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Provvedimenti. Ricerca sull’efficacia obbligatoria dei patti parasociali

22nd maggio 2009

I patti parasociali sono degli accordi di tipo contrattuale (sostanzialmente dei contratti atipici) che alle volte hanno comunione di scopo, mentre in altre occasioni svolgono funzione di scambio (si veda ex multis Cass. Civ. sez. I, 05 marzo 2008, n. 5963). Essi sono estranei all’atto costitutivo e allo statuto della società, in quanto intervengono tra alcuni soci e, pertanto, sono vincolanti solo nei rispettivi confronti. Hanno quindi un’efficacia obbligatoria, non reale, nel senso che sono efficaci solo fra coloro che li hanno stipulati, non nei confronti della società né nei confronti dei soci futuri di essa: la loro violazione esporrà al risarcimento dei danni verso gli altri soci che vi hanno aderito, ma non inciderà sulla validità degli atti computi dalla società su cui si rifletterà ( si veda Cass. Civ. sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865)

Hai fini della vincolatività (ovvero per l’esperimento dell’azione risarcitoria) di tali patti è necessario che essi soddisfino i requisiti richiesti per essere considerati veri e propri contratti. È quindi necessario che essi riproducano un’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, vale a dire su tutti gli elementi essenziali ed accessori (si vedano Cass. Civ., sez. III., 18 gennaio 2005 n.910; Cass. Civ., sez.II 24 ottobre 2003 n. 16016). Non si ha il perfezionamento del contratto quando si raggiunge l’intesa solo su alcuni elementi essenziali del essendo, mentre è necessario che le parti si accordino su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari (si veda Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 2003 n. 16016). Ulteriore requisito necessario per ottenere la tutela risarcitoria è la legittimità di tali patti i quali sono considerati illeciti qualora il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili (si veda Cass. Civ. sez. I, 18 luglio 2007, n. 15963)

Essi ricevono due discipline distinte, a seconda che vengano stipulati in società non quotate o quotate: nel primo caso si applica l’art. 2341-bis; nel secondo caso gli artt. 122-123 Tuf.

Alcune massime:

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 23 novembre 2001

Numero: n. 14865

Nell’ ambito delle società per azioni il vincolo, che discende dai c-d. patti parasociali , opera su un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, sicché non è sostenibile né che al socio stipulante è impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né che il patto stesso pone in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare o la formazione del capitale, poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare o un proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto. trattandosi in definitiva di accordi non assistiti da coercibilità in forma specifica, la violazione dei quali comporta, se previsto dalla disciplina di riferimento applicabile al caso di specie, la sanzione risarcitoria.

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 05 marzo 2008

Numero: n. 5963

1. patti di sindacato sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente obbligatoria, con conseguenze meramente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi; il vincolo che ne discende opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare o la formazione del capitale (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare o alla gestione della partecipazione in un certo modo), poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare o proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto. (Principio affermato dalla S.C. in materia di cessione di azioni, in violazione del diritto di prelazione convenuto nel patto tra i soci).

2. I patti di sindacato sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente obbligatoria, con conseguenze meramente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi; il vincolo che ne discende opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare o la formazione del capitale (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare o alla gestione della partecipazione in un certo modo), poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare o proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto. (Principio affermato dalla S.C. in materia di cessione di azioni, in violazione del diritto di prelazione convenuto nel patto tra i soci).

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 18 luglio 2007

Numero: n. 15963

Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall’ordinamento.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 18 gennaio 2005

Numero: n. 910

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori.

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 24 ottobre 2003

Numero: n. 16016

il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari.

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