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Legislazione. Normativa fiscale in materia di fusioni societarie: art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, art. 1 commi 242 – 249 legge finanziaria 2007, art. 1 commi 46 – 47 legge finanziaria 2008, DM 25 luglio 2008 sull’imposta sostitutiva

2nd dicembre 2008

Ecco le norme fiscali vigenti in materia di fusioni societarie interne:

  • Testo Unico delle imposte sui redditi, dpr 22/12/1986 n. 917 (TUIR), art. 172 (modificato dal Dlgs 247/2005, dal Dl 203/2005 come convertito dalla legge 248/2005 e dalla legge finanziaria 266/2005 e dal dal Dlgs 252/2005)
  • Legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296) art. 1 commi 242 – 249
  • Legge finanziaria 2008 (l. 24 Dicembre 2007, n. 244) art. 1 commi 46-47
  • Decreto Ministeriale 25 luglio 2008 sull’imposta sostitutiva

Di seguito i testi per esteso delle norme citate

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (TUIR)

art. 172

Fusione di societa’.

Testo: in vigore dal 01/01/2008

1. La fusione tra piu’ societa’ non costituisce realizzo ne’distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa’ fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa’ fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della societa’ risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa’ risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa’ fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle societa’ fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa’ partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia’ possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa’ fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa’ risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa’ incorporata o fusa, diverse da quelle gia’ attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

7. Le perdite delle societa’ che partecipano alla fusione, compresa la societa’ incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa’ le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione e’ stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa’ la cui perdita e’ riportabile erano possedute dalla societa’ incorporante o da altra societa’ partecipante alla fusione, la perdita non e’ comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa’ partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96.

8. Il reddito delle societa’ fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e’ determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa’, in base alle risultanze di apposito conto economico.

9. L’atto di fusione puo’ stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle societa’ fuse o incorporate o a quella, se piu’ prossima, in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio della societa’ incorporante.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa’ incorporante o comunque risultante dalla fusione.

10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter

dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

 

Legge finanziaria 2007 art. 1 commi 242 - 249

242. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

246. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e’ subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.

247. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

248. La societa’ risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa’ e’ tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

 

Legge finanziaria 2008 art. 1 commi 46-47

46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

c) all’articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all’articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Decreto Ministeriale 25 luglio 2008 sull’imposta sostitutiva

Il Ministro dell’ Economia e delle Finanze

Visto l’articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria

2008), che, al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale,

introduce, tra l’altro, un regime opzionale per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi e dell’Irap dei maggiori valori iscritti in occasione di operazioni di conferimento di

aziende, fusioni e scissioni;

Visto lo stesso comma 47 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2008 che demanda al

Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione, con decreto di natura non regolamentare, delle

disposizioni attuative della disciplina dell’imposta sostitutiva;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 176, comma 2-ter, del medesimo Tuir, concernente la facoltà

di esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva da parte della società conferitaria, e

gli articoli 172, comma 10-bis e 173, ultimo comma, del citato testo unico che estendono tale

facoltà, rispettivamente, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla società beneficiaria

dell’operazione di scissione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l’altro, l’istituzione

dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

Visto l’art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di

agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti

l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Art. 1

(Conferimenti di azienda)

1. Agli effetti dell’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma

2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), assumono rilievo le differenze residue tra il valore

d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda,

ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni

materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei

beni stessi presso il soggetto conferente.

2. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale indicate al comma 1 possono essere

assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta

sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. A tal fine, i beni

immobili sono distinti nelle seguenti categorie: a) aree fabbricabili aventi medesima

destinazione urbanistica; b) aree non fabbricabili; c) fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43,

comma 2, primo periodo, del Tuir; d) fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2,

secondo periodo, del citato Tuir; e) fabbricati di cui all’articolo 90 del Tuir. I beni mobili,

inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie

omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per le immobilizzazioni

immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche

distintamente su ciascuna di esse.

3. Per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto

conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione

dei redditi e trasferita al soggetto conferitario ai sensi del comma 5 del citato articolo 176 del

Tuir, deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto

dall’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di

attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze.

4. L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata, distintamente in relazione a

ciascuna operazione di conferimento, nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta

successivo a quello dell’operazione stessa e si considera perfezionata con il versamento della

prima delle tre rate dell’imposta dovuta. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere

richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima

categoria omogenea di immobilizzazioni indicate nel comma 2.

5. L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori

assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con

l’aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con

l’aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui, in relazione

alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime

dell’imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, ai fini della

determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza

anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

6. In deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni

cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al

versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

7. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini

dell’imposta sul reddito e dell’Irap a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è

esercitata l’opzione.

8. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari

al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a

saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di

conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda,

pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo

dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al

secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione. Sulla seconda e sulla terza rata

sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Si applicano le norme in materia

di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte

sui redditi.

9. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, deve essere data

indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto

all’applicazione dell’imposta sostitutiva, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto

conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze

assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e di tutti gli altri elementi necessari ai

fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina

dell’imposta sostitutiva.

10. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta, secondo le regole dettate nei

precedenti commi, anche per le operazioni di conferimento effettuate entro il periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso, l’opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel

secondo periodo d’imposta successivo a detto periodo. Nel caso di esercizio dell’opzione nel

primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 il versamento della

prima rata è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata

l’opzione.

Art. 2

(Fusioni e scissioni)

1. Le disposizioni dell’articolo 1 valgono anche agli effetti dell’applicazione dell’imposta

sostituiva sulle differenze tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di

operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali,

incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il

soggetto incorporato, fuso o scisso.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

 

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