Legislazione. Manovra d’estate: decreto legge anticrisi n. 78/2009
11th settembre 2009
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78 (in Gazz. Uff., 1° luglio, n. 150). - Decreto convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102. - Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini [e
della partecipazione italiana a missioni internazionali.] (1)
(1) Titolo modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini
in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l’attuazione dei conseguenti adempimenti
amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la
prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche’ la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
PARTE I
PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I
TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI
Art.1
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Art. 1.
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere attivita’ produttiva connessa all’apprendimento.
L’inserimento del lavoratore nelle attivita’ del progetto puo’ avvenire sulla base di uno specifico accordo
stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime
parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e
retribuzione.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di
euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo
con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009
(1).
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalita’ attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti
del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a
valere sulle risorse all’uopo destinate ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle
procedure di comunicazione all’INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall’INPS al
monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge (2).
4-bis. Il comma 511 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:
«511. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita’ di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, e’ autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall’anno 2009, fermo
restando per l’anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto
Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
modalita’, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all’articolo 20-bis, comma 1, lettera
a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51» (3).
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attivita’, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono
destinati 25 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE
n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 (4).
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale
per i contratti di solidarieta’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’ aumentato nella misura del venti per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione del
presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga
come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee
guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei
medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto (5).
7. All’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L’incentivo di cui al primo periodo e’
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo, avviare un’attivita’ autoimprenditoriale
o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il
beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». [Con decreto del Ministro del lavoro
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo
comma.] (6)
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia’ percettore del trattamento di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attivita’ di
lavoro autonomo, per avviare un’attivita’ autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita’ alla normativa vigente, e’ liquidato il relativo trattamento per un numero di
mensilita’ pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per
crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o
comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e’
liquidato altresi’, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita’ per dodici mesi al massimo. In
ogni caso, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il
beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni (7).
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalita’ e le condizioni per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 (8).
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi
relativi agli ammortizzatori sociali per l’anno 2009, l’ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui
all’articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo’ essere, in via alternativa a quanto previsto dallo
stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all’entrata del bilancio
dello Stato, ad incrementare per l’anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (9).
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(7) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(8) Comma inserito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
(9) Comma inserito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
Art.1 bis
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione
guadagni (1).
Art. 1-bis
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il
biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1,
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
Art.1 ter
Dichiarazione di attivita’ di assistenza e di sostegno alle famiglie (1)
Art. 1-ter
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di
soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli
alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita’ di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza
del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno
Stato membro dell’Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l’apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e’ presentata previo pagamento di un contributo
forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e’ deducibile ai fini dell’imposta sul
reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e’ presentata, con modalita’ informatiche, nel termine
di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita’:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore
di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalita’ e della nazionalita’ del lavoratore extracomunitario occupato al quale si
riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1,
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile,
risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare
composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a
25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu’ soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l’orario lavorativo non e’ inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
per le attivita’ di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e’ limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita’
per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita’ per le attivita’ di assistenza a
soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La data della dichiarazione di
cui al medesimo comma e’ quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del
Ministero dell’interno.
7. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita’ della dichiarazione e acquisito il
parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca
le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al
comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita’ per l’attivita’ di assistenza ai sensi del
comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilita’ della
dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza
del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui e’ sorto il rapporto di lavoro ai
sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita’ per l’attivita’ di assistenza ai sensi del comma
6, la certificazione deve altresi’ attestare la necessita’ di avvalersi di due unita’. La sussistenza di meri
errori materiali non costituisce di per se’ causa di inammissibilita’ della dichiarazione di cui al comma 2.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del
procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di
lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le
disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione
del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei
confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita’ di cui al comma 1 per le violazioni
delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo
12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda
all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8
cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo’
essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione all’INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano,
rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero e’ nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e’ revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo
3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalita’ di destinazione
del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
proprio decreto, determina, altresi’, le modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma
1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e’
punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e’ commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti
oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul
territorio nazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei
versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell’articolo 37 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e’ incrementato di 67 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l’anno 2009, a 294
milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle maggiori entrate
assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per
l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS
a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per
effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.
