Provvedimenti. Mergers: Eu Commission welcomes Italy’s move to clarify authorisation procedures in toll motorway sector
21st Agosto 2007
English version:
IP/07/1119
Following constructive discussions with the European Commission, the Italian authorities have submitted draft rules clarifying the regulatory framework for the authorisation of the transfer of motorway concessions in Italy. The proposed rules take the form of a “Direttiva” (to be adopted by the Ministers of Infrastructure and of Economy). The Commission welcomes the move and notes that the proposed Direttiva aims at addressing the issues raised in the Commission’s case against Italy under Article 21 of the Merger Regulation (see IP/06/1418 and IP/07/117). Once the proposed Direttiva and the implementing rules enter into force, the Commission may close its case under the EC Merger Regulation.
Competition Commissioner Neelie Kroes commented “I attach the highest importance to the fight against national measures blocking cross-border mergers, which are vital for the functioning of the Single Market. I trust that the changes being introduced by the Italian authorities will ensure that there is no recurrence of the issues that the Commission raised in its preliminary assessments. I will continue monitoring the situation to ensure that in cases of future cross-border mergers in this sector, companies will be treated fairly and in compliance with Community rules.”
The proposed Direttiva states that the public interest underlying the motorway concessions regime is the sound management of the motorway network.
In the context of mergers with a Community dimension, the proposed Direttiva subjects the transfer of concessions to two exclusive requirements, namely that the new concessionaire: (i) assumes all the existing obligations of the previous concessionaire, including the obligations to carry out investment already foreseen in previous financial plans but not realised; and (ii) is equally capable, in terms of both financial and technical resources, of fulfilling those obligations. Any guarantees required of the new concessionaire shall be limited to what is proportionate and necessary to prevent definitive non-implementation of agreed investment. In addition, the proposed Direttiva clarifies that the authorisation procedure shall be closed within 90 days either with a positive or a negative decision. If no explicit decision is issued by the authorities within this deadline, the authorisation is deemed to be granted. Any negative or conditional decision shall be notified to the Commission under Article 21 of the Merger Regulation before entering into force.
The Direttiva provides for the adoption within one month of implementing rules defining the information and documents that must be provided with a request for authorisation to transfer a concession.
The Commission welcomes the fact that the authorisation procedure for transfer of motorway concessions will be solely concerned with changes brought about by the merger itself and that the regime -will be incorporated in a public administrative act, the application of which can be subject to judicial review. Once the proposed ministerial Direttiva and the implementing rules are published and have entered into force and the Commission is satisfied that a favourable environment has been established for potential future mergers in the sector, the Commission may close the pending proceedings under Article 21 of the Merger Regulation, opened in the context of the Abertis/Autostrade proposed merger.
The Commission will continue to monitor any specific measures adopted in application of the new Direttiva in relation to mergers with a Community dimension in the future to ensure that they are in line with Article 21 of the Merger Regulation.
A possible closure of the case under the Merger Regulation would be without prejudice to the assessment of the general legal framework on motorway concessions in Italy, undertaken by the Commission under the internal market rules, and would not preclude the Commission from opening a new infringement procedure against Italy under Article 21.
Italian version:
IP/07/1119
Bruxelles, 18 luglio 2007
Concentrazioni: la Commissione accoglie con favore l’iniziativa italiana volta a chiarire le procedure di autorizzazione nel settore delle autostrade a pagamento
A seguito di costruttive discussioni con la Commissione europea, le autorità italiane hanno presentato una proposta di disposizioni volte a chiarire il quadro normativo per l’autorizzazione del trasferimento di concessioni autostradali in Italia. Le norme sono proposte per adozione, sotto forma di Direttiva, ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze. La Commissione accoglie con favore l’iniziativa e rileva che la Direttiva proposta affronta le questioni sollevate nel caso avviato dalla Commissione nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni (vedasi IP/06/1418 e IP/07/117). Una volta che la Direttiva proposta e le norme di attuazione saranno entrate in vigore, la Commissione potrà chiudere il caso avviato in applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni.
Il Commissario responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha commentato: “Attribuisco la massima importanza alla lotta contro le misure nazionali volte a bloccare le concentrazioni transfrontaliere, che sono vitali per il buon funzionamento del mercato unico. Confido nel fatto che, grazie ai cambiamenti introdotti dalle autorità italiane, non si ripeteranno i problemi sottolineati dalla Commissione nelle sue valutazioni preliminari. Continuerò a controllare la situazione per garantire che nei futuri casi di concentrazioni transfrontaliere in questo settore le imprese vengano trattate correttamente e nel rispetto delle norme comunitarie”.
La Direttiva proposta sottolinea che l’obiettivo di interesse pubblico che è alla base del sistema di concessioni autostradali è la sana gestione della rete autostradale.
Nel contesto delle concentrazioni con dimensione comunitaria, la Direttiva proposta subordina il trasferimento delle concessioni a due condizioni esclusive, ossia il fatto che il nuovo concessionario: i) assuma tutti gli impegni in essere del concessionario precedente, compresi gli obblighi di effettuare gli investimenti già previsti nei piani finanziari precedenti ma non realizzati; e ii) sia in grado, in termini di risorse sia finanziarie che tecniche, di ottemperare a tali obblighi. Qualsiasi garanzia richiesta al nuovo concessionario sarà limitata a quanto proporzionato e necessario per impedire che in definitiva l’investimento convenuto non venga eseguito. La Direttiva proposta specifica inoltre che la procedura di autorizzazione verrà chiusa entro 90 giorni con decisione positiva o negativa. Se le autorità non prendono nessuna decisione esplicita entro tale termine, l’autorizzazione si riterrà concessa. Qualsiasi decisione negativa o soggetta a condizioni sarà notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni prima di entrare in vigore.
La Direttiva prevede l’adozione, entro un mese, di norme di attuazione che definiscono le informazioni e la documentazione da fornire con la richiesta di autorizzazione di trasferimento di una concessione.
La Commissione nota con favore che la procedura d’autorizzazione per il trasferimento di concessioni autostradali sarà interessata soltanto dai cambiamenti determinati dalla concentrazione stessa e che il regime verrà inserito in un atto amministrativo pubblico, la cui applicazione può essere soggetta a controllo giurisdizionale. Una volta che la Direttiva proposta e le norme di applicazione saranno state pubblicate e saranno entrate in vigore e che la Commissione avrà constatato che esistono condizioni favorevoli per potenziali future concentrazioni nel settore, la Commissione potrà chiudere il procedimento esistente ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, avviato nel contesto della proposta fusione tra Abertis e Autostrade.
La Commissione continuerà a monitorare tutte le misure specifiche adottate in applicazione della nuova Direttiva relativamente a future concentrazioni con dimensione comunitaria per garantire che siano conformi all’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni.
Un’eventuale chiusura del caso avviato ai sensi di questo regolamento non pregiudica la valutazione del quadro giuridico generale in materia di concessioni autostradali in Italia, avviata dalla Commissione in base alle norme sul mercato interno, e non impedisce alla Commissione di avviare eventualmente un nuovo procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 21.