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Provvedimenti. La Commissione Europea richiede informazioni all’Italia sui dubbi rapporti tra Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.

1st Gennaio 2007

22/11/2006 

La Commissione Europea effettua una valutazione sulla situazione del mercato italiano della raccolta del risparmio operata in particolare da Poste Italiane s.pa. Le perplessità maggiori nascono dai rapporti di PI con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
Le misure oggetto di valutazione nella decisione sono il presunto diritto esclusivo di collocamento dei prodotti del risparmio postale riconosciuto a PI e la corrispondente remunerazione versata a PI da CDP.
CDP finanzia le attività della sua gestione separata utilizzando sia i prodotti del risparmio postale sia “fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato”.
 Sul diritto esclusivo:
È indubbio tuttavia che CDP si sia avvalsa soltanto di PI per la raccolta di risorse finanziarie, nell’ambito di convenzioni successive stipulate tra i due soggetti. Essendo ovvio il vantaggio di CDP nel servirsi di Poste per la raccolta fondi, vista soprattutto l’estensione geografica della rete, la questione residua che la Commissione deve elucidare è se la remunerazione corrisposta a PI sia o meno conforme al mercato
Sulla remunerazione:
La remunerazione è a carico di CDP, che è un operatore controllato dallo Stato, e si fonda su specifiche leggi e decreti applicabili a CDP e al risparmio postale, e su convenzioni tra CDP e PI. La remunerazione per il collocamento del risparmio postale è limitata a PI, quindi è selettiva, perciò vietata dall’art 87 CE.
La remunerazione per il collocamento dei prodotti del risparmio postale corrisposta a PI ne rafforzano la posizione rispetto ai concorrenti postali o bancari negli scambi intracomunitari. Di conseguenza, la misura può falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi tra Stati membri.
Nella sentenza Altmark, la Corte ha precisato le condizioni alle quali una compensazione degli
obblighi di servizio pubblico può non costituire aiuto di Stato:
— In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.
— In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono
essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.
— In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.
— In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costominore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
Per quanto riguarda i libretti postali i quattro criteri della sentenza Altmark sono rispettati e quindi le remunerazioni annue riconosciute a PI sui libretti postali nel 2004 e nel 2005 non costituiscono aiuti di Stato. La commissione solleva invece dubbi sulla presenza di aiuti di Stato per la remunerazione corrisposta da CDP a PI per i Buoni fruttiferi postali e cartacei in relazione agli artt. 86-87 e 88 del Trattato. Per tale valutazione la Commissione ha chiesto all’Italia informazioni dettagliate sull’attività in oggetto.

Osservazione di “Diritto del Mercato”:
A giudizio della redazione sarebbe opportuno verificare la situazione degli aiuti di Stato, non solo riguardo alle remunerazioni corrisposte da CDP a PI ma anche riguardo al beneficio che CDP consegue dal poter utilizzare la “raccolta di fondi e risparmi” di PI per la sua attività di finanziamento, cosa preclusa a qualsiasi altro ente creditizio.

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