Art.2
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni
circolari e quelli bancari non puo’ mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di
disponibilita’ economica per il beneficiario non puo’ mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e
cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di
disponibilita’ economica non puo’ mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E’ nulla ogni pattuizione
contraria. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di
massimo scoperto, all’articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «L’ammontare
del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullita’ del patto di remunerazione. Il
Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza
delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in
cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si
perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla
banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di
surrogazione, la banca cedente e’ comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore
del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita’ per la banca
cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest’ultima.» (1).
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta’, nel
quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito, di cui all’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall’anno 2010 e’
autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato
medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (2).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.3
Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie
Art. 3.
1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, nella prospettiva
dell’eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita’ al comma 10-ter dell’articolo 3 della decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che
vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa’ controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un
volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei
limiti di flessibilita’ contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e
modalita’ determinate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel
medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico (1).
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1
e’ fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e
prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente, verificati dalla citata Autorita’ sulla base degli elementi
previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i
corrispondenti periodi di competenza. L’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e’ destinata a vantaggio dei clienti finali
industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato
coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su
proposta della medesima Autorita’, tenendo conto dei mandati dei clienti (2).
3. Al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure
concorrenziali di cui al comma 1, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita’ che tengano conto della
struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del primo periodo di
regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
(3);
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di
flessibilita’ a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’offerta dei servizi di punta per il sistema del
gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto
dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi
provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all’adozione dei medesimi provvedimenti da parte
dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(4).
4-bis. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del
Ministro delle attivita’ produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da’ diritto all’emissione dei
certificati previsti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui
al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20 (5).
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d’obbligo di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario,
dell’emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo (6).
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l’offerta di un servizio elettrico di elevata qualita’ ed
efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. Atal fine l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per
la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli
enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualita’ del servizio. I
costi sostenuti per la copertura dell’onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa
elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (6).
(1) Vedi la Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 agosto 2009, n. 114.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4
Interventi urgenti per le reti dell’energia
Art. 4.
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa [e d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate], individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla
distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli
interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente
privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e
che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (1).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu’ Commissari
straordinari del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e’ adottata con le stesse modalita’ di cui al comma 1 del presente
articolo (2).
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura
tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (3).
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi’ individuati le strutture di cui si avvale il
Commissario straordinario, senza che cio’ comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, nonche’ i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli
altri Ministri competenti (4).
4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche’
dell’amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell’amministrazione finanziaria
relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita’» (5).
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell’esecuzione della confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell’articolo 44, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all’avente diritto e della
liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzioneper la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili
avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle
opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di
riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all’atto della
restituzione all’avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione
delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi (6).
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e’ assegnato alla societa’ Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di
euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia’ disposte. L’amministratore delegato della societa’
Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e’ nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per
rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita’, anche mediante l’adeguamento dei contratti
stipulati con il contraente generale e con la societa’ affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell’opera, e la conseguente approvazione delle
eventuali modifiche del piano economico-finanziario (7).
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del
mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sull’attivita’ svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163,
comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (8).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione. Per le
ulteriori modifiche al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. 3 agosto
2009, n. 103, non ancora convertito in legge.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione. Per le
ulteriori modifiche al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 3 agosto
2009, n. 103, non ancora convertito in legge.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione. Per le
uleriori modifiche al comma 4-quater, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3), del D.L. 3 agosto
2009, n. 103, non ancora convertito in legge.
(8) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico (1)
Art. 4-bis
1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le
autorita’ competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono
aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi
oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle societa’
che, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del
medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di
procedure ad evidenza pubblica e’ fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di
servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV (1).
Art. 4-ter
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo
modificato dall’articolo 11-septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e’ autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per
l’anno 2009.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalita’ dei servizi di navigazione aerea da parte della societa’ per
azioni denominata Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso,
Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant’Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di
ammodernamento dell’infrastruttura e dei sistemi, e’ autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e’ abrogato.
6. All’articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo
comma» sono soppresse.
7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dai commi 4, 5 e 6.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (1).
