Provvedimenti. Caso Schweppes sentenza del 12 settembre 2006 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-196/04
17th novembre 2008
Norma nazionale prevedeva che una società residente nello stato membro (Regno Unito) fosse soggetta a tassazione anche con riferimento agli utili conseguiti da una sua società controllata costituita in un altro stato membro nel quale sia previsto una legislazione fiscale più favorevole.
La Società Schweppes esercitando il diritto di stabilimento di cui all’art. 43 TCE, ha costituito una società controllata in Irlanda del Nord nel quale è previsto un trattamento fiscale più favorevole ma, in virtù dell’applicazione della norma nazionale del Regno Unito, l’effetto dello stabilimento in Irlanda del Nord viene sostanzialmente vanificato.
Gli Stati ricorrenti e la Commissione sostengono che tale norma restringa ingiustificatamente il diritto di Stabilimento mentre il Regno Unito afferma che questa norma persegua gli abusi del diritto di stabilimento e sia giustificata dall’esigenza di carattere generale della tutela contro l’evasione fiscale.
La Corte afferma che il solo fatto che una società sia costituita in uno Stato Membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stesso un abuso del diritto di stabilimento
Laprima valutazione della Corte è nel senso di affermare che tale norma costituisca una restrizione del diritto di stabilimento perché è discriminatoria dove prevede trattamenti fiscali diversi alle società residenti nel regno Unito in ragione del miglior trattamento fiscale applicato alle società da esse controllate.
Poi la Corte afferma che effettivamente la tutela contro le frodi fiscali è un esigenza imperativa di carattere generale ma la misura nazionale deve essere idonea a raggiungere l’esigenza e non deve eccedere quanto necessario. La Corte non ha dubbi sul fatto che sia idonea a perseguire la tutela dell’evasione fiscale ma per capire se eccede quanto necessario, secondo la Corte , deve essere applicabile solamente a quei casi nei quali vi è un reale abuso del diritto di stabilimento ovvero quando la società è stata costituita nel paese membro diverso solamente al fine di eludere l’applicazione delle norme fiscali applicabili alla controllante. Dovrà quindi essere provato che la società controllata sia sia solamente una “società schermo” la quale non svolga alcuna attività effettiva e solo in quest’ultimo caso sarà applicabile una norma come quella prevista dal Regno Unito.
In altre parole, dalla verifica di elementi soggettivi (cioè la volontà di eludere le norme fiscali) e di elementi oggettivi (l’inesistenza di locali, personale e attrezzature presso la sede della società controllata) deve risultare che la società controllata sia la costruzione di un “puro artificio” finalizzato alla elusione delle norme fiscali vigenti nello Stato membro in cui è stabilita la società controllante.
In conclusione la norma del regno unito viene dichiarata compatibile con la norme comunitarie solamente se la loro applicazione è limitata ai soli casi di reale e provato abuso, ovvero solo quando la società controllata non eserciti alcuna attività effettiva.
Più propriamente è corretto dire che l’art. 43 del Trattato Ce va interpretato nel senso che osta ad una norma come quella del Regno Unito ove tale norma sia applicabile anche a quelle società le cui controllate costituite in Stati Membri in cui vi sia un trattamento fiscale più favorevole e che in tali Stati esercitino esercitino attività economiche effettive, secondo fatti oggettivamente verificabili da terzi.