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	<title>Diritto del Mercato</title>
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	<description>Portale Giuridico</description>
	<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:21:45 +0000</pubDate>
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		<title>Articolo. Gli enti fieristici come organismi di diritto pubblico: nota a Tar Firenze Toscana sez I, del 30 dicembre 2010 di Marta Pronzato</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti Pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato unico]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi Pubblici Locali]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi di interesse generale]]></category>

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		<description><![CDATA[Sommario: 1) La decisione 2) I tre requisiti per definire un organismo di diritto pubblico  3) Giurisprudenza recente sulla qualificazione degli Enti Fieristici
1)	La decisione 
La  nozione di organismo di diritto pubblico è stata approfondita in una recente sentenza del TAR Toscana del 30 dicembre 2010, in cui la questione controversa riguardava una procedura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sommario:<em> 1) La decisione 2) I tre requisiti per definire un organismo di diritto pubblico  3) Giurisprudenza recente sulla qualificazione degli Enti Fieristici</em></p>
<p style="text-align: justify;">1)	<strong>La decisione </strong><br />
La  nozione di organismo di diritto pubblico è stata approfondita in una recente sentenza del TAR Toscana del 30 dicembre 2010, in cui la questione controversa riguardava una procedura indetta dalla Firenze Fiera S.p.A. per la selezione dell&#8217;impresa a cui avrebbe dovuto affidare in appalto per un triennio la fornitura e messa in opera delle installazioni audiovisive per le attività fieristiche e congressuali presso il quartiere di Firenze Fiera.<br />
Due delle società partecipanti alla gara, costituitesi dinnanzi al Tar Toscana, hanno chiesto l&#8217;annullamento della selezione operata dalla Firenze Fiera S.p.A. adducendo a motivazione violazioni delle disposizioni in materia di evidenza pubblica.<br />
La Tecnoconference s.r.l., al contrario, aggiudicataria della concessione, ha sollevato  difetto di giurisdizione in relazione alla natura di Firenze Fiera S.p.A. sostenendo la natura di soggetto di diritto privato dell&#8217;Ente e non di organismo di diritto pubblico.<br />
Il giudice, valutando i requisiti essenziali e cumulativi, disciplinati nel Codice dei contratti pubblici , perché un ente possa considerarsi organismo di diritto pubblico, (personalità giuridica, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico), si è pronunciato sottolineando che la Firenze Fiera S.p.A. non fosse inquadrabile come tale, adducendo a motivazione il fatto che essa si assumeva il rischio di impresa e quindi non soddisfaceva il carattere non commerciale e industriale previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2004/18/CE e Direttiva 2004/17/CE  recepita dal Codice dei contratti pubblici).<br />
Concludendo, il giudice ha così escluso l&#8217;applicazione della normativa sulle procedure ad evidenza pubblica nel caso in cui un&#8217;impresa pubblica si trovi ad operare sul mercato e nel caso in cui fosse assoggettata al rischio d&#8217;impresa; viceversa, nel caso in cui, al contrario, si fosse trovata ad operare in aree sottratte al mercato della concorrenza e non si fosse assunta rischi d&#8217;impresa sarebbe stato d&#8217;obbligo garantire la concorrenza per il mercato attraverso la celebrazione di gare.</p>
<p style="text-align: justify;">2)	<strong>I tre requisiti per essere un organismo di diritto pubblico</strong><br />
Dei tre requisiti necessari perché un&#8217;entità giuridica possa considerarsi &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221; e quindi rientrare nella più ampia categoria delle &#8220;amministrazioni aggiudicatrici&#8221; ai fini dell&#8217;applicazione delle Direttive comunitarie sugli appalti pubblici, due sono di agevole individuazione, (personalità giuridica distinta e controllo da parte dei pubblici poteri) il terzo è maggiormente controverso.<br />
Prima di analizzare uno ad uno i tre requisiti essenziali, è opportuno analizzare la nozione di &#8220;organismo pubblico&#8221;. Se un ente è identificato quale organismo di diritto pubblico esso deve comportarsi come se fosse una vera e propria pubblica amministrazione nell&#8217;aggiudicazione di contratti di lavoro, servizi e forniture; ne consegue quindi che nel caso in cui una società privata venisse qualificata quale organismo di diritto pubblico, sarebbe destinata a vincoli e procedure  previste dalle Direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale.<br />
La personalità giuridica costituisce l&#8217;unico dei tre requisiti che definiscono la nozione di organismo di diritto pubblico per il cui studio non è possibile contare su alcuna indicazione giurisprudenziale, dal momento che né i giudici comunitari né quelli nazionali si sono sinora pronunciati sul punto.<br />
La necessarietà della personalità giuridica per l&#8217;individuazione dell&#8217;organismo di diritto pubblico si spiega analizzando la più ampia categoria delle amministrazioni aggiudicatrici che ai sensi dell&#8217;art. 1 lett. b) della Direttiva appalti comprende lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le associazioni tra questi.<br />
Il requisito della personalità giuridica contraddistingue l&#8217;organismo di diritto pubblico dalla categoria tradizionale dell&#8217; amministrazione aggiudicatrice, nonostante il primo faccia parte della categoria del secondo.<br />
Le amministrazioni aggiudicatrici, come organizzazioni soggette ad ingerenza pubblica e non aventi carattere industriale o commerciale, si identificano con lo Stato o l&#8217;ente pubblico territoriale o con altri organismi di diritto pubblico.<br />
Il requisito della &#8220;personalità giuridica&#8221; prevede la presenza di un centro autonomo di imputazione di interessi ed attività, riconosciuto come tale dall&#8217;ordinamento giuridico. Tale requisito attrae nella sua sfera solo gli enti che l&#8217;ordinamento giuridico nazionale disciplina come persone giuridiche o tutte le organizzazioni dotate di soggettività giuridica.<br />
In secondo luogo perché una persona giuridica possa definirsi &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221; è necessaria la presenza di un potere pubblico che eserciti un&#8217;influenza dominante sull&#8217;impresa; tale requisito è chiarito molto esplicitamente dalla Direttiva comunitaria 2004/18 che qualifica come &#8220;enti aggiudicatrici&#8221; (art. 2, n.1, lett. a) le imprese pubbliche vale a dire le imprese su cui l&#8217;amministrazione aggiudicatrice possa esercitare direttamente o indirettamente, un&#8217;influenza dominante perché  finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti di diritto pubblico.<br />
Copiosa giurisprudenza configura e definisce in modo chiaro e univoco ciò che di volta in volta  &#8220;un influenza dominante da parte dei pubblici poteri&#8221; possa significare.<br />
La Corte di Giustizia  considera presunta l&#8217;influenza dominante quando un&#8217;impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un&#8217;altra impresa detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell&#8217;impresa, o disponga della maggioranza del capitale sottoscritto dell&#8217;impresa, o possa designare più della metà dei membri dell&#8217;organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell&#8217;impresa.<br />
L&#8217;influenza dominante, che rileva il legame esistente tra impresa ed amministrazione, è quindi collegata ad una serie di indici presuntivi tra i quali la proprietà pubblica dell&#8217;assetto societario, l&#8217;attribuzione ai poteri pubblici della maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni o le quote della società, nonché il diritto da parte degli stessi di designare più della metà dei componenti gli organi di amministrazione, vigilanza e controllo .<br />
