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Legislazione. Nuovo decreto correttivo della legge fallimentare

10th Dicembre 2007

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007 il dlgs. n. 169 del 12 settembre 2007 recante disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

I punti fondamentali del decreto correttivo riguardano l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento, il coordinamento della normativa sul concordato preventivo con quella del concordato fallimentare, la precisazione della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione.

Le nuove soglie di fallibilità precisano i parametri di riferimento dei soggetti fallibili. Al criterio degli investimenti effettuati nell’azienda – meglio precisato con il concetto di attivo patrimoniale – e a quello dei ricavi conseguiti, rimasto invariato, se ne aggiunge uno ulteriore, relativo al livello dell’indebitamento, che non potrà essere superiore a cinquecentomila euro. L’effetto della modifica dovrebbe essere quello di attenuare la drastica riduzione delle imprese soggette al fallimento, che la riforma, nella versione attualmente vigente, ha determinato.

Ai fini dell’individuazione del presupposto soggettivo del fallimento è stato, inoltre, eliminato il riferimento alla qualità di piccolo imprenditore, che aveva sollevato rilevanti problemi interpretativi con riguardo al rapporto tra l’art. 1 l. f. e l’art. 2083 c.c.

Il decreto rafforza l’istituto del concordato preventivo estendendo a questa procedura la disciplina prevista per il concordato fallimentare sulla soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati. Con riguardo alle soluzioni concordate viene meglio definito l’ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a cui si applica il blocco delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il tempo di 60 giorni dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese. E’ stata inoltre estesa alle trattative che precedono la stipula dell’accordo, la disciplina della transazione fiscale prevista per il concordato preventivo.

Secondo quanto stabilito dal decreto, la disciplina dell’esdebitazione sarà applicabile anche alle procedure pendenti alla data del 16 luglio 2006.

La maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto correttivo entreranno in vigore il 1° gennaio 2008. Sono immediatamente applicabili, invece, alcune norme sulla liquidazione, nonché quelle sul concordato nella liquidazione coatta amministrativa, sull’esdebitazione e sulla possibilità di intraprendere attività commerciale pur essendo stato dichiarato fallito.

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