Art. 4-quater
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono
aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche il
progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c)» e l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) all’articolo 86, il comma 5 e’ abrogato;
c) all’articolo 87:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base
di gara, nonche’, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione
puo’ provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1,»
sono soppresse;
d) all’articolo 88:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo’ istituire una commissione secondo i
criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l’incongruita’ dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola:
«giustificazioni» e’ sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante,
purche’ si sia riservata tale facolta’ nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, puo’
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara
l’aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12, all’aggiudicazione»;
e) all’art. 122, comma 9, le parole: «l’articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo
87, comma 1»;
f) all’articolo 124, comma 8, le parole: «l’articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«l’articolo 87, comma 1»;
g) all’articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantacinque giorni»;
h) all’art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi
dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non
ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 quinquies
Affitto di beni agricoli di proprieta’ dello Stato e degli enti pubblici (1).
Art. 4-quinquies
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialita’ agricola giovanile
anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta’ dello Stato aventi
destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai
sensi del presente articolo. L’individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L’Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla
base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le agevolazioni previste
dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono
accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano
proprietari con le modalita’ di cui al presente art., previa autorizzazione dell’amministrazione vigilante. I
relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale-incentivi
assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalita’ di cui al
presente articolo i beni di loro proprieta’ aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una
relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente art., anche al fine della possibile estensione
all’ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita’ per l’esercizio del diritto di
prelazione sui beni affittati.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone (1).
Art. 4-sexies
1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in
esecuzione di contratti di servizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e successive modificazioni, nonche’, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione
dell’infrastruttura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a
recuperi o a rimborsi di imposta.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.4 septies
Interventi in favore della filiera agroalimentare (1).
Art. 4-septies
1. All’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«A completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’Istituto
sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e’ versato l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 130
milioni di euro per l’anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare.
All’attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese
a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L’impiego del
predetto importo da parte dell’ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento
a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.5
Detassazione degli investimenti in macchinari (1)
Art. 5.
1. E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi
macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma puo’ essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta
di effettuazione degli investimenti (2).
2. I soggetti titolari di attivita’ industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e’ documentato l’adempimento degli obblighi
e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L’incentivo fiscale e’ revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti
a finalita’ estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
3-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 e’ revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a
soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (3).
3-ter. Per aumenti di capitale di societa’ di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume
un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta
in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta
successivi (4).
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta’ finanziaria, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un’apposita convenzione con l’Associazione
bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione
degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento
degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti (5).
(1) Rubrica modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.6
Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa
Art. 6.
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu’ avanzata tecnologia o
che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti
di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Art.6 bis
Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza
statale (1).
Art. 6-bis
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta’ legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il
processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico
interregionale di competenza statale e’ riconosciuto un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e
2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento
del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il beneficio
compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del
limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9
giugno 2009, nonche’ dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti modalita’ operative e termini per l’erogazione delle risorse di cui al
comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009 e a 5 milioni
di euro per l’anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l’anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l’anno 2010 mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente
decreto.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.7
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Art. 7.
1. All’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono
apportate le seguenti modifiche (1):
a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due
periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi
forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente
dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle
svalutazioni eccedenti il detto limite e’ deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di
cui al comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente
articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media
ivi prevista e’ commisurata alla residua durata del suddetto periodo d’imposta (2).
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l’Agenzia delle entrate dispone controlli mirati
alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In caso di violazioni, le sanzioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si
applicano in ogni caso nella misura massima.
(1) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.8
Sistema «export banca»
Art. 8.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita’ di Cassa
depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema
integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere
attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione
della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita’ e criteri al fine di consentire le
operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore
delle piccole e medie imprese nazionali (1).
(1) Articolo modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.9
Tempestivita’ dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 9.
1. Al fine di garantire la tempestivita’ dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, [e' disposto quanto segue] (1):
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie (2):
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre
2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le
misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione (3);
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di
cui al presente numero comporta responsabilita’ disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,
l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale,
per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni (4);
3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,
l’attivita’ di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio
prevista per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ effettuata anche dalle altre
pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le
Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti
in conformita’ con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n.
185 del 2008 (5);
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo
procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’articolo 1,
commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (6);
b) in relazione ai debiti gia’ in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ammontare
dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui
passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e’ accertato, all’esito di una rilevazione
straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi
liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all’art. 17, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all’anno finanziario 2009 (7).
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un’amministrazione pubblica di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e
seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito
da parte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanza
dell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della
pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui
all’istanza (8).
