Diritto del Mercato.com

Legislazione. Direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo edagli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi

2nd dicembre 2008

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1990

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle

scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti

società di Stati membri diversi

(90/434/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare

l’articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le fusioni, le scissioni, i conferimenti d’attivo e gli

scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono

essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe

a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l’instaurazione

ed il buon funzionamento del mercato comune; che tali operazioni

non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni

particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che

occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei

riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle

esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di

rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale;

considerando che disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente

tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso

Stato membro; che è indispensabile eliminare tale penalizzazione;

considerando che non è possibile conseguire tale scopo mediante un’estensione

del piano comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati

membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono

provocare distorsioni; che soltanto un regime fiscale comune può

pertanto costituire una soluzione soddisfacente in proposito;

considerando che il regime fiscale comune deve evitare un’imposizione

all’atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d’attivo o di

uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato

cui appartiene la società conferente o acquisita;

considerando che, per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti

di attivo, queste operazioni avranno di regola come risultato la

trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione

della società beneficiaria del conferimento o l’integrazione dell’attivo in

una stabile organizzazione di quest’ultima società;

considerando che il sistema del riporto dell’imposizione delle plusvalenze

inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione,

applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di

evitare un’imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo

la loro successiva imposizione da parte dello Stato della società conferente,

all’atto della loro realizzazione;

considerando che occorre altresì definire il regime fiscale da applicare

ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e

disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due

società detiene una partecipazione nel capitale dell’altra;

(1) GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 12.

(3) GU n. C 100 dell’1. 8. 1969, pag. 4.

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 3

B

considerando che l’attribuzione ai soci della società conferente di titoli

della società beneficiaria o acquirente non deve di per se stessa dar

luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi;

considerando che occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di

rifiutare il beneficio dell’applicazione della presente direttiva allorché

l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento di attivo o di

scambio di azioni ha come obiettivo la frode o l’evasione fiscale o ha

come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione

della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste

per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ogni Stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di

fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti

società di due o più Stati membri.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

a) fusione: l’operazione mediante la quale:

— una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento

senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente

e passivamente, ad altra società preesistente, mediante

l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale

sociale dell’altra società ed eventualmente di un saldo in contanti

non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di

valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

— due o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento

senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente

e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante

l’assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale

sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in

contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in

mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

— una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza

liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e

passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi

del suo capitale sociale;

b) scissione: l’operazione mediante la quale una società trasferisce, a

causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del

proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società

preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo

un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale

delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un

saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in

mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

c) conferimento d’attivo: l’operazione mediante la quale una società

conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua

attività ad un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi

del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;

d) scambio di azioni: l’operazione mediante la quale una società

acquista nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il

cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto

di questa società, mediante l’attribuzione ai soci dell’altra società, in

cambio dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale

della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non

superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale,

della parità contabile dei titoli consegnati in cambio;

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 4

B

e) società conferente: la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente

e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami

della sua attività;

f) società beneficiaria: la società che riceve il patrimonio, attivamente e

passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società

conferente;

g) società acquistata: la società in cui un’altra società acquista una

partecipazione mediante scambio di titoli;

h) società acquirente: la società che acquista una partecipazione

mediante scambio di titoli;

i) ramo d’attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un

settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo,

un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare

con i propri mezzi.

Articolo 3

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva il termine «società di

uno Stato membro» designa qualsiasi società:

a) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato;

b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata

come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una

convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno

Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori

della Comunità;

c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza

esserne esentata, a una delle seguenti imposte:

— impôt des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgio,

— selskabsskat in Danimarca,

— Körperschaftsteuer in Germania,

— φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού

χαρακτήρα in Grecia,

— impuesto sobre sociedades in Spagna,

— impôt sur les sociétés in Francia,

— corporation tax in Irlanda,

— imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

— impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,

— vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

— corporation tax nel Regno Unito,

A1

— Körperschaftsteuer in Austria,

— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

— statlig inkomstskatt in Svezia,

B

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte

sopraindicate.

TITOLO II

Regole applicabili alle fusioni, scissioni e scambi di azioni

Articolo 4

1. La fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle

plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi

d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.

