Provvedimenti. Casistica sulla determinazione in via equitativa del danno ambientale
13th novembre 2008
Secondo l’art. 18 della legge n.349/1986 il risarcimento del danno ambientale deve essere effettuato mediante riparazione in forma specifica o per equivalente (valore commerciale del bene). Quando non sia possibile (come spesso accade per il bene “ambiente”) il giudice deve ricorrere alla valutazione in via equitativa tenendo conto di tre parametri: gravità della colpa, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito dal trasgressore.
Giurisprudenza di Merito
Pretura di Milano, sezione distaccata di Rho, del 29 giugno 1989
Primo caso di applicazione dei criteri della legge 349/86
Gravità colpa: “in questo caso massima poiché “posto che si è aggirata la normativa rigorosa stabilita dal legislatore, si sono vanificati con un solo fatto e senza la minima difficoltà tutti gli sforzi compiuti dalle autorità statali e locali per tentare di arginare il fenomeno dell’inquinamento”
Costo necessario per il ripristino: “per i soli interventi relativi al torrente Lura risulta siano stati stanziati circa 42 miliardi, ciò che induce a valutare l’entità del danno risarcibile nella fattispecie de quo in misura proporzionale – seppure ridotta in relazione alla parte di danno arrecato – a tale cifra”
Profitto conseguito dal trasgressore: “lo smaltimento regolare dei rifiuti avrebbe comportato costi molto elevati in considerazione dell’estrema scarsità dell’attuale offerta di mercato relativa allo smaltimento regolare di rifiuti tossico-nocivi e del notevole quantitativo di rifiuti da smaltire”
Risarcimento: Lire 500.000 per doloso di un corso d’acqua in cui alcune società industriali scaricavano rifiuti tossico-nocivi
Tribunale di Venezia - Ufficio del giudice monocratico, Sez. penale 27 novembre 2002, n. 1286
Gravità della colpa: “Colpa e danno possono non essere correlati, potendo la prima essere minima e massimo il secondo, e viceversa. Egualmente non c’è proporzione tra profitto conseguito dalla illecita condotta ed il danno ambientale derivatone, potendo un ingente danno essere la conseguenza di una negligenza finalizzata alla realizzazione di un modesto profitto.”
Costo necessario per il ripristino: “valore di un’attività di ripristino ambientale per depurare almeno l’acqua derivante dall’abbattimento dell’ammoniaca presso un impianto pubblico di depurazione” anche se tale valore “non può considerarsi risolutivo di ogni problema, essendo certo che non consente l’abbattimento dell’intera quantità di ammoniaca presente in atmosfera”
Profitto conseguito dal trasgressore: Identificato con i giorni lavorativi necessari per la sostituzione della valvola e non con l’utile aziendale perché “se così non fosse, imprese in difficoltà o in uno stato di insolvenza sarebbero, in base al criterio del profitto del trasgressore, immuni da responsabilità per danno ambientale. Invero, nelle medesime condizioni sarebbero anche imprese floride in fase di crescita ma con notevole e fisiologico indebitamento verso banche che, quindi, potrebbero non avere utili di esercizio.”
Risarcimento: euro 225.000 per alterazione dell’ambiente causata dalla fuoriuscita accidentale da uno stabilimento di rilevanti quantità di ammoniaca anidra, una sostanza altamente tossica
Tribunale di Bologna sez. I 09 Mag 2005 n.1145
Gravità della colpa: “Natura ed intensità dell’elemento soggettivo vanno desunti dalla condotta tenuta dall’amministratore della società. Per le ragioni sopra illustrate deve concludersi nel senso che l’evento di danno è conseguenza di fatto doloso. A ciò si aggiunga che la compromissione ambientale è addebitabile ad un operatore professionale (l’attività d’impresa era esercitata in forma collettiva) ed è conseguenza di condotte reiterate nel tempo.”
Costo necessario per il ripristino: “Per ciò che riguarda il costo necessario per il ripristino occorre fare riferimento alle risultanze della C.T.U”
Profitto conseguito dal trasgressore: “Il parametro dell’ingiusto profitto conseguito dal trasgressore può essere applicato con riferimento al valore commerciale complessivo del materiale estratto abusivamente dalla C.”
Risarcimento: euro 250.000 per escavazioni abusive e asportazione di relativo materiale litoide
Casistica Cassazione civile
Sui criteri di quantificazione l’apporto della Corte di Cassazione può essere solo indicativo in quanto la liquidazione del danno è di competenza del giudice di merito (Cassazione Civile sez. III 17 Apr 2008 n. 10118)
Tuttavia qualche indicazione è presente:
Cassazione Civile sez. III 03 Feb 1998 n.1087
“il danno all’ambiente considerato in senso unitario, quale bene a sè stante, ontologicamente diverso dai singoli beni che ne formano il substrato, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell’ambiente, vale a dire della lesione, in sè, del bene ambientale (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211). L’ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale (Corte cost., sent. 30 dicembre 1987 n. 641), rappresenta cioè un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva (…) espressione di un autonomo valore collettivo (…) la cui idoneità lesiva va valutata con riguardo a siffatto valore e indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si connota tuttavia per una più ampia accezione di danno “svincolata da una concezione aritmetico-contabile” (Cass. 9 aprile 1992 n. 4362; cfr. altresì Corte cost., sent. cit.).”
Cassazione Civile sez. I 01 Set 1995 n. 9211
“Nella disciplina del danno ambientale, infatti, considerato in senso unitario, l’ordinamento ha voluto tener conto non solo del profilo risarcitorio, ma anche di quello sanzionatorio(…). Nel comma 6 si prevede, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, una determinazione in via equitativa (…). Il giudice, infatti, deve tener comunque conto: a) della gravità della colpa individuale, b) del costo necessario per il ripristino dell’ambiente; c) del profitto conseguito dal trasgressore, in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.”
Davide Maresca