Questo requisito è fondamentale perché nel caso in cui un ente aggiudicatore non rientrasse nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici, cioè un&#8217;impresa pubblica o un ente operante in virtù di diritti speciali o esclusivi, non sarebbe vincolato ad osservare la disciplina di evidenza pubblica prevista dalla direttiva generale 2004/18 potendo scegliere liberamente i propri contraenti.<br />
Nel caso di specie, il Tar Toscana, analizzando le specifiche caratteristiche che presenta la Firenze Fiera S.p.A. ha rilevato che, per quanto riguardava la costituzione della società, essa era in mano prevalentemente pubblica risultando quali soci di maggior peso la Regione Toscana, la C.C.I.A.A. di Firenze, la Provincia e il Comune di Firenze e il Comune di Prato, configurando quindi un&#8217;evidente situazione di influenza dominante da parte dei poteri pubblici.<br />
Il terzo requisito, infine, da soddisfare cumulativamente agli altri due, era che la Firenze Fiera S.p.A. fosse istituita  per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.<br />
La corretta interpretazione del requisito &#8220;istituzione per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale&#8221; ha dato luogo nel tempo a numerose difficoltà, in quanto, di volta in volta, è stato opportuno fare un duplice controllo, consistente nel verificare in via preliminare, che l&#8217;ente fosse predisposto ad attività di interesse generale ed in caso di esito positivo, secondariamente, nel valutare la natura non industriale o commerciale dell&#8217;impresa.<br />
Il Tar Toscana ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia  riguardante l&#8217;Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in cui si afferma che un ente, avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all&#8217;organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che opera in ambiente concorrenziale, non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva.<br />
La Corte di giustizia, più volte, ha ribadito cosa deve intendersi per bisogni di interesse generale, definendoli bisogni ai quali, per ragioni connesse con l&#8217;interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi o nei confronti dei quali intendano mantenere un&#8217;influenza determinante .<br />
Non solo, in dottrina si ritiene che qualsiasi attività svolta da un soggetto strettamente dipendente da un&#8217;amministrazione tradizionale ed il quale operi nell&#8217;interesse di tale amministrazione soddisfi bisogni di interesse generale, nel senso che l&#8217;attività da esso effettuata produce effetti favorevoli per l&#8217;amministrazione ovvero per la collettività di cui quest&#8217;ultima è esponenziale .<br />
Per valutare, in secondo luogo, se l&#8217;attività posta in essere non abbia carattere commerciale industriale si devono considerare le condizioni  per le quali l&#8217;Ente Fiera Firenze possa rientrare in questo novero, valutando così la mancata concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro, la mancanza di assunzione dei rischi collegati a tale attività e la mancanza di perdite collegate all&#8217;esercizio della sua attività.<br />
Infatti se l&#8217;organismo opera in condizioni normali di mercato, persegue uno scopo di lucro e subisce le perdite collegate all&#8217;esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni che esso mira a soddisfare siano di natura diversa da quella industriale e commerciale .<br />
Il Tar Toscana, dopo essersi allineato, quindi, a quella giurisprudenza che segue la sentenza della Corte di Giustizia del 10 maggio che non configura come organismi di diritto pubblico soggetti in mano pubblica quelli che operano nel settore dell&#8217;organizzazione delle manifestazioni fieristiche, ha escluso che la Firenze Fiera S.p.A. nello svolgimento della sua attività contrattuale fosse soggetta alle regole di evidenza pubblica previste dalla Direttiva 2004/18.</p>
<p style="text-align: justify;">3)	<strong>Giurisprudenza recente sulla qualificazione degli enti fieristic</strong>i<br />
Il giudizio del Tar Toscana, come visto sopra, richiama due pronunce della Corte di Giustizia del 2001  che sanciscono il principio per cui un ente, avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all&#8217;organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, e la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che opera in ambiente concorrenziale, non costituisce un organismo di diritto pubblico.<br />
Le decisioni citate rilevano che l&#8217;Ente Fiera di Milano ha come scopo risultante dall&#8217;atto costitutivo di provvedere all&#8217;attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell&#8217;iniziativa denominata Ente Fiera di Milano.<br />
Secondo la giurisprudenza, il fine così individuato, sebbene inerente ad un bisogno collettivo degli operatori economici (in specie all&#8217; esigenza di promozione commerciale dei vari settori della produzione di beni e servizi), non assurge al carattere non commerciale richiesto dalla norma comunitaria per la qualificazione come organismo di diritto pubblico: sebbene l&#8217;attività fieristica abbia cioè una connotazione di interesse generale, che pure possiedono altre attività economiche di interesse pubblico in senso lato, non può dirsi che il riflesso dell&#8217;attività fieristica sul sistema economico giustifichi l&#8217;alterazione della sua sostanza commerciale che resta legata e finalizzata alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi, complementare all&#8217;attività produttiva imprenditoriale.<br />
I bisogni di interesse generale perseguiti dall&#8217;Ente Fiera Milano, stando al proprio statuto, attengono infatti alla sfera dell&#8217;economia ed in particolare alla promozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali, poiché mediante la sua attività l&#8217;ente soddisfa i bisogni di natura commerciale degli espositori, che beneficiano così della promozione dei beni o dei servizi che espongono, e dei visitatori, che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto.<br />
Sotto un altro profilo, la giurisprudenza ha poi rilevato che l&#8217;ente fieristico milanese, per quanto non persegua scopi lucrativi, opera secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività senza che sia previsto nel suo statuto alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite finanziarie.<br />
Nel caso della Firenze Fiera S.p.A. ciò che deve essere valutato è la sussistenza o meno del requisito per cui questa società è stata istituita cioè quello di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.<br />
Il Tar Toscana esamina in concreto le caratteristiche che presenta la Firenze Fiera S.p.A. e in particolare constata che in base allo Statuto l&#8217;oggetto sociale è l&#8217;attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine, strumentale o di supporto; sempre secondo lo Statuto, la Firenze Fiera S.p.A. può locare a terzi aree e spazi disponibili per la realizzazioni di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie fornendo anche i relativi servizi, organizzare e svolgere mostre e altre manifestazioni espositive.<br />
Da questi elementi emerge un quadro che non riconduce la Firenze Fiera S.p.A. nell&#8217;ambito di organismo di diritto pubblico ma induce a configurarlo quale soggetto di diritto privato che opera secondo modalità concorrenziali nel settore commerciale fieristico-congressuale.<br />
Non solo a livello comunitario, ma anche a livello nazionale, giudici interni hanno ritenuto, prima della recente pronuncia del Tar Toscana, non qualificabili come organismi di diritto pubblico altri Enti fieristici tra cui, l&#8217;Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari , la Fiera Galatina e del Salento S.p.A. , Piacenza Expo S.p.A .<br />
