenze delle province) (1)
1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad
essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di
commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma
3, lettere d) e h), nonchè sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonchè
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante
apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 21 in tema di
procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi
di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che
svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto
agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza
ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è
autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad
adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o
recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli
periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214,
215, e 21 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo
previste da disposizioni speciali.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 198 (competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario
della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo
202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201,
comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei
rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo
184, comma 2, lettere e) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità
d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine
all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
ART. 199 (Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le
Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui
agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali
stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata
pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle
quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti,
ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul
territorio regionale, nel rispetto delle linee guida