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Provvedimenti. Fiscalità diretta, procedure d’infrazione per l’Italia

31st Gennaio 2007

Nuove procedure di infrazione 
9/1/2007: La Commissione europea ha inviato all’Italia una richiesta formale sotto forma di “parere motivato”, di porre fine all’applicazione di una ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi alle società madri residenti nei Paesi Bassi. Se l’Italia non fornisce una risposta soddisfacente al parere motivato entro due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia europea. Nel 2003 l’Italia ha sostituito il sistema del credito d’imposta per le distribuzioni di dividendi fino ad allora vigente con un regime di esenzione.L’amministrazione fiscale italiana rifiuta di rimborsare agli azionisti olandesi la ritenuta del 5% prevista dalle disposizioni della convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni. La Commissione ritiene che tale ritenuta sia in contrasto con la direttiva madre-figlia (90/435/CEE) che, a determinate condizioni, esenta dalla ritenuta alla fonte la distribuzione di utili fra società stabilite in diversi Stati membri UE.   
Con il decreto legislativo n. 143/2005 recante attuazione della direttiva l’Italia ha ristretto il campo di applicazione delle disposizioni della direttiva ai pagamenti di interessi e di canoni da pagare (maturati) dal 1° gennaio 2004. In tal modo l’Italia intendeva prevenire l’evasione e la frode fiscale nei casi in cui i pagamenti di interessi e di canoni (maturati prima dell’entrata in vigore della direttiva), erano ritardati intenzionalmente per beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva. La Commissione ritiene che le pertinenti disposizioni italiane, escludendo il beneficio previsto dalla direttiva per tutti i pagamenti di interessi e di canoni maturati prima del 1° gennaio 2004, sono sproporzionati e vanno al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo legittimo. La tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo cui tale mancato rispetto della direttiva avrebbe soltanto un impatto limitato al periodo iniziale di applicazione della direttiva, non è stata ritenuta una valida giustificazione, ed é stata percio’ avviata una procedura di infrazione.     
Chiusa una precedente procedura d’infrazione 
La Commissione ha chiuso anche il procedimento nei confronti dell’Italia relativo alla modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti. La Commissione esprime apprezzamento per le modifiche apportate all’articolo 60, comma 1, del D.P.R. 600/73 in vigore dall’agosto 2006,che l’Italia ha modificato la procedura applicabile alla notifica di atti fiscali a persone non residenti. Ai sensi delle nuove disposizioni le autorità fiscali locali notificheranno gli atti fiscali alle persone non residenti al loro indirizzo legale all’estero. Nell’ambito del regime previgente le notifiche alle persone non residenti erano effettuate mediante pubblicazione di un avviso sull’albo pretorio comunale (nel comune nel quale doveva essere eseguita la notifica) e il termine per il ricorso decorreva dopo 8 giorni dall’espletamento di tale formalità, mentre le persone residenti ricevevano la notifica degli atti fiscali al loro indirizzo di residenza.          

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