I bisogni di interesse generale svolti dai suddetti Enti Fiera attengono infatti alla sfera economica ed in particolare alla promozione e allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali, poiché, mediante la loro attività, tali enti soddisfanno i bisogni di natura commerciale degli espositori, che beneficiano così della promozione dei beni o dei servizi che espongono, e dei visitatori, che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto.<br />
La giurisprudenza è tutta concorde, quindi, nell&#8217;affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Solo una sentenza del 2009 del Tar Puglia  ha ritenuto che spettasse al giudice amministrativo affrontare le controversie relative all&#8217;Ente Fiera del Levante, ma ciò è avvenuto perché, diversamente che nelle altre pronunce analizzate, l&#8217;Ente aveva acquisito finalità culturali e politiche nonché per il fatto che aveva beneficiato della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione , attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, ed in tal modo tenuto indenne dal rischio d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Marta Pronzato</p>
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		<title>Provvedimenti. La Commissione chiede all&#8217;Italia di conformarsi alle norme dell&#8217;UE sugli appalti pubblici per i servizi di traghetto regionali</title>
		<link>http://www.dirittodelmercato.com/concorrenza-antitrust/provvedimenti-la-commissione-chiede-allitalia-di-conformarsi-alle-norme-dellue-sugli-appalti-pubblici-per-i-servizi-di-traghetto-regionali/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti Pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione ha invitato l&#8217;Italia a conformarsi alle norme dell&#8217;UE in materia di appalti pubblici di servizi, una volata scaduti i termini dei contratti in corso, e a rispettare il principio di non discriminazione tra gli armatori europei. L&#8217;Italia ha omesso di indire gare per l&#8217;aggiudicazione di tre appalti pubblici di servizi gestiti da tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commissione ha invitato l&#8217;Italia a conformarsi alle norme dell&#8217;UE in materia di appalti pubblici di servizi, una volata scaduti i termini dei contratti in corso, e a rispettare il principio di non discriminazione tra gli armatori europei. L&#8217;Italia ha omesso di indire gare per l&#8217;aggiudicazione di tre appalti pubblici di servizi gestiti da tre compagnie di navigazione regionali in Campania, Lazio e Sardegna. I contratti sono scaduti alla fine del 2008 e sono stati prorogati automaticamente senza procedure di gara per l&#8217;assegnazione dei nuovi contratti. Se l&#8217;Italia non informa entro due mesi la Commissione in merito alle misure adottate per assicurare il pieno rispetto del diritto dell&#8217;Unione, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell&#8217;UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme UE<br />
A norma del regolamento che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo1, gli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico per fornire alle loro isole i servizi di navigazione adeguati, ma in questo caso devono rispettare il principio di non discriminazione tra gli armatori europei. Tale principio è rispettato se gli appalti sono aggiudicati in seguito a procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Motivi della denuncia formale<br />
Gli attuali contratti per servizi di traghetto in tre regioni, che tecnicamente sono scaduti alla fine del 2008, sono stati prorogati con diverse disposizioni legislative, senza che fosse indetta alcuna procedura di gara da parte delle autorità italiane. I servizi sono gestiti dalla società di navigazione &#8220;Caremar&#8221; in Campania, &#8220;Laziomar&#8221; nel Lazio e &#8220;Saremar&#8221; in Sardegna; tutte e tre appartenenti all&#8217;ex gruppo &#8220;Tirrenia&#8221;2. Le autorità italiane hanno deciso di combinare la pubblicazione dei bandi di gara per gli appalti pubblici con la privatizzazione delle società appartenenti all&#8217;ex gruppo Tirrenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Effetti concreti della non conformità al diritto dell&#8217;UE<br />
Permettere la continuazione degli attuali appalti toglie ad altre società di navigazione europee l&#8217;opportunità di offrire un servizio pubblico e agli utenti l&#8217;opportunità di fruire dei miglioramenti apportati al servizio pubblico. Una procedura di gara per il servizio pubblico è particolarmente importante nel golfo di Napoli in cui diversi operatori sono in concorrenza con la società &#8220;Caremar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Prossime tappe<br />
La richiesta della Commissione è inviata sotto forma di parere motivato nell&#8217;ambito dei procedimenti di infrazione dell&#8217;UE. Se l&#8217;Italia non informa entro due mesi la Commissione in merito alle misure adottate per assicurare il pieno rispetto del diritto dell&#8217;Unione, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell&#8217;UE.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Articolo. Breve cenno sui nova nell&#8217;appello nel processo tributario di Chiara Barbieri</title>
		<link>http://www.dirittodelmercato.com/fiscalita/articolo-breve-cenno-sui-nova-nellappello-nel-processo-tributario-di-chirara-barbieri/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto civile (ricerche)]]></category>

		<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;appello è il mezzo di gravame che si concretizza in un nuovo esame della controversia da parte del giudice di secondo grado, nei limiti dei motivi dedotti (rectius, riproposti) dalle parti nei propri atti (c.d. effetto devolutivo dell&#8217;appello) o dalle eccezioni rilevabili d&#8217;ufficio.
Il processo tributario, da instaurarsi nanti le Commissioni Tributarie Regionali competenti, è disciplinato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è il mezzo di gravame che si concretizza in un nuovo esame della controversia da parte del giudice di secondo grado, nei limiti dei motivi dedotti (rectius, riproposti) dalle parti nei propri atti (c.d. effetto devolutivo dell&#8217;appello) o dalle eccezioni rilevabili d&#8217;ufficio.<br />
Il processo tributario, da instaurarsi nanti le Commissioni Tributarie Regionali competenti, è disciplinato da precise disposizioni normative le quali (affini a quelle contenute nel codice di procedura civile e non difformi dalle linee generali sopra brevemente riassunte) delineano chiaramente la situazione in cui l&#8217;appellante intenda sottoporre al vaglio del giudice di secondo grado domande non oggetto del giudizio di primo grado.<br />
Tanto nel processo civile, quanto nel processo tributario, la proposizione di domande nuove non viene ritenuta ammissibile.<br />
Tale divieto è presente nel nostro ordinamento processuale poiché le riforme normative che si sono succedute negli anni (in particolare, in ambito civilistico, sul tema ha inciso la Novella del 1990) hanno inteso rendere il grado di appello non un giudizio nuovo ma un giudizio in cui l&#8217;oggetto del decidere è delimitato dai motivi specifici dedotti dalle parti (ex art 342 c.p.c. o, per il prcesso tributario art. 53 d.lgs. 546/1992), evitando così il verificarsi di un ampliamento della decisione già portata all&#8217;esame del giudice di primo grado, nel rispetto e nell&#8217;applicazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del citato principio tantum devolutum quantum appellatum.<br />
Le norme, nonché il lavoro ermeneutico sulle stesse compiuto dalle Corti e dalla dottrina, ha portato, quindi, a delineare il giudizio di gravame non come un giudizio nuovo o come la prosecuzione del primo grado di giudizio, bensì quale revisio prioris instatiae ( Sul punto cfr. Cass. SS.UU. Civili Sentenza 29 gennaio 2000 n. 17 &#8220;Infatti nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall&#8217;appellante attraverso l&#8217;enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell&#8217;appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l&#8217;atto d&#8217;appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall&#8217;altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524).<br />
