Legislazione. Direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo edagli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi
2nd dicembre 2008
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1990
relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle
scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti
società di Stati membri diversi
(90/434/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l’articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le fusioni, le scissioni, i conferimenti d’attivo e gli
scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono
essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe
a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l’instaurazione
ed il buon funzionamento del mercato comune; che tali operazioni
non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni
particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che
occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei
riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle
esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di
rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale;
considerando che disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente
tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso
Stato membro; che è indispensabile eliminare tale penalizzazione;
considerando che non è possibile conseguire tale scopo mediante un’estensione
del piano comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati
membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono
provocare distorsioni; che soltanto un regime fiscale comune può
pertanto costituire una soluzione soddisfacente in proposito;
considerando che il regime fiscale comune deve evitare un’imposizione
all’atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d’attivo o di
uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato
cui appartiene la società conferente o acquisita;
considerando che, per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti
di attivo, queste operazioni avranno di regola come risultato la
trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione
della società beneficiaria del conferimento o l’integrazione dell’attivo in
una stabile organizzazione di quest’ultima società;
considerando che il sistema del riporto dell’imposizione delle plusvalenze
inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione,
applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di
evitare un’imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo
la loro successiva imposizione da parte dello Stato della società conferente,
all’atto della loro realizzazione;
considerando che occorre altresì definire il regime fiscale da applicare
ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e
disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due
società detiene una partecipazione nel capitale dell’altra;
(1) GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 12.
(3) GU n. C 100 dell’1. 8. 1969, pag. 4.
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considerando che l’attribuzione ai soci della società conferente di titoli
della società beneficiaria o acquirente non deve di per se stessa dar
luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi;
considerando che occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di
rifiutare il beneficio dell’applicazione della presente direttiva allorché
l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento di attivo o di
scambio di azioni ha come obiettivo la frode o l’evasione fiscale o ha
come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione
della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste
per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ogni Stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di
fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti
società di due o più Stati membri.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:
a) fusione: l’operazione mediante la quale:
— una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento
senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente
e passivamente, ad altra società preesistente, mediante
l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale
sociale dell’altra società ed eventualmente di un saldo in contanti
non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di
valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
— due o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento
senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente
e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante
l’assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale
sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in
contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in
mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
— una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza
liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e
passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi
del suo capitale sociale;
b) scissione: l’operazione mediante la quale una società trasferisce, a
causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del
proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società
preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo
un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale
delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un
saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in
mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
c) conferimento d’attivo: l’operazione mediante la quale una società
conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua
attività ad un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi
del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;
d) scambio di azioni: l’operazione mediante la quale una società
acquista nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il
cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto
di questa società, mediante l’attribuzione ai soci dell’altra società, in
cambio dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale
della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non
superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale,
della parità contabile dei titoli consegnati in cambio;
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e) società conferente: la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente
e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami
della sua attività;
f) società beneficiaria: la società che riceve il patrimonio, attivamente e
passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società
conferente;
g) società acquistata: la società in cui un’altra società acquista una
partecipazione mediante scambio di titoli;
h) società acquirente: la società che acquista una partecipazione
mediante scambio di titoli;
i) ramo d’attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un
settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo,
un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare
con i propri mezzi.
Articolo 3
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva il termine «società di
uno Stato membro» designa qualsiasi società:
a) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato;
b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata
come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una
convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno
Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori
della Comunità;
c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza
esserne esentata, a una delle seguenti imposte:
— impôt des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgio,
— selskabsskat in Danimarca,
— Körperschaftsteuer in Germania,
— φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού
χαρακτήρα in Grecia,
— impuesto sobre sociedades in Spagna,
— impôt sur les sociétés in Francia,
— corporation tax in Irlanda,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
— impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,
— vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
— corporation tax nel Regno Unito,
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— Körperschaftsteuer in Austria,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
— statlig inkomstskatt in Svezia,
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o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte
sopraindicate.
TITOLO II
Regole applicabili alle fusioni, scissioni e scambi di azioni
Articolo 4
1. La fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle
plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi
d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.