Si intende per:

— «valore fiscale»: il valore che sarebbe stato preso in considerazione

per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione

della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle

plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 5

B

passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione,

ma indipendentemente da tali operazioni;

— «elementi d’attivo e di passivo conferiti»: gli elementi d’attivo e di

passivo della società conferente che, a seguito della fusione o della

scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione

della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società

conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in

considerazione ai fini della determinazione della base imponibile

delle imposte.

2. Gli Stati membri subordinano l’applicazione del paragrafo 1 alla

condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le

plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e di passivo

trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero stati calcolati dalla o

dalle società conferenti, se la fusione o la scissione non avesse avuto

luogo.

3. Nel caso in cui, in base alla legislazione dello Stato membro della

società conferente, la società beneficiaria può calcolare i nuovi ammortamenti

e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e

di passivo conferiti in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2,

il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i

quali la società beneficiaria abbia fatto uso di tale facoltà.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti

o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di

imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti

permanenti all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia

di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate

nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce

allora ai diritti ed alle obbligazioni della società conferente.

Articolo 6

Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1

effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni

che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria,

delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto

di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa

a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria

situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non

ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.

Articolo 7

1. Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale

della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria

in occasione dell’annullamento della sua partecipazione non

danno luogo ad alcuna imposizione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1,

qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale

della società conferente non superi il 25 %.

Articolo 8

1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio

di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria

o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in

cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima

società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul

reddito, sugli utili o sulle plusvalenze di questo socio.

2. Gli Stati membri subordinano l’applicazione del paragrafo 1 alla

condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore

fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente

prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 6

B

L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di

tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti

allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti

prima dell’acquisto.

Per «valore fiscale» va inteso il valore che verrebbe utilizzato come

base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare

ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul

reddito, sui benefici o sulle plusvalenze del socio della società.

3. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello

Stato membro in cui risiede, ad optare per un trattamento fiscale diverso

da quello definito al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica ai titoli

rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio,

venga preso in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli

in occasione della fusione, della scissione o dello scambio di

azioni.

TITOLO III

Regole applicabili ai conferimenti d’attivo

Articolo 9

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d’attivo.

TITOLO IV

Caso particolare del conferimento di una stabile organizzazione

Articolo 10

1. Qualora fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione

o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della

società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale

società, questo Stato rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta

stabile organizzazione. Lo Stato della società conferente può tuttavia

reintegrare nei profitti imponibili di tale società le perdite anteriori dello

stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall’utile

imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate.

Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui

appartiene la società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme

della presente direttiva come se il primo Stato fosse lo Stato della

società conferente.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società

conferente applichi un regime di imposizione di utile mondiale, tale

Stato membro ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della

stabile organizzazione che emergono in occasione della fusione, della

scissione o del conferimento di attivo, a condizione che ammetta la

deduzione dell’imposta che, in assenza delle norme della presente direttiva,

avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è

situata la stabile organizzazione e che ammetta questa deduzione nello

stesso modo e per lo stesso importo che avrebbe ammesso se l’imposta

fosse stata veramente stabilita e pagata.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le

disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti

che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di

scambio di azioni:

a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la

frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui

all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali

la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 7

B

partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che

quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi

principali la frode o l’evasione fiscali;

b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione

della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni

richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della

società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b), è applicabile ove e fintantoché non si

applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva

regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti

in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva prima del 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente

la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1 la Repubblica portoghese può rinviare al

1o gennaio 1993 l’applicazione delle disposizioni concernenti i conferimenti

d’attivo e gli scambi di azioni.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il

testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel

settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1990L0434 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 8

B

ALLEGATO

Elenco delle società di cui all’articolo 3, lettera a)

a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme»«naamloze

vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap

op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto

pubblico che operano in regime di diritto privato;

b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab»;

c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft

auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

«bergrechtliche Gewerkschaft»;

d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;

e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad

comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché

gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en

commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli

stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;

g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by

shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by

guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident

Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building

Societies Acts»;

h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in

accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti

pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société

en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;

j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap»,

«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, nonché altre

persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite

conformemente al diritto portoghese;

l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;

A1

m) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft

mit beschränkter Haftung»;

n) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/

andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag

»;

o) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag»,

«försäkringsaktiebolag».

Comments are closed.