Pertanto, l&#8217;oggetto del giudizio di appello saranno, e dovranno essere, le specifiche censure mosse dalle parti - nei limiti delle domande e delle eccezioni già proposte in  primo grado - alla sentenza impugnata, non essendo compito del giudice di appello quello di &#8220;ripetere&#8221; il giudizio di primo grado.<br />
Il giudice di appello, quindi, non potrà estendere la sua cognizione a censure mosse in primo grado e non riproposte in appello (poiché idonee a passare in giudicato) e nemmeno su censure mai avanzate in primo grado poiché non oggetto del vaglio del giudice di prime cure e pertanto prive del doppio grado di giurisdizione.<br />
Specificatamente nel processo tributario, la disciplina fino a qui delineata è contenuta nell&#8217;art. 57 d.lgs 546/1992, il quale, escludendo la proponibilità di domande (ed eccezioni) nuove nel giudizio di appello instaurato in Commissione Tributaria Regionale - salvo qualora esse non siano rilevabili anche d&#8217;ufficio - ne prevede espressamente la declaratoria d&#8217;inammissibilità, sottolineando quindi la tendenziale mancanza di novità nel grado di appello.<br />
Pertanto, le norme che disciplinano il processo tributario, portano quindi ad inquadrare il giudizio di secondo grado pendente nanti le Commissioni Tributarie Regionali non quale &#8220;giudizio nuovo&#8221;, ma quale mezzo di impugnazione volto sì ad ottenere, tendenzialmente, una nuova pronuncia nel merito, ma nei limiti dell&#8217;oggetto del giudizio di primo grado, che non potrà essere ampliato attraverso l&#8217;introduzione di nuovi mezzi di prova o con la proposizione di nuove domande o eccezioni.<br />
La giurisprudenza delle Corti Tributarie, pronunciatesi sul punto, ha più volte statuito nel senso di non ammettere domande (o eccezioni) nuove, idonee ad ampliare l&#8217;oggetto del giudizio di primo grado.<br />
Si veda sul punto la Sentenza del 09/06/2009, n. 109 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia la quale afferma che &#8220;Nel giudizio di appello non possono essere proposte domande nuove, e le stesse , se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d&#8217;ufficio. Non possono, inoltre, essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d&#8217;ufficio.&#8221;<br />
Infine, anche analizzando il requisito della specificità dei motivi d&#8217;impugnazione (requisito previsto nel processo tributario all&#8217;art 53 d.lgs 546/1992 e nel processo civile all&#8217;art. 342 c.p.c.) l&#8217;appellante sarà tenuto, come specifica sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza 30 maggio 1995 n. 6066, a contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza impugnata, allo scopo di minarne il fondamento logico - giuridico &#8220;..non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, di modo che alla parte volitiva dell&#8217;appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice..&#8221;, e solo su tali censure potrà circoscriversi l&#8217;azione del giudicante, comminando di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità a quelle censure che a tale schema sfuggono poiché estranee al giudizio di primo grado.<br />
In conclusione, pertanto, si ricorda che il principio di divieto di domande nuove in appello non ammette deroghe (salvo la richiesta di danni, frutti, interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata) né è considerato sanabile per esigenza di economia del giudizio, né per accettazione del contradditorio (ul punto Cass. 2003/3970, Cass 2001/10061), né per mancanza di contestazione del fondamento della domanda nuova (Cass. 1983/3796) ovvero che il giudice non si sia pronunciato su di essa (Cass. 2006/6094).<br />
Non può in ogni caso considerarsi uno dei casi di deroga al divieto in oggetto previsti dall&#8217;345 c.p.c. la censura mossa dall&#8217;Agenzia del Territorio la quale, per la prima volta in sede di appello, eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso promosso in Commissione Tributaria Provinciale Dall&#8217;Autorità Portuale d Trieste per violazione dell&#8217;art. 75 del D.P.R. 1142/49. Tale censura, di cui si contesterà comunque ogni fondatezza e legittimità anche nel merito, deve essere preliminarmente considerata del tutto inammissibile in quanto mai stata prima eccepita in alcuno degli scritti difensivi depositati dall&#8217;Ufficio odierno appellante in primo grado e, pertanto, risulta censura non rilevabile d&#8217;ufficio avanzata per la prima volta nanti Codesto Ecc.mo Collegio.</p>
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		<title>Provvedimenti. L&#8217;opponibilità della clausola compromissoria al terzo cessionario del credito e al terzo cessionario del contratto. Ricerca di Chiara Barbieri</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto civile (ricerche)]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel caso cessione di credito derivante da contratto contenente una clausola compromissoria, la Corte di Cassazione, si è pronunciata  a Sezioni Unite (orientamento confermato anche da pronunce più recenti) affermando che il terzo cessionario del credito non può opporre tale clausola al debitore ceduto, non subentrando nella titolarità dello stesso, considerato quale autonomi negozio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel caso cessione di credito derivante da contratto contenente una clausola compromissoria, la Corte di Cassazione, si è pronunciata  a Sezioni Unite (orientamento confermato anche da pronunce più recenti) affermando che il terzo cessionario del credito non può opporre tale clausola al debitore ceduto, non subentrando nella titolarità dello stesso, considerato quale autonomi negozio compromissorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione civile  Sez. Un. 17 dicembre 1998, n. 12616</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quest&#8217;ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong> Cassazione civile  sez. I, 19 settembre 2003, n. 13893</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; tuttavia quest&#8217;ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Non è invocabile dal creditore cessionario la sussistenza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto da cui il credito trasferito è sorto. Il cessionario sarà pertanto tenuto ad adire l&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria, ma il debitore ceduto potrà eccepire l&#8217;esistenza della clausola compromissoria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione civile  sez. I, 21 marzo 2007, n. 6809</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;È manifestamente infondata la q.l.c., sollevata in relazione agli art. 3 e 24 cost., dell&#8217;art. 808 c.p.c. nella parte in cui, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevede che, in caso di cessione di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, soltanto il debitore ceduto, e non anche il cessionario, possa avvalersi della clausola compromissoria. Tale diversità di trattamento è giustificata in ragione della diversa situazione dei due soggetti; infatti, rientrando la clausola compromissoria tra le eccezioni opponibili all&#8217;originario creditore, diversamente opinando, il debitore ceduto vedrebbe menomata la sua posizione contrattuale in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre quest&#8217;ultimo può avvalersi - senza che ciò implichi una violazione degli art. 3 e 24 cost. - della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.<br />