(1) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Alinea sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.9 bis
Patto di stabilita’ interno per gli enti locali (1).
Art. 9-bis
1. Le province e i comuni con piu’ di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro
il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell’ammontare dei residui passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di
stabilita’ interno relativo all’anno 2008, ovvero, qualora non l’abbiano rispettato, si trovino nelle
condizioni previste dall’articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite
massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di
assestamento per l’anno 2009, di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a
integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il
medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-
2013.
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita’ interno delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano relativo all’anno 2008, il termine per l’invio della certificazione di cui al comma 16
dell’articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e’ prorogato al 30 settembre 2009.
4. All’ultimo periodo del comma 15 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono
inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilita’ interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell’attuazione delle misure
connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5
maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali
su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede
di tavolo di confronto di cui all’articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall’anno 2009, dell’ammontare dei proventi
spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad
autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione
ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilita’ finanziarie complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per le attivita’ di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo
periodo del presente comma, criteri e modalita’ per la distribuzione delle risorse di cui al presente
comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre
2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base
a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non
erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto
beneficiario o dell’ente pubblico di riferimento.
7. L’eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata puo’ essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell’importo non erogato, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi
beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti
infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l’imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui
agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita’ che residuano, al netto di quanto previsto
ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture
strategiche di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunita’ locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo
sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno nell’ultimo
triennio .
8. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Statocitta’
ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, sono definite le modalita’ di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione
connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere
sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita’ per l’anno
2009.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.10
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Art. 10.
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita’ delle imprese, tramite
un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu’ rigoroso,
sono introdotte le seguenti disposizioni (1):
a) al fine di contrastare gli abusi (2):
1. all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’ aggiunto il seguente
periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul
valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal giorno
sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
2.1. all’articolo 3, comma 1, e’ aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo
periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono non comprendere
tale dichiarazione in quella unificata.» (3);
2.2. all’articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole; «e’ anche presentata,» sono aggiunte le
seguenti: «in via telematica ed» (4);
2.3. all’articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000» (5);
2.4. all’articolo 8-bis, comma 2, e’ aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti
che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.» (6);
3. all’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
3.1. al primo comma, l’ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita’ ed i termini per l’esecuzione dei
rimborsi previsti dal presente articolo.» (7);
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della
compensazione» (8);
4. fino all’emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1., continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto (9);
5. all’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate
solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2.»;
6. all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e’ inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49,
che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per
importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalita’ tecniche definite con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.» (10);
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto
per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di
conformita’ di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, [da
parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322] , relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e’ sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e’ esercitato il controllo
contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui
all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e’ effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori
provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della
missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 (11);
8. all’articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.» (12);
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo’ essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.» (13).
(1) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Alinea sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Numero modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(13) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.11
Analisi e studi economico-sociali
Art. 11.
1. I sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali nonche’ dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle
politiche economiche e sociali. La formazione e l’utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei
principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell’ambito del sistema statistico nazionale, e in
particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, e
della normativa sulla protezione dei dati personali (1).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.11 bis
Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita’ contributiva (1).
Art. 11-bis
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 e’, in ogni caso, soggetta alla
presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui
all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
verifica la sussistenza del documento»;
b) all’articolo 29, comma 4, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell’articolo
28».
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.11 ter
Sportello unico per le attivita’ produttive (1).
Art. 11-ter
1. All’articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione
delle attivita’ gia’ disciplinate da legge speciale che ne individua anche l’autorita’ amministrativa
competente» sono soppresse.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.11 quater
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (1)
Art. 11-quater
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l’Agenzia delle entrate,
il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,la
Direzionegenerale per il cinema e la Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia’ previste ai sensi dell’articolo 31
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate al
Ministero per i beni e le attivita’ culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
TITOLO II
TITOLO II
INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art.12
Contrasto ai paradisi fiscali
Art. 12.
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita’
economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare
l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche’ di
incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria
detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi
previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decretolegge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si
presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le
sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate (1).
3. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita’ economiche e finanziarie
all’estero, l’Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei
propri stanziamenti di bilancio, una unita’ speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed
il rafforzamento della cooperazione internazionale.
