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Legislazione. Consob: Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Documento di consultazione

7th Dicembre 2007

Premessa e quadro normativo di riferimento:

Il Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 ha approvato - su proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze – il Decreto Legislativo che recepisce in
Italia la Direttiva 2004/39/CE (MiFID) in materia di mercati degli strumenti finanziari, apportando le
dovute modifiche al testo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
In occasione del recepimento della MiFID, il TUF è stato emendato anche nella parte relativa
alla disciplina della gestione accentrata, della compensazione, liquidazione e garanzia (post-trading), al
fine di:
• uniformare per quanto possibile le disposizioni ivi contenute, anche rispetto alla disciplina dei
mercati;
• chiarire le finalità di vigilanza rispettivamente attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob.
Il nuovo testo del TUF prevede la modifica degli articoli 69, 70, 77, 80, 81 e 82. Le
integrazioni riguardano:
- l’applicazione anche ai gestori dei sistemi di garanzia e liquidazione (art. 69 e 70 TUF)
delle norme previste per la gestione accentrata in tema di requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, onorabilità dei partecipanti al capitale, revisione contabile (art. 80
commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10 TUF); il requisito dell’indipendenza è stato introdotto in questa
occasione anche per gli esponenti delle società di gestione accentrata, coerentemente con
quanto previsto per gli intermediari;
- la definizione, per le società di gestione dei servizi di liquidazione e dei sistemi di garanzia
(art. 69 e 70 TUF), di una disciplina emanata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob,
sui requisiti organizzativi, le risorse finanziarie, i criteri generali per l’ammissione,
sospensione ed esclusione dei partecipanti e i criteri generali in base ai quali il gestore dei
sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di garanzia e liquidazione esteri; per la
società di gestione dei servizi di liquidazione, anche l’individuazione delle attività
connesse e strumentali;
- la definizione, per le società di gestione accentrata (art. 80 TUF), di una disciplina emanata
dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, sui requisiti organizzativi e le risorse
finanziarie;
- l’adozione da parte delle società di gestione accentrata, garanzia e liquidazione (art. 69, 70
e 81 TUF) di criteri di accesso ai sistemi basati su “principi non discriminatori, trasparenti
e obiettivi”, in linea con quanto stabilito dall’articolo 34 della direttiva MiFID (accesso ai
sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento);
- l’estensione ai gestori dei sistemi di garanzia e liquidazione della disciplina delle crisi
prevista per le società di gestione accentrata (art. 77, comma 3 TUF);
- l’esplicitazione delle finalità di vigilanza in materia di post-trading (art. 77 e 82 TUF): per
la Banca d’Italia, stabilità e contenimento del rischio sistemico, per la Consob, trasparenza
e tutela degli investitori.
In considerazione delle modifiche apportate al TUF, la Banca d’Italia e la Consob hanno ritenuto
opportuno procedere alla revisione e all’aggiornamento della normativa secondaria in materia di posttrading.
Ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia del potere regolamentare primario in materia
di servizi di liquidazione e sistemi di garanzia e alla Consob di quello relativo alla gestione accentrata
e alle insolvenze di mercato, le due Autorità sono pervenute alla determinazione di compendiare, in un
unico testo normativo, le numerose fonti regolamentari attinenti alla gestione accentrata, alla garanzia
e alla liquidazione di strumenti finanziari, nonché alla definitività degli ordini volti a trasferire la
titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari.
La realizzazione di un unico corpus di norme in materia di post-trading tiene conto delle istanze di
coordinamento fra Autorità di recente ribadite in diverse previsioni normative nonché delle esigenze di
semplificazione e di riduzione del numero di provvedimenti e atti di natura regolamentare. In questo
senso si è inteso redigere un unico provvedimento in cui far confluire tutta la disciplina relativa ai
sistemi di post-trading: vigilanza regolamentare (soggetti, regole di funzionamento dei servizi e
definitività) - attualmente contenuta nei provvedimenti Banca d’Italia, d’intesa Consob, dell’8.9.2000
(servizi di liquidazione), del 22.10.2002 (sistemi di garanzia) e del 30.9.2002 (definitività) e nella
Delibera Consob n. 11768/1998, emanata d’intesa con la Banca d’Italia per le parti inerenti alla
gestione accentrata e alla liquidazione delle insolvenze di mercato - e vigilanza informativa,
attualmente disciplinata nelle Istruzioni di emanazione congiunta Banca d’Italia e Consob del
24.1.2002.
La maggior parte delle disposizioni contenute nel nuovo provvedimento unico non presenta
aspetti di novità. Nel nuovo testo confluiscono, infatti, le previsioni contenute nei Provvedimenti e
nella Delibera sopra richiamati nonché nelle linee guida emanate dalle Autorità in materia di
outsourcing di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale delle società di
gestione dei sistemi di post-trading e in materia di business continuity. Alcuni aggiustamenti si sono
resi necessari al fine di garantire organicità al provvedimento e di aggiornare le disposizioni contenute
nelle risalenti discipline consolidate. Gli aspetti di novità riguardano piuttosto le disposizioni attuative
delle nuove norme introdotte nel TUF agli articoli 69, 70, 77, 80, 81 e 82, sopra richiamate.

 

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