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Provvedimenti. La deducibilità delle perdite subite per ammortamenti realizzati sul valore di partecipazioni possedute in società controllate limita la libertà di stabilimento

26th Aprile 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 347/04

Rewe Zentralfinanz eG, successore universale della ITS Reisen GmbH / Finanzamt Köln-Mitte

LA NORMATIVA TEDESCA SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SUBITE PER AMMORTAMENTI REALIZZATI SUL VALORE DI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETÀ CONTROLLATE LIMITA LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

La restrizione non è compatibile con il diritto comunitario in quanto non è giustificata.

La legge tedesca relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz)1 prevede che una società controllante stabilita in Germania può dedurre dai suoi utili imponibili le perdite da essa subite per ammortamenti realizzati sul valore di partecipazioni possedute in società controllate stabilite in Germania.
Le perdite dello stesso tipo, invece, provenienti da partecipazioni in società controllate stabilite in un altro Stato membro sono deducibili unicamente nel caso in cui tali società producano in seguito redditi positivi dello stesso tipo o esercitino un’attività commerciale.
La ITS Reisen, una società tedesca attiva nel settore del turismo, possiede una controllata nei Paesi Bassi. Nei suoi bilanci annuali per il 1993 e il 1994, la ITS Reisen effettuava ammortamenti sul valore della sua partecipazione nella sua controllata olandese e chiedeva di imputarli a titolo di spese di esercizio ai fini della determinazione del suo utile imponibile in Germania.
Poiché il Finanzamt Köln-Mitte (l’autorità fiscale tedesca) rifiutava di prendere in considerazione le perdite connesse ai detti ammortamenti, la Rewe Zentralfinanz eG, successore della ITS Reisen, presentava un ricorso dinanzi al Finanzgericht Köln. Questo giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto comunitario delle norme tedesche, applicabili all’epoca dei fatti, relative alla deducibilità delle perdite subite da società controllanti per ammortamenti realizzati sul valore di partecipazioni possedute in società controllate.
Nella sua sentenza di oggi, la Corte stabilisce, innanzitutto, che la normativa tedesca costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Infatti, tale normativa applica ai fini fiscali un trattamento diverso alle società controllanti a seconda che le loro perdite derivino da
1 Legge del 1990 relativa all’imposta sul reddito.
ammortamenti sul valore di partecipazioni possedute in una società controllata residente o meno. Essa le dissuade quindi dal creare società controllate in altri Stati membri.
Quindi, la Corte verifica se tale restrizione sia giustificata.
La Corte rileva, in particolare, che una differenza di trattamento fiscale tra società controllanti residenti a seconda che dispongano o meno di controllate all’estero non può essere giustificata dal semplice fatto che esse abbiano deciso di esercitare attività economiche in un altro Stato membro nel quale lo Stato interessato non può esercitare la sua competenza tributaria.
Inoltre, la Corte respinge l’argomento del governo tedesco fondato sul rischio di duplice uso delle perdite sostenute all’estero. Essa evidenzia che, poiché le perdite di cui trattasi sono subite dalla società controllante, esse sono prese in considerazione unicamente per quanto riguarda quest’ultima, di modo che la considerazione distinta, da un lato, di tali perdite in cui sia incorsa la società controllante e, dall’altro, delle perdite subite dalle controllate estere non può in alcun caso essere definita quale duplice uso delle medesime perdite.
La Corte constata che la normativa tedesca, la quale concerne, in via generale, le situazioni in cui le società controllate risultino stabilite al di fuori della Germania, e non soddisfa dunque la necessità di perseguire l’obiettivo specifico della lotta contro talune costruzioni puramente artificiose, non si può considerare come giustificata dal rischio di evasione fiscale.
Infine, la Corte sostiene che non vi è nesso, nella normativa tedesca, tra la deducibilità, per la società controllante residente, delle perdite dovute ad ammortamenti sul valore di partecipazioni in società controllate e l’esonerazione fiscale in Germania, in forza di convenzioni preventive della doppia imposizione, dei dividendi percepiti da controllate estere. In mancanza di un nesso di tal genere, l’argomento del governo tedesco basato sulla necessità di salvaguardare la coerenza fiscale non può essere accolto per giustificare la restrizione di cui trattasi.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte decide che la restrizione tedesca alla libertà di stabilimento non è giustificata.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-347/04

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