(Conferma App. Bari 14 marzo 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">In senso diverso la Corte si è pronunciata (cfr. Cass., 21 giugno 1996, n. 5761) e continua a pronunciarsi nei casi in cui la cessione coinvolga, ex art. 1406 c.c., la titolarità di tutte le posizione giuridiche del contratto. In tal viene chiarito che il trasferimento, proprio perché riguardante tutte le posizioni del contratto, necessariamente investe anche la clausola compromissoria e i vincoli dalla stessa derivanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione civile sez. I,  28 ottobre 2011, n. 22522</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l&#8217;attuazione, l&#8217;interpretazione e la risoluzione del contratto&#8221;.</p>
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		<title>Provvedimenti. TAR su Consorzio Bettolo / Autorità portuale di Genova: un&#8217;interpretazione moderna dell&#8217;art. 18 legge n. 84/1994</title>
		<link>http://www.dirittodelmercato.com/servizi-di-interesse-generale/provvedimenti-tar-su-consorzio-bettolo-autorita-portuale-di-genova-uninterpretazione-moderna-dellart-18-legge-n-841994/</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti Pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato unico]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi di interesse generale]]></category>

		<category><![CDATA[Trasporti & Infrastrutture]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Bettolo, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Andrea Cugiolu, Gerolamo Taccogna, Alberto M. Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Consorzio Bettolo, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Andrea Cugiolu, Gerolamo Taccogna, Alberto M. Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;<br />
contro<br />
Autorita&#8217; Portuale di Genova, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Busnelli, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;<br />
per l&#8217;annullamento della deliberazione del Comitato Portuale 140/2/2009 assunta nella seduta del 22 dicembre 2009; della nota dell&#8217;Autorità Portuale in data 2-10/2009, prot. 190- recante risposta alle note della ricorrente in data 3/9/2009 e 10/4/2009, anche in quanto richiamata nella delibera di cui sopra, per domanda di concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Portuale di Genova;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO<br />
Consorzio Bettolo, titolare nel porto di Genova di concessione demaniale estesa ad una porzione di area, pari a mq. 23.0619, del più vasto compendio di Calata Bettolo, ha impugnato il diniego opposto dall&#8217;Autorità Portuale di Genova (d&#8217;ora in poi APG), sull&#8217;istanza intesa ad ottenere, per un verso, l&#8217;accorpamento alla concessione delle aree prospicienti risultanti dal tombamento di Calata Betollo, di quelle residuali confinanti, già oggetto di licenze annuali, nonché la proroga dell&#8217;originario termine di concessione fissato al 2020 fino al 2045; e , per l&#8217;altro, con specifico riferimento alle modalità di esercizio dei servizi connessi alla concessione, l&#8217;autorizzazione, ai sensi degli artt. 16 e 18 l. n. 84/94, ad operare sulle aree in concessione per conto terzi.<br />
A corredo dell&#8217;istanza, il Consorzio ha presentato il piano di sviluppo, ossia il documento congetturale relativo allo sviluppo dei traffici movimentati, agli investimenti programmati, alle risorse impiegate calibrate sull&#8217;assetto territoriale conseguente all&#8217;accorpamento delle aree.<br />
Nelle premesse dell&#8217;atto introduttivo, ha precisato in fatto che:<br />
a far data dal 1° aprile 2004, rispetto all&#8217;originaria composizione (denominato Consorzio Grimaldi Group), mutava l&#8217;assetto della compagine consortile: il 65% della quota è attualmente detenuta da Marinvest s.r.l., società del gruppo MSC, dedita alla gestione sul territorio nazionale di terminal portuali del gruppo; il residuo 35% è intestato a Seber s.r.l., facente parte, a sua volta, del gruppo SECH., titolare del terminal insistente sulle aree di Calata Sanità, contiguo a quello in concessione al Consorzio;<br />
il piano regolatore portuale disciplina unitariamente dette aree (ossia quelle assentite in concessione al Consorzio e al gruppo SECH) nel perimetro demaniale contraddistinto dall&#8217;ambito S6, prevedendo per esso, tramite l&#8217;esecuzione di opere di tombamento dello specchio acqueo antistante Calata Bettolo, l&#8217;obiettivo della costituzione del secondo polo contenitori all&#8217;interno del porto di Genova con una capacità a regime di circa 900.000 teus;<br />
le previsioni del piano regolatore portuale, coerentemente all&#8217;obiettivo programmatico, disegnano il futuro assetto della rete infrastrutturale con riguardo al parco ferroviario, alle rampe d&#8217;accesso e all&#8217;edificazione delle opere pertinenziali, mercè un programma scandito in tre unità d&#8217;intervento aventi rispettivamente ad oggetto le attività complementari all&#8217;operatività del terminal, le aree di accumulo per i veicoli commerciali e gli interventi di edificazione;<br />
in tale cornice, i concessionari delle aree oggetto di programmazione e zonizzazione territoriale, hanno formulato due separate istanze: la prima nel 2004 (nella composizione di Consorzio Grimaldi Group) in cui comunicavano all&#8217;APG la volontà di una gestione unitaria del polo contenitori dopo la realizzazione delle opere di tombamento; la seconda, sostanzialmente inevasa la prima, nel 2006, ad assetto consortile mutato, che specificamente ne occupa;<br />
pubblicata nelle forme di rito l&#8217;istanza senza che fossero pervenute osservazioni o proposte da parte di potenziali concorrenti, la Conferenza delle direzioni e servizi dell&#8217;APG nella seduta del 7 gennaio 2008, dando preliminarmente conto dell&#8217;articolata istruttoria seguita dagli uffici sugli specifici interventi contenuti nell&#8217;istanza, rilasciava parere favorevole al piano di sviluppo presentato &#8221; subordinando il rilascio del titolo concessorio alla presentazione&#8230; di idonee soluzioni giuridiche finalizzate alla gestione unitaria del compendio descritto nel piano di sviluppo&#8221;;<br />
di seguito, il Comitato portuale, sull&#8217;esame delle proposte formulate dal Consorzio, contraddicendo quanto precedentemente affermato (riunione del 24 gennaio 2008) laddove aveva avallato in toto le conclusioni attinte dalla Conferenza, con la deliberazione impugnata invece condivideva formalmente il contento del diniego espresso nella nota del 2 ottobre 2009, adottata dal responsabile del procedimento su sollecitazione dell&#8217; istante sfociata nella diffida formulata ex art. 328, comma 2, c.p..<br />
Conseguenti i motivi di censura compendiabili nella plurima violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 97 cost., 6 e ss e 21 nonies l. n. 241/90; nonché nella violazione degli artt. 5, 18 ,commi 4 e 7, l. n. 84/94; eccesso di potere sotto vari profili.<br />
L&#8217;ATP si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con motivi aggiunti il Consorzio ha dedotto ulteriori profili di illegittimità.<br />
Disposta verificazione dei luoghi, in esito, alla pubblica udienza del 15.03.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO<br />
È impugnato il diniego opposto dall&#8217;Autorità Portuale di Genova sull&#8217;istanza proposta dal Consorzio ricorrente intesa ad ottenere l&#8217;accorpamento delle aree in concessione, delle aree prospicienti risultanti dal tombamento di Calata Betollo e di quelle residuali confinanti, già oggetto di licenze annuali, nonché la proroga dell&#8217;originario termine di concessione fissato al 2020 fino al 2045.<br />
Accorpamento funzionale a conseguire, con specifico riferimento alle modalità d&#8217;esercizio dei servizi connessi all&#8217;accorpamento delle aree in concessione, l&#8217;autorizzazione, ai sensi degli artt. 16 e 18 l. n. 84/94, ad operare su di esse per conto terzi.<br />