3-bis. Per le attivita’ connesse alle finalita’ di cui al comma 3 da svolgere all’estero, l’Agenzia delle
entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita’ stabilite d’intesa con il Comando generale della
guardia di finanza (2).
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall’articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata
al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, puo’ essere aumentata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (3).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.13
Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Art. 13.
1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia’ disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di
evitare indebiti arbitraggi fiscali l’accesso a regimi che possono favorire disparita’ di trattamento, con
particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e’ sottoposto ad una verifica di effettivita’ sostanziale.
A tal fine nel TUIR , sono apportate le seguenti modifiche (1):
a) all’articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente «a) la societa’ o altro ente non
residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nel
mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative
quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all’articolo 167, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa’ o
altro ente non residente provengono per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica, nonche’
dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la
societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.» (2);
c) all’articolo 167, dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai
sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della meta’ di quella a cui sarebbero stati
soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’
dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la
societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che
l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito
vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione
finanziaria secondo le modalita’ indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell’articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all’articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con
l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».
(1) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.13 bis
Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio
dello Stato (1).
Art. 13-bis
1. E’ istituita un’imposta straordinaria sulle attivita’ finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea,
ovvero regolarizzate o rimpatriate perche’ detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo
Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via
amministrativa.
2. L’imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il
rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita’ di scomputo di eventuali perdite;
b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza
diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono
in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, in via autonoma o addizionale (2).
4. L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione
infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita’, in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19 commi 2 e 2-bis, , e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni,
nonche’ dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73. Il direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e
gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo.
6. L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15
settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un’apposita contabilita’ speciale per
essere destinate alle finalita’ indicate all’articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Per le modifiche al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 agosto 2009,
n. 103.
Art.14
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa’ ed enti (1).
Art. 14.
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle
disponibilita’ in metalli preziosi per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse
quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunita’ europee e quelle
necessarie a salvaguardare l’indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia ai sensi del
comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante
applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche’
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, con l’aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo
di 300 milioni di euro.
2. L’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e’ versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il saldo e’ versato entro il termine del versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita’ di cui al comma 1, nei tre periodi di
imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell’importo della plusvalenza corrispondente
alle disponibilita’ cedute, assoggettata all’imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre
all’imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
L’imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e’ scomputata dalle imposte sui
redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L’imposta sostitutiva non e’ deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo’ essere
imputata a stato patrimoniale. Per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con riferimento alle disponibilita’ auree della Banca d’Italia, fermo restando quanto previsto al
comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca
centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria
della banca centrale; la predetta misura e’ stabilita con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d’Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate
previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui
alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle
singole voci in proporzione alle disponibilita’ esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche
attraverso l’adozione di ulteriori misure ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.14 bis
Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (1).
Art. 14-bis
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu’ decreti adottati
in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e ai sensi dell’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche’ ai sensi dell’articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e relativi all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in
modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita’ svolte,
eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita’ operative semplificate, in
particolare i tempi e le modalita’ di attivazione nonche’ la data di operativita’ del sistema, le
informazioni da fornire, le modalita’ di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita’ di
interconnessione e interoperabilita’ con altri sistemi informativi, le modalita’ di elaborazione dei dati, le
modalita’ con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e
messe a disposizione delle autorita’ di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il
monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato,
nonche’ l’entita’ dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi
incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di
operativita’ del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono
abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.15
Potenziamento della riscossione
Art. 15.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita’ di verifica sulle situazioni reddituali
di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS e agli altri
enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola
tipologia di redditi, nonche’ nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e
familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati
commi 11, 12 e 13 dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati (1).
2. All’articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ aggiunto, infine, il seguente
periodo: «In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del
pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalita’ stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.» (2).
3. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da
«entro» a «nonche’» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e’ abrogato.
6. All’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito» sono
aggiunte le seguenti: «e con le modalita’ previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di
saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.» (3).
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che
disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nonche’ sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
puo’ essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione
dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati (4).
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7 (5).
8-bis. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche
del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.» (6).
8-ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (7).
8-quater. Il comma 7 dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalita’ o annotazione, la loro
validita’ e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest’ultimo puo’
procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare,
dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni.» (8).