Si intende per:
— «valore fiscale»: il valore che sarebbe stato preso in considerazione
per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione
della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle
plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di
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passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione,
ma indipendentemente da tali operazioni;
— «elementi d’attivo e di passivo conferiti»: gli elementi d’attivo e di
passivo della società conferente che, a seguito della fusione o della
scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione
della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società
conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in
considerazione ai fini della determinazione della base imponibile
delle imposte.
2. Gli Stati membri subordinano l’applicazione del paragrafo 1 alla
condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le
plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e di passivo
trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero stati calcolati dalla o
dalle società conferenti, se la fusione o la scissione non avesse avuto
luogo.
3. Nel caso in cui, in base alla legislazione dello Stato membro della
società conferente, la società beneficiaria può calcolare i nuovi ammortamenti
e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e
di passivo conferiti in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2,
il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i
quali la società beneficiaria abbia fatto uso di tale facoltà.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti
o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di
imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti
permanenti all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia
di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate
nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce
allora ai diritti ed alle obbligazioni della società conferente.
Articolo 6
Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1
effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni
che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria,
delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto
di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa
a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria
situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non
ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.
Articolo 7
1. Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale
della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria
in occasione dell’annullamento della sua partecipazione non
danno luogo ad alcuna imposizione.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1,
qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale
della società conferente non superi il 25 %.
Articolo 8
1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio
di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria
o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in
cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima
società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul
reddito, sugli utili o sulle plusvalenze di questo socio.
2. Gli Stati membri subordinano l’applicazione del paragrafo 1 alla
condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore
fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente
prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.
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L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di
tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti
allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti
prima dell’acquisto.
Per «valore fiscale» va inteso il valore che verrebbe utilizzato come
base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare
ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul
reddito, sui benefici o sulle plusvalenze del socio della società.
3. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello
Stato membro in cui risiede, ad optare per un trattamento fiscale diverso
da quello definito al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica ai titoli
rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio,
venga preso in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli
in occasione della fusione, della scissione o dello scambio di
azioni.
TITOLO III
Regole applicabili ai conferimenti d’attivo
Articolo 9
Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d’attivo.
TITOLO IV
Caso particolare del conferimento di una stabile organizzazione
Articolo 10
1. Qualora fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione
o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della
società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale
società, questo Stato rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta
stabile organizzazione. Lo Stato della società conferente può tuttavia
reintegrare nei profitti imponibili di tale società le perdite anteriori dello
stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall’utile
imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate.
Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui
appartiene la società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme
della presente direttiva come se il primo Stato fosse lo Stato della
società conferente.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società
conferente applichi un regime di imposizione di utile mondiale, tale
Stato membro ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della
stabile organizzazione che emergono in occasione della fusione, della
scissione o del conferimento di attivo, a condizione che ammetta la
deduzione dell’imposta che, in assenza delle norme della presente direttiva,
avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è
situata la stabile organizzazione e che ammetta questa deduzione nello
stesso modo e per lo stesso importo che avrebbe ammesso se l’imposta
fosse stata veramente stabilita e pagata.
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 11
1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le
disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti
che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di
scambio di azioni:
a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la
frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui
all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali
la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società
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partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che
quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi
principali la frode o l’evasione fiscali;
b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione
della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni
richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della
società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.
2. Il paragrafo 1, lettera b), è applicabile ove e fintantoché non si
applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva
regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti
in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.
Articolo 12
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva prima del 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1 la Repubblica portoghese può rinviare al
1o gennaio 1993 l’applicazione delle disposizioni concernenti i conferimenti
d’attivo e gli scambi di azioni.
3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO
Elenco delle società di cui all’articolo 3, lettera a)
a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme»«naamloze
vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap
op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto
pubblico che operano in regime di diritto privato;
b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab»;
c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft
auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,
«bergrechtliche Gewerkschaft»;
d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;
e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad
comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché
gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en
commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli
stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by
shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by
guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident
Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building
Societies Acts»;
h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in
accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti
pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société
en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;
j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap»,
«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, nonché altre
persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite
conformemente al diritto portoghese;
l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;
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m) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft
mit beschränkter Haftung»;
n) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/
andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag
»;
o) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag»,
«försäkringsaktiebolag».