Articolo. Competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di gestione e regolazione del porto di Monfalcone. di Veronica Ganzitti
6th marzo 2009
Premessa generale sul sistema portuale della Regione FVG
Il sistema portuale della Regione FVG è caratterizzato da tre insediamenti con caratteristiche commerciali: Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro. Il porto di Trieste, classificato ai sensi della legge 84/94 come porto di interesse internazionale, è sede di Autorità Portuale. Il porto di Monfalcone, classificato ai sensi della legge 84/94 come porto di interesse nazionale, è sede di Autorità marittima ed è gestito dall’Azienda Speciale per il porto di Monfalcone. Infine, il porto di San Giorgio di Nogaro, classificato ai sensi della legge 84/94 come porto di interesse regionale, è gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell’Aussa-Corno.
Per i porti commerciali la Regione non ha potere pianificatorio, ma può solo garantire loro un buon inserimento nel sistema portuale dell’Alto Adriatico, assicurando un collegamento infrastrutturale efficiente con le zone retroportuali e logistiche.
Ogni porto deve redigere un Piano regolatore portuale ai sensi del capo III della legge regionale 22/1987.
Oltre ai porti commerciali, vi sono le realtà portuali minori, marittime, lacuali e fluviali, di competenza regionale, come definiti dall’art. 5 della legge regionale 22/1987, quelli a funzione turistica e diportistica. Tali porti sono inclusi nei Piani regionali dei porti: i contenuti, le procedure e quant’altro sono contenuti al capo II della legge regionale 22/1987 e di questi piani si occupa il Servizio delle Infrastrutture e vie di comunicazione. La nuova programmazione tende a delegare la pianificazione dei porti di cui all’art. 5 della legge regionale 22/1987 alle Amministrazioni locali.
Approfondimento sul porto di Monfalcone
Un tanto premesso, per quanto riguarda specificatamente il porto di Monfalcone, si è già supra evidenziata la presenza di un’Azienda Speciale istituita dalla Camera di Commercio (fondata il 26.11.1975 sulle basi del “Comitato tecnico per i problemi portuali di Monfalcone”, istituito dalla Camera di Commercio nel 1971), con il compito di promuovere lo sviluppo del porto e - citando un passo dello Statuto - “favorire la coordinazione e lo stimolo dello sviluppo delle installazioni e delle attività marittimo-portuali dello scalo di Monfalcone, agente senza fini di lucro e nel pubblico interesse”. Grande importanza nell’attività dell’Azienda riveste, inoltre, la promozione commerciale del porto. L’Azienda Speciale del porto di Monfalcone trova la sua ragione d’essere nel disposto normativo contenuto nel comma 1 dell’art. 14, L. 84/1994 (afferente al riordino della legislazione in materia portuale), ove si fa riferimento alle “competenze attribuite dalla presente legge … per i compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell’art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011”.
Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche dell’Azienda Speciale (e per un’analisi comparatistica, da un punto di vista strutturale, con la società di capitali pubblica), vengono in rilievo talune pronunce del Consiglio di Stato, quali: C.d.S., V, 3.9.2001, n. 4586; C.d.S., V, 17.4.2002, n. 2012 (“soltanto quando sia accertata la sproporzione tra mezzi impiegati ed utilità per l’Ente locale, in via residuale, si può fare riferimento alla carenza di un collegamento funzionale per inibire l’attività extraterritoriale della azienda municipalizzata”); C.d.S., V, 21.6.2005, n. 3264 (in cui si dà per presupposto che il c.d. vincolo funzionale è “imposto logicamente dalla natura di ente strumentale (del comune) rivestita dall’azienda speciale”). L’orientamento da ultimo espresso si pone, del resto, in linea con quanto previsto dall’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in base al quale “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
Per quanto concerne ulteriori profili attinenti le Aziende Speciali, appare significativa la sentenza della Cassazione Civile S.U., 12.11.2004, n. 21503, in cui si affronta la questione della autonomia giuridica e fiscale delle aziende speciali costituite dalle Camere di Commercio ai sensi della l. 23.12.1993, n. 580 e del D.M. 23.07.1997, n. 287. Precisamente, al fine di poter configurare una posizione autonoma dell’azienda rispetto all’ente costituente, s’impone di verificare la sussistenza di alcuni requisiti, quali l’autonomia gestionale, contabile e finanziaria, l’esistenza di organi propri e di proprio personale, a nulla rilevando la sussistenza o meno della personalità giuridica o di un fine di lucro (in tali ipotesi si configura la fattispecie delle c.d. “imprese organo”).
L’Azienda Speciale del porto di Monfalcone, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della legge 29.12.1993 n. 580, opera secondo la normativa del codice civile e del diritto privato in generale.
Per una più approfondita presentazione dell’azienda speciale per il porto di Monfalcone, v. la “Carta dei servizi - Azienda Speciale per il porto di Monfalcone”.
