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Provvedimenti. Caso N.V. Lammers c. Van Cleef: Corte di Giustizia sulla libertà di stabilimento limitata da norme fiscali

21st gennaio 2008

Recente sentenza della Corte di Giustizia relativa alla Libertà di stabilimento.

Il giudice a quo ha posto la seguente questione: "Se gli artt. 12 [CE], 43 [CE], 46 [CE], 48 [CE], 56 [CE] e 58 CE ostino al regime nazionale belga, previsto dal testo degli artt. 18, [primo comma], 3º e 18, [secondo comma], 3º, [del CIR 1992], in vigore all’epoca dei fatti della controversia, a norma del quale gli interessi non venivano riqualificati come dividendi, e pertanto non erano imponibili, se venivano corrisposti ad un amministratore, società belga, mentre, nelle stesse circostanze, siffatti interessi venivano riqualificati come dividendi e assoggettati ad imposizione se corrisposti ad un amministratore, società straniera".

La Corte, dopo alcune considerazioni ricorda che che l’art. 43 CE attribuisce ai cittadini comunitari la libertà di stabilimento e che implica per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, e che la stessa libertà di stabilimento comprende, ai sensi dell’art. 48 CE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità europea, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia.

Ammettere che lo Stato membro di stabilimento di una società controllata possa liberamente riservare un trattamento diverso a tale controllata per il solo fatto che la sede della sua controllante si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l’art. 43 CE.

Di conseguenza la Corte conclude che gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, in virtù della quale gli interessi corrisposti da una società residente di uno Stato membro ad un amministratore che sia una società stabilita in un altro Stato membro sono riqualificati come dividendi e sono, a tale titolo, imponibili, quando, all’inizio del periodo imponibile, l’importo totale degli anticipi produttivi di interessi eccede il capitale versato aumentato delle riserve tassate, mentre, nelle stesse circostanze, laddove tali interessi sono corrisposti ad un amministratore che sia una società stabilita nello stesso Stato membro, essi non sono riqualificati come dividendi e non sono, a tale titolo, imponibili.

 

Link al testo integrale del provvedimento: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&docj=docj&docsom=docsom&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Avvia+la+ricerca

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