8-quinquies. Al primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e’ inserito il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole
europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e
informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza
svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; » (9).
8-sexies. Al secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e’ aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole
europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e
informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza
svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.» (10).
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall’adozione delle misure di sostegno al
credito e agli investimenti destinate al settore dell’autotrasporto, previste dall’articolo 2 del decretolegge
23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari
a 44 milioni di euro, e’ riconosciuto, per l’anno 2009, un credito d’imposta corrispondente a quota parte
dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita’. La misura del
credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa
massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta e’ usufruibile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e’ rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’ dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive
modificazioni(11).
8-octies. All’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e’
aggiunto il seguente:
7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu’ veicoli, gli uffici del
pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle
entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.» (12).
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno
agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell’autotrasporto,
determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono
riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio (13).
8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialita’ e garanzia e in attesa di una sua
completa riorganizzazione che preveda specifiche unita’ operative allo scopo dedicate, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, puo’ istituire apposite
commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l’analisi delle attivita’ o degli adempimenti a
qualunque titolo connessi con le concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici. Puo’ essere chiamato a
far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita’ o in quiescenza, appartenente ai
seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e
dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione (14).
8-undecies. All’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche’ tutte le operazioni di compravendita
effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.» (15).
8-duodecies. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’adempimento dei loro
compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove
applicabili (16).
8-terdecies. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita’ di trasmissione, tra le due
Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall’Agenzia delle entrate a
seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di
ritenute, individuate dall’INPS a seguito delle attivita’ ispettive.» (17).
8-quaterdecies. All’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso
in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi
apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l’esercente
a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e’ sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia
possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi
titolo i»;
f) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo’ affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l’accertamento e i controlli in materia di
prelievo erariale unico alla Societa’ italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita’ di
accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana
degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.» (18).
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di
contenerne i costi complessivi, nonche’ di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con
riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai
sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti
dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali
sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni
singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo
stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i
diritti di notifica della cartella (19).
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-
quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo
della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta’ prevista dal
comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione (20).
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e’ approvato il modello della
comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita’ e i termini di pagamento delle
somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti
della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di
definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione (22).
8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e’ stata emessa
l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso (23).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(13) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(14) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(15) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(16) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(17) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(18) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(19) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(20) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(21) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(22) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(23) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.15 bis
Disposizioni in materia di giochi (1)
Art. 15-bis
1. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e’
inserito il seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta
giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.».
2. All’articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000
euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».
3. L’eventuale esclusione da responsabilita’ di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi’ nei
confronti dei soggetti di cui all’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto
all’obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia
delle illiceita’ o irregolarita’ riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e
intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all’articolo 39-quater del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano
applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete
telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui
al comma 4 del presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.15 ter
Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Art. 15-ter
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito
Comitato, presieduto dal Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che puo’ avvalersi dell’ausilio
della societa’ Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni
rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita’, di
strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari
sull’intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del
gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione e’ dedicata dal Comitato all’attivita’ di
prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un’apposita banca dati, alimentata da tutte le
informazioni derivanti dall’ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche’ dall’attivita’ di controllo da
chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l’elaborazione, anche tecnicostatistica,
degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di
anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita’ di cui al comma 2.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
PARTE II
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art.16
Flussi finanziari
Art. 16.
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo 19,
comma 4, dall’articolo 24, commi 74 e 76, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a
1.334,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.469 milioni di
euro per l’anno 2011, a 336 milioni di euro per l’anno 2012,a 275 milioni di euro per l’anno 2013, a 315
milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652 milioni di euro per l’anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 5, dall’articolo 12, commi 1
e 2, dall’articolo 13, dall’articolo 14, dall’articolo 15, commi 2 e 7, dall’articolo 21 e dall’articolo 25,
commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l’anno 2010, a
1.371,9 milioni di euro per l’anno 2011, a 336 milioni di euro per l’anno 2012, a 275 milioni di euro per
l’anno 2013, a 315 milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall’articolo 10,
dall’articolo 20 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l’anno 2009, a 607,1
milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l’anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace (1).
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e’ incrementata di 2,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l’anno
2010, di 3,9 milioni di euro per l’anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.868,4
milioni di euro per l’anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l’anