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Provvedimenti. Ricerca sulla competenza del giudice italiano per le controversie relative alla responsabilità civile

4th Giugno 2008

Si riporta di seguito una ricerca relativa all’interpretazione dell’art. 5 n.3 del Regolamento CE n.44/2001 (e della Convenzione di Bruxelles del 1968) sulla competenza del giudice italiano per le controversie relative alla responsabilità per illecito civile,

LOCUS COMMISSI DELICTI:

1) Corte di Giustizia:

Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004, Danmarks Rederiforening, Causa C-18/02, raccolta della giurisprudenza 2004 pagina I-01417

40 Per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi

Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 1 ottobre 2002, Verein für Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel, Causa C-167/00, raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08111

44 Il sig. Henkel ed il governo francese hanno tuttavia fatto valere che l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles fa riferimento al luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto e presuppone pertanto, alla luce della sua stessa lettera, l’esistenza di un danno. La stessa conclusione si imporrebbe alla luce dell’interpretazione data dalla Corte alla citata disposizione, interpretazione secondo la quale l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» va intesa nel senso ch’essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di questi due luoghi (v., segnatamente, sentenze Mines de potasse d’Alsace, cit., punti 24 e 25; 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 10; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 20, e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 11).

Sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 1995, Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company, Causa C-364/93, raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02719

11 Nelle citate sentenze Bier (punti 24 e 25) e Shevill e a. (punto 20), la Corte ha affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’ eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’ espressione "luogo in cui l’ evento dannoso è avvenuto" di cui all’ art. 5, punto 3, della Convenzione va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’ evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’ attore, dinanzi al giudice dell’ uno o dell’ altro di tali luoghi.

Sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1995, Fiona Shevill e altri contro Presse Alliance SA., Causa C-68/93, raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00415

14 Se è quindi ammesso che la nozione di "luogo in cui l’ evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell’ art. 5, punto 3, della Convenzione può riferirsi tanto al luogo in cui è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’ evento generatore dello stesso, questa nozione non può tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo.

15 Di conseguenza, tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa, come si verifica nel caso di specie, sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente.

Sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d’Alsace SA., Causa 21-76, raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01735

24 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE AFFERMANDO CHE , QUALORA IL LUOGO IN CUI AVVIENE IL FATTO IMPLICANTE UN ‘ EVENTUALE RESPONSABILITA DA DELITTO O QUASI- DELITTO NON COINCIDA COL LUOGO IN CUI TALE FATTO HA CAUSATO UN DANNO , L ‘ ESPRESSIONE ‘ LUOGO IN CUI L ‘ EVENTO DANNOSO E AVVENUTO ‘ , NELL ‘ ART . 5 , 3* DELLA CONVENZIONE VA INTESA NEL SENSO CH ‘ ESSA SI RIFERISCE TANTO AL LUOGO OVE E INSORTO IL DANNO , QUANTO AL LUOGO OVE SI E VERIFICATO L ‘ EVENTO GENERATORE DELLO STESSO .

25 NE CONSEGUE CHE IL CONVENUTO PUO ESSERE CITATO , A SCELTA DELL ‘ ATTORE , SIA DINANZI AL GIUDICE DEL LUOGO OVE E INSORTO IL DANNO , SIA DINANZI A QUELLO DEL LUOGO OVE SI E VERIFICATO L ‘ EVENTO DANNOSO .

2) Corte di Cassazione

Cassazione civile , sez. I, 05 giugno 1991 , n. 6381, Società Valle Spluga e altro c. Zatterin e altro, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6

L’obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’ evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell’uno e dell’altro, il forum commissi decliti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 c.p.c. deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato (nella specie, ritenuto coincidente con la sede dell’impresa che lamentava una contrazione delle proprie vendite come conseguenza di denigrazione del suo prodotto avvenuta nel corso di una trasmissione televisiva effettuata in una diversa località).

Cassazione civile , sez. III, 08 maggio 2002 , n. 6591, Banca 121 c. Restaino, Giust. civ. Mass. 2002, 788

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (Internet), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’ evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla reputazione.

Cassazione civile , sez. I, 19 settembre 2003 , n. 13934, Banca Sardegna c. Fall. Soc. Casillo Grani, Giust. civ. Mass. 2003, 9

Competente a conoscere dell’azione, promossa dalla curatela fallimentare nei confronti della banca finanziatrice, di risarcimento danni per concessione abusiva di credito a un’impresa in stato di insolvenza, è, con riferimento al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, il giudice del luogo in cui si è verificato l’ evento dannoso, individuabile, non già nella pronuncia di fallimento (essendo questa un fatto estraneo alla struttura dell’ evento di danno ), ma nell’aggravamento del dissesto economico dell’impresa, artificiosamente tenuta in vita, che si realizza nel luogo dove è la sede dell’impresa stessa, intesa come il luogo di svolgimento della sua attività economica e come il centro dei suoi rapporti economici e giuridici.

Cassazione civile , sez. III, 20 settembre 2004 , n. 18906, Casa general. pio Ist. Piccole Suore Sacra Fam. c. Serenalla, Giust. civ. Mass. 2004, 9

L’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’ evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti, previsto dall’art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’ evento . (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all’errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato).