Le censure attingono due ordini di censure concorrenti: il primo, di natura istruttoria -procedimentale, denuncia la violazione del principio di leale collaborazione scrutinato ai sensi degli artt. 97 cost., 6 e ss e 21 nonies l. n. 241/90; il secondo, di rilievo sostanziale, lamenta, invece, l&#8217;errata interpretazione dell&#8217;art. 18 l.n.84/94, poiché l&#8217;APG, ad avviso del Consorzio ricorrente, avrebbe assunto un indirizzo affatto contrario alla gestione produttiva delle aree portuali che ne conformerebbe ratio e disciplina.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Il dato oggettivo ed indiscusso da cui muovere nella cognizione della vertenza dedotta in causa è che il piano regolatore portuale considera le aree detenute in concessione dal Consorzio e da SECH e quella risultante dal tombamento dello specchio acqueo limitrofo in modo unitario, (ri-)comprendendole nel perimetro demaniale contraddistinto dall&#8217;ambito S6.<br />
Alla previsione (statica) localizzatrice delle aree fa riscontro l&#8217;individuazione (dinamica) dell&#8217;obiettivo perseguito: la costituzione di un secondo polo di movimentazione di conteiners all&#8217;interno del porto di Genova con una capacità a regime di circa 900.000 teus.<br />
La connessione fra profilo statico (riperimetrazione delle aree) e quello dinamico (incremento dell&#8217;attività terminalistica) è altresì resa palese dal (crono-)programma degli interventi previsti, scandito in tre distinte unità disciplinanti rispettivamente l&#8217;esecuzione delle opere riguardanti le attività complementari all&#8217;operatività del terminal, le aree di accumulo per i veicoli commerciali e gli interventi di edificazione.<br />
In definitiva, nel PRP e negli atti di programma annessi, le aree in concessione e quella scaturente dal tombamento sono considerate strumentali alla conduzione di un unico compendio terminalistico in grado, per un verso, di implementare sensibilmente il traffico delle merci all&#8217;interno del porto e, per l&#8217;altro, di reggere la concorrenza nel mercato di riferimento sempre più appannaggio di grandi terminal che offrono servizi a prezzi competitivi sfruttando economie di scala.<br />
Il disegno programmatico e pianificatorio, come divisato con gli atti richiamati, postula in parallelo il potenziamento imprenditoriale degli operatori economici chiamati a darvi attuazione.<br />
A riguardo, significativamente, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, sia la Conferenza delle direzioni e servizi dell&#8217;APG nella seduta del 7 gennaio 2008 che il Comitato portuale con la deliberazione d. 24.01.2008, sul piano d&#8217;impresa ex art. 18 comma 6 l. n. 84/94, annesso alla richiesta d&#8217;autorizzazione, presentato dal Consorzio ricorrente, si sono favorevolmente espressi rilevando che &#8220;&#8230;in conseguenza delle sinergie create, oltre l&#8217;affidabilità dei soggetti consorziati&#8230;(il piano) può essere credibilmente sviluppato su ordini di grandezza del traffico indicati con i relativi investimenti ed impegni finanziari&#8221;.<br />
Sicché, acclarato che la c.d. &#8220;sinergia fra imprese&#8221; è il presupposto per la gestione produttiva del compendio, controverso è il mezzo mediante il quale in concreto perseguirla nel rispetto della normativa di settore.<br />
Per l&#8217;ATP: il Consorzio non avrebbe assolto al compito di individuare (per riprendere le espressioni atecniche impiegate nelle deliberazioni richiamate) &#8220;gli strumenti giuridici più idonei al fine di traguardare la prospettata gestione unitaria di ambiti demaniali attualmente separati&#8221;; a cui ha poi fatto seguito la deliberazione del Comitato che ha subordinato il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla &#8220;costituzione della società che dovrà pensare (!?) alla gestione globale unitaria&#8221;.<br />
Sulle ipotesi proposte, opposta la conclusione del Consorzio: la costituzione di un consorzio composto dai due concessionari (ossia Consorzio Bettolo e SECH) da autorizzarsi ai sensi dell&#8217;art. 16 l.n. 84/94 per operare all&#8217;interno dell&#8217;unico compendio, o, in alternativa, l&#8217;esercizio in estensione da parte di SECH sulle confinanti aree, vale a dire quella in concessione al Consorzio Bettolo e quella risultante dal tombamento, che riproduce un modello già impiegato nel porto di Genova per il VI modulo di Voltri, soddisferebbero in pieno l&#8217;esigenza di un&#8217;unica cabina di regia del compendio terminalistico.<br />
In estrema sintesi il dissidio rispecchia l&#8217;opposta interpretazione che l&#8217;APG e il Consorzio rispettivamente annettono all&#8217;art. 18, comma 7, l. n. 84/94: per l&#8217;una, la norma pone un vero e proprio divieto inteso a fare sì che ad ogni concessione corrisponda, in un rapporto rigidamente biunivoco, un unico operatore-concessionario che deve eserciate, direttamente ed in modo esclusivo, le operazioni; per l&#8217;altro, viceversa, tale divieto non sussisterebbe affatto, dovendosi piuttosto privilegiare la ratio complessiva della norma volta a salvaguardare la concorrenza nel mercato di riferimento.<br />
La questione merita un sintetico approfondimento.<br />
Nella nuova tassonomia dei beni pubblici, è fuori di dubbio che le aree portuali hanno una finalità produttiva. Tant&#8217;è che l&#8217;attività economica e imprenditoriale, in misura preponderante rispetto al regime demaniale, conforma la disciplina portuale: &#8220;l&#8217;incremento dei traffici e la produttività del porto&#8221;, nella formulazione espressa all&#8217;art. 18, comma 6, l..cit, sono i principi che indirizzano l&#8217;attività di regolazione demandata all&#8217;Autorità portuale.<br />
L&#8217;appartenenza pubblica al demanio portuale delle aree in concessione, secondo il dato positivo appena richiamato, per riprendere la perifrasi impiegata dalla Suprema corte, è pertanto strettamente inerente al &#8220;perseguimento della relativa funzione e dei relativi interessi ad essa collegata&#8221; (Cass. sez. un., 14 febbraio 2011 n. 3665).<br />
Sul piano sistematico, quanto ai profili specificamente giuridici, è paradigmatico l&#8217;art. 1, 18° comma d.l. n. 194 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25, che, con riguardo al demanio marittimo ed alle modalità d&#8217;accesso alle concessioni da parte degli operatori, in attesa della revisione della legislazione in materia, predica il rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell&#8217;esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.<br />
Ossia di quegli stessi principi che, anche in forza dell&#8217;orientamento giurisprudenziale assunto dalla giustizia amministrativa, conformano ab imis l&#8217;affidamento delle aree portuali.<br />
In sintonia, la concessione demaniale ha smarrito l&#8217;originaria impronta di atto unilaterale (con separato disciplinare accessivo) espressione di un potere autoritativo, per assumere piuttosto le connotazioni di un modulo convenzionale unitario.<br />
L&#8217;esigenza di garantire le pari opportunità d&#8217;accesso al settore economico portuale, mediante estensione dell&#8217;evidenza pubblica, ha certamente contribuito ad assimilare la concessione al contratto.<br />
Nondimeno non è revocabile in dubbio che si è altresì preso consapevolezza del fatto che la concessione-contratto (di natura pubblicistica) risponde ad un modello più funzionale, tale da consentire di perseguire con l&#8217;assenso dell&#8217;operatore economico interessi altrimenti non raggiungibili con l&#8217;esercizio del (solo) potere autoritativo.<br />
È al riguardo significativo l&#8217;art. 18,comma 4, l. cit, laddove, per le iniziative di maggiore rilevanza, prevede che il Presidente dell&#8217;Autorità possa concludere accordi sostitutivi ai sensi dell&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Nella congiuntura economica attuale, caratterizzata dalla recessività dell&#8217;intervento dirigistico pubblico nell&#8217;economia, l&#8217;incremento del traffico portuale s&#8217;ottiene con adeguati investimenti, a cui fa necessariamente riscontro il potenziamento e la flessibilità dell&#8217;attività d&#8217;impresa, che solo gli operatori privati possono allo stato volontariamente sostenere, senza che (ed è questo il dato saliente), dovendosi rispettare l&#8217;evidenza pubblica contrattuale, sia compromessa o pregiudicata in alcun modo la concorrenza nel mercato.<br />