Competenza legislativa della Regione FVG in materia di gestione e regolazione del porto di Monfalcone
Guardando allo Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel Titolo II, capo I, relativo alla potestà legislativa regionale, non vi è menzione espressa di una competenza in materia portuale.
Assume, pertanto, rilevanza l’art. 117 della Costituzione che, dopo la riforma (con legge costituzionale n. 3/2001) del Titolo V, parte seconda, contempla - al terzo comma (fra le materie di competenza legislativa concorrente Stato - Regioni) - i “porti e aeroporti civili” nonché le “grandi reti di trasporto e di navigazione”. Tale previsione si esplica, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003), nella riserva al legislatore statale della sola formulazione dei “principi fondamentali” attinenti alla individuazione e determinazione della disciplina de qua. Inoltre, la competenza della Regione a legiferare in tale ambito è soggetta al vincolo del rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
Benché, dunque, lo statuto speciale della Regione FVG non riconosca - nell’ambito delle materie tassativamente indicate agli artt. 4 e 5 - la competenza legislativa regionale in materia di porti, sopperisce ad un tanto l’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 con lo stabilire che “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Sennonché, non può dubitarsi che - a seguito dell’entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione - la disciplina de qua sia da ricondurre nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di porti di cui all’art. 117, terzo comma, Cost..
I relativi principi fondamentali - ha chiarito la Consulta (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003) - sono quelli risultanti dalla legislazione statale già in vigore: trattasi della legge 84/1994, legge-quadro in materia di porti.
Come statuito dalla Corte Costituzionale in molteplici occasioni (v., ex multis, ricorso per legittimità costituzionale n. 92 del 1 ottobre 2004), “la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza costituzionale che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, può essere derogata (sotto il profilo dell’allocazione e della regolazione delle funzioni amministrative) solo prevedendo un’intesa “forte” con la Regione (e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione, ai sensi dell’art. 118 Cost.)” [ciò che, comunque, non lascia lo Stato sprovvisto di tutela, atteso che la Regione deve attenersi al principio della leale collaborazione, per cui, di fronte ad un’inerzia regionale o ad un diniego di intesa incongruamente motivato, lo Stato potrebbe attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali davanti alla Corte, segnatamente in ipotesi nelle quali vi sia una particolarmente pressante esigenza di provvedere (Corte cost., sent. n. 6 del 2004) nonché un intreccio con materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte cost., sent. n. 62 del 2005)].
Oltre alle fonti sinora indicate ed analizzate (Statuto speciale e art. 117 Cost.), da ultimo si impone di menzionare l’intesa recentemente raggiunta fra Governo e Regione FVG in materia di gestione dei porti, sulla base della quale è stato adottato apposito decreto ministeriale. La competenza legislativa della Regione FVG in materia di gestione e regolazione porti pocanzi menzionata trova espresso riconoscimento anche nell’intesa de qua. Il decreto del pres. cons. min., invero, trasferisce alla Regione FVG la gestione del demanio marittimo, dando seguito ad una parte significativa delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione FVG concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti. La gestione diretta del demanio marittimo (la cui proprietà persiste in capo allo Stato) lascia prevedere cospicui effetti positivi sul piano del rilascio delle concessioni (stante, segnatamente, la necessità di maggiore celerità ed aderenza alle esigenze del territorio).
Con l’atto surrichiamato il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri competenti, premesse una serie di circostanze (precipuamente: il riferimento agli artt. 9, comma 2, e 11, comma 2, del d.lgs. 1° aprile 2004, n. 111, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”; il riferimento alla legge n. 84/1994, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”; il riferimento al d.lgs. n. 111/2004; il riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre 2006[1], alla delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 3157 del 14 dicembre 2007, alla nota della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della stessa Regione e alla nota 21 dicembre 2007 del Ministero della difesa con cui, relativamente all’esercizio delle funzioni relative alle concessioni su aree demaniali marittime per quanto concerne il porto di Monfalcone in attuazione di quanto previsto all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le predette amministrazioni prendono atto che all’esercizio delle su richiamate funzioni provvede direttamente la Regione) e sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, decreta l’esercizio - da parte della Regione medesima - delle funzioni relative alla concessione sulle aree demaniali marittime nell’ambito del porto di Monfalcone (ad esclusione di quelle sub allegati A e B e di quelle destinate all’approvvigionamento energetico).
[1] Nel protocollo d’intesa si afferma chiaramente che “le attività svolte complessivamente all’interno delle aree portuali di Monfalcone potrebbero trovare un più adeguato sviluppo nell’ambito di una visione organica delle infrastrutture, dell’intermodalità, e più in generale della logistica del Friuli Venezia Giulia” e che “conseguentemente appare più rispondente all’interesse pubblico che all’esercizio delle funzioni amministrative delle precitate aree portuali di Monfalcone provveda direttamente la Regione Friuli Venezia Giulia”.
Dott.ssa Veronica Ganzitti,
PhD Student in European Union Law