Tribunale Roma, sez. II, 16 febbraio 2005, Coni c. L., Redazione Giuffrè 2006,

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica ("internet”), attraverso un "news group", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla reputazione.

Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2006 , n. 22525, Custodi c. Soc. Imp. Cecchini e altro, Giust. civ. Mass. 2006, 10

In tema di risarcimento del danno per lesione del diritto alla reputazione, compiuta mediante corrispondenza inviata a più destinatari, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dell’evento dannoso in conseguenza dell’evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla reputazione.

Cassazione civile , sez. un., 09 giugno 1995 , n. 6499, Soc. Dunhill Ltd. c. Soc. Tivoli Grove, Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 6

Appartiene al giudice italiano, a norma dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di danni per responsabilità extracontrattuale, (formulata, nella specie, per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la società italiana appaltatrice), in quanto il criterio di collegamento del "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" va inteso anche nel senso di luogo in cui si sia determinato l’evento di danno (vedi Corte giust. Cee 30 novembre 1976, in "causa" n. 21 del 1976) e, quindi, l’impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (nell’ipotesi, l’Italia, sede della società reclamante il danno).

Cassazione civile , sez. un., 28 ottobre 1993 , n. 10704, Robobar ltd c. Soc. Finncold, Giust. civ. Mass. 1993, 1526 (s.m.)

Appartiene al giudice italiano, a norma dell’art. 5, n. 1 e 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo, da effettuarsi in Italia, di beni mobili venduti ad una società con sede in Gran Bretagna e sulla connessa domanda di danni per responsabilità extracontrattuale (formulata, nella specie, a norma dell’art. 2043 e dell’art. 2598 c.c., per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la società italiana venditrice), in quanto il criterio di collegamento del "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" (art. 5, n. 3, conv. cit.) va inteso sia nel senso del luogo in cui è insorto il danno, sia in quello del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (nell’ipotesi, in Italia, luogo dell’impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso); trattandosi, peraltro, di domanda tanto legata alla prima da rendere opportuna una trattazione comune, per evitare soluzioni fra loro incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (art. 22, comma 3, conv. cit.), e per la quale lo straniero può essere convenuto in Italia a norma dell’art. 4, n. 3, c.p.c..

Cassazione civile , sez. un., 20 novembre 1992 , n. 12388, UBS c. Società ILTE e altro, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11.

Con riguardo a periodo anteriore all’entrata in vigore della l. 10 febbraio 1992 n. 198 - di ratifica della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, cui ha aderito anche la confederazione elvetica - il pagamento all’estero di un assegno bancario, da parte di un istituto bancario elvetico, in favore di soggetto diverso dall’intestatario, sia che configuri un illecito civile, ex art. 2043 c.c., sia che integri un comportamento legittimante all’azione di ripetizione di indebito, non consente all’intestatario stesso di esercitare i propri diritti davanti al giudice italiano, essendo carenti i momenti di collegamento di cui all’art. 4 c.p.c., salvo che, essendo il suddetto istituto soltanto giratario per l’incasso ed essendo la pretesa del beneficiario dell’assegno svolta anche nei confronti del trattario, sussista la giurisdizione italiana rispetto a questo ultimo, ancorché di nazionalità straniera, con riguardo all’avvenimento in Italia del depauperamento patrimoniale dell’intestatario dell’assegno, in forza della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804 - nell’interpretazione fornitane, quanto all’art. 5 n. 3, dalla Corte di giustizia CEE con la sentenza 30 novembre 1976 n. 21/76 -, poiché in tal caso diviene operante il criterio di collegamento di cui al n. 3 del citato art. 4 c.p.c., a norma del quale la giurisdizione italiana ricorre anche in relazione a domanda connessa con altra pendente davanti al giudice italiano.

Cassazione civile , sez. un., 22 giugno 1990 , n. 6330, Volksbank Afel c. Società banca credito agrario, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 6

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804, e con riguardo alle azioni fondate su illecito aquiliano, il criterio di collegamento posto dall’art. 5 n. 3 della Convenzione medesima, sulla base del "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto", va inteso nel senso che, in caso di non coincidenza del luogo del verificarsi del danno con quello in cui è stato posto in essere il fatto generatore, l’attore può scegliere il giudice dell’uno o dell’altro (sent. della Corte di Giustizia del 30 novembre 1976 in causa 21/76). Pertanto, in ipotesi di denuncia dell’illecita appropriazione di somma, commessa dallo straniero in territorio estero, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano, ove l’impoverimento patrimoniale della parte istante si sia determinato in Italia.

Cassazione civile , sez. un., 09 agosto 1989 , n. 3668, Trunckline Ferries-France c. Società SIAF, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 8-9

Con riguardo ad azione risarcitoria per fatto illecito, proposta nei confronti di convenuto straniero, il luogo dell’evento dannoso, che, ove si trovi in Italia, determina la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804), va inteso come comprensivo sia del luogo del verificarsi del danno, sia del luogo del verificarsi del fatto produttivo del danno medesimo.

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