Del resto lo schema dei rapporti intrattenuti nel caso in esame, articolatosi in incontri e progressive definizioni del contenuto degli impegni assunti, sembra riconducibile, in senso sostanziale, ad uno modulo pre-convenzionale, piuttosto che al canonico procedimento relativo all&#8217;esercizio di potestà unilaterale.<br />
L&#8217;ascrizione della concessione demaniale al contratto (pubblicistico) risponde dunque ad un&#8217;esigenza inemendabile, ed ha quale corollario l&#8217;applicabilità, almeno in astratto ed ove non diversamente disposto, della disciplina contenuta nel codice dei contratti in tema dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti: consorzi stabili, consorzi e raggruppamenti temporanei, perlomeno in tesi, possono aspirare, fatti salvi gli interessi pubblici indisponibili, a divenire partners concessionari.<br />
Anche l&#8217;avvalimento, si offre come modello tipizzato (prendendo a prestito il lessico impiegato nelle delibere richiamate) di &#8220;sinergia fra imprese&#8221;.<br />
Né osta l&#8217;art. 18, comma 7, l.cit., nella duplice lettera insistentemente richiamata dall&#8217;amministrazione resistente: il criterio di &#8220;una sola concessione ad uno stesso operatore&#8221;; il paradigma dell&#8217;esercizio diretto ed esclusivo del terminalista delle attività autorizzate.<br />
Sotto il primo profilo, la norma si limita a prescrivere che le imprese concessionarie debbano operare negli spazi che sono stati loro assegnati e che non possano ottenere nello stesso porto più di una concessione per lo stesso tipo di operazioni.<br />
Nella realtà, la più avvertita dottrina, ha sottolineato che la limitatezza degli spazi, unitamente alle esigenze di specializzazione dei singoli terminals, possono rendere assai complessa - e probabilmente neppure opportuna in quanto non necessariamente rispondente agli interessi degli utenti che preferiscono fruire dei servizi offerti da operatori specializzati nella movimentazione dei vari tipi di carichi - la presenza nello stesso porto di più concessionari svolgenti la medesima attività in effettiva concorrenza fra loro.<br />
Se n&#8217;è tratta la condivisibile conclusione che la norma mira a prevenire la concentrazione in capo ad un medesimo imprenditore della disponibilità degli spazi eccessivamente ampi in ambito portuale dichiarando l&#8217;illegittimità della costituzione o del rafforzamento della posizione dominante ritenuta dal legislatore naturalmente idonea ad ingenerare pratiche anticoncorrenziali, prescindendo dall&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta realizzazione delle pratiche abusive.<br />
Quanto al secondo profilo la norma non pone un divieto. Non è affatto (ontologicamente) proibitiva dal momento che essa stessa prevede un&#8217; eccezione (cfr. comma 7 art. 18 l.cit.), segnatamente: &#8220;su motivata richiesta dell&#8217;impresa concessionaria, l&#8217;autorità concedente può autorizzare l&#8217;affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell&#8217;art. 16, dell&#8217;esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo&#8221;.<br />
Va sottolineato che la facoltà riconosciuta al terminalista di affidare ad imprese autorizzate parte delle prestazioni svolte, è volta a far sì che il concessionario possa terzializzare l&#8217;espletamento di alcune attività.<br />
La legge 8 luglio 2003 n. 172, integrativa dell&#8217;art. 18, che tale facoltà ha riconosciuto, viene incontro, secondo la dottrina che s&#8217;è convincentemente occupata ex professo del tema, all&#8217;esigenza di rendere più flessibili e più efficienti le imprese portuali scongiurando il rischio, conseguente alla rigida applicazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;esercizio diretto ed esclusivo dell&#8217;attività da parte del terminalista, che si congeli oltre misura l&#8217;organizzazione degli operatori portuali penalizzando, il necessario dinamismo imprenditoriale.<br />
Sicché le proposte formulate dal consorzio ricorrente su &#8220;un&#8217;unica cabina di regia&#8221; del compendio terminalistico, l&#8217;una che ha specifico riguardo alla forma giuridica che la compagine concessionaria è disposta ad assumere; l&#8217;altra tipica dell&#8217;attività esercitata dalla concessionaria in estensione (nel caso in esame da parte di SECH), meritavano una scrupolosa e seria disamina, non surrogabile, come avvenuto nel caso che ne occupa, con lo stentoreo e defatigante riferimento ad un supposto divieto ex lege, in realtà non sussistente.<br />
In definitiva il diniego impugnato è inficiato da una sorta di apriorismo concettuale affatto contrario alla dialettica istruttoria che deve informare il procedimento in esame.<br />
Del resto la disposta verificazione gudiziale, in disparte le affrettate affermazioni giuridiche non pertinenti, ha accertato in fatto che non sussiste alcuna situazione logistica incompatibile con la gestione operativa unica come proposta dal Consorzio.<br />
Va al riguardo sottolineato che l&#8217;autonomia istituzionale e la specifica competenza dell&#8217;Autorità portuale richiede oggigiorno un rinnovata capacità di elaborare nuove soluzioni operative di gestione dei terminals al passo con i tempi e, va sottolineato, in linea con le ipotesi di diritto positivo richiamate.<br />
La regolazione del settore esige il coordinamento degli interessi pubblici (in tema di sicurezza delle condizioni di lavoro e rispetto della disciplina pubblica indisponibile) con quelli relativi alla proficua attività d&#8217;impresa degli operatori portuali.<br />
Imponendo se, del caso, prescrizioni o condizioni che tale bilanciamento salvaguardi: il potere di controllo (cfr., ad esempio: art. 5 d.m. 31 marzo 1995 n. 585; art. 16 l. cit sull&#8217;abilitazione soggettiva alle operazioni portuali), munito d&#8217;apparato sanzionatorio, di cui è investita l&#8217;Autorità portuale agevola e presidia il compito.<br />
Conclusivamente è fondata la censura (sostanziale) che lamenta l&#8217;errata interpretazione dell&#8217;art. 18, comma 7, l.n. 84/94.<br />
Alla medesima conclusione deve giungersi in ordine al motivo d&#8217;impugnazione.<br />
Sussiste la violazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241/90 in combinato disposto all&#8217;art. 97 cost.. l&#8217;APG ha procrastinato sine die la decisione sull&#8217;istanza in esame, per assumerla infine solo dopo che il Consorzio ricorrente, esasperato da ingiustificate lungaggini, l&#8217;ha formalmente diffidata ex art 328 c.p.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.<br />
La novità delle questioni, in fatto e diritto dedotte in causa, giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ESTENSORE</p>
<p style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE</p>
<p style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/05/2012<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Provvedimenti. Chiarimenti richiesti dalla Commissione UE all&#8217;Italia</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti Pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Effettività del Diritto Europeo]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato unico]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi di interesse generale]]></category>

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		<description><![CDATA[&#1061;&#1091;&#1076;&#1086;&#1078;&#1085;&#1080;&#1082;&#1041;&#1086;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1080;&#1094;&#1072;Si pubblica, nel link di seguito, l&#8217;elenco dei chiarimenti richiesti dall&#8217;UE all&#8217;Italia (fonte: ANSA).
Chiarimenti richiesti dalla Commissione UE all&#8217;Italia 
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			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://ikoni.eu/">&#1061;&#1091;&#1076;&#1086;&#1078;&#1085;&#1080;&#1082;</a></font><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/%E8%EA%EE%ED%EE%EF%E8%F1">&#1041;&#1086;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1080;&#1094;&#1072;</a></font>Si pubblica, nel link di seguito, l&#8217;elenco dei chiarimenti richiesti dall&#8217;UE all&#8217;Italia (fonte: ANSA).</p>
<p><a href="http://www.dirittodelmercato.com/wp-content/uploads/2011/11/chiarimenti-ue.pdf">Chiarimenti richiesti dalla Commissione UE all&#8217;Italia </a></p>
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		<title>Legislazione. Proposta di Regolamento della Commissione sulle Reti Transeuropee di Trasporto</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Servizi di interesse generale]]></category>

		<category><![CDATA[Trasporti & Infrastrutture]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione europea ha adottato una proposta per trasformare l&#8217;attuale groviglio europeo di strade, ferrovie, aeroporti e canali in una rete di trasporti unificata (la rete TEN-T). La nuova rete essenziale (denominata &#8220;rete centrale&#8221;) eliminerà le strozzature, ammodernerà l&#8217;infrastruttura e snellirà le operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e imprese in tutta l&#8217;UE, migliorando i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha adottato una proposta per trasformare l&#8217;attuale groviglio europeo di strade, ferrovie, aeroporti e canali in una rete di trasporti unificata (la rete TEN-T). La nuova rete essenziale (denominata &#8220;rete centrale&#8221;) eliminerà le strozzature, ammodernerà l&#8217;infrastruttura e snellirà le operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e imprese in tutta l&#8217;UE, migliorando i collegamenti fra i diversi modi di trasporto e contribuendo agli obiettivi dell&#8217;UE in materia di cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 dei trasporti.</p>
<p>Novità di primaria importanza per l&#8217;Italia è l&#8217;inclusione del Corridoio Adriatico/Baltico tra i progetti finanziabili.</p>
<p><strong>Documentazione:</strong></p>
<p><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/706&amp;format=PDF&amp;aged=0&amp;language=IT&amp;guiLanguage=it">Comunicato stampa </a></p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf">Proposta di Regolamento</a></p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/list-of-projects-cef.pdf">Lista di progetti prioritari</a></p>
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		<item>
		<title>Provvedimenti. Antitrust: consorzi e società consortili non sono soggetti agli obblighi di notifica delle concentrazioni</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concentrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[Si riporta un provvedimento del 2005 dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che chiarisce che l&#8217;acquisizione di quote di consorzi o società consortili non costituisce una concentrazione e non è, pertanto, un&#8217;operazione soggetta agli obblighi di notifica ai sensi dell&#8217;art. 16 comma 1 della legge n. 287/1990.
Testo del provvedimento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta un provvedimento del 2005 dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che chiarisce che l&#8217;acquisizione di quote di consorzi o società consortili non costituisce una concentrazione e non è, pertanto, un&#8217;operazione soggetta agli obblighi di notifica ai sensi dell&#8217;art. 16 comma 1 della legge n. 287/1990.</p>
<p><a href="http://www.agcm.it/concorrenza/concentrazioni/download/41256297003874BD/68FF1D850B0ECA2BC1256E5F00549103.html?a=p12947.pdf">Testo del provvedimento</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Provvedimenti. La Corte di giustizia condanna l&#8217;Italia per il mancato recupero degli aiuti di stato erogati a New Interline</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aiuti di stato]]></category>

		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirittodelmercato.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Abstract
Da una costante giurisprudenza risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, in forza dell‟art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l&#8217;esecuzione di tale decisione.
Orbene, la Repubblica italiana ha ammesso di aver chiesto l‟iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abstract</p>
<p>Da una costante giurisprudenza risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, in forza dell‟art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l&#8217;esecuzione di tale decisione.</p>
<p>Orbene, la Repubblica italiana ha ammesso di aver chiesto l‟iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al recupero dell‟aiuto in questione solo il 31 ottobre 2008, ossia molto dopo il 18 agosto 2008, data di scadenza del termine di quattro mesi fissato a detto Stato membro dall&#8217;art. 3, n. 2, della decisione 2008/697 per adempiere l‟obbligo di recupero immediato ed effettivo.</p>
<p>Inoltre, come si ricava dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana in udienza, rimane incerto se la New Interline abbia continuato le sue attività dopo l&#8217;apertura della procedura di concordato preventivo e, in particolare, dopo la scadenza del termine previsto dall&#8217;art. 3, n. 2, della decisione  2008/697.</p>
<p><a href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12700001-12800000/12782633.pdf">Testo della sentenza (da &#8220;Il sole 24 ore&#8221;</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Provvedimenti. La Corte di giustizia accoglie il ricorso di Ryanair sugli aiuti di stato concessi ad Alitalia</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aiuti di stato]]></category>

		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato da Ryanair nei confronti della Commissione europea per non aver avviato una procedura d&#8217;infrazione nei confronti dell&#8217;Italia in ragione degli aiuti concessi ad Alitalia relativi al trasferimento di 100 dipendenti Alitalia ad AirOne e Meridiana, al versamento di un indennizzo in ragione degli attentati 11 settembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato da Ryanair nei confronti della Commissione europea per non aver avviato una procedura d&#8217;infrazione nei confronti dell&#8217;Italia in ragione degli aiuti concessi ad Alitalia relativi al<span> trasferimento di 100 dipendenti Alitalia ad AirOne e Meridiana, al versamento di un indennizzo in ragione degli attentati 11 settembre 2001 ed alle riduzioni dei diritti aeroportuali negli aeroporti &#8220;pivot&#8221;</span></p>
<p><a href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12700001-12800000/12749827.pdf">Testo della sentenza</a></p>
]]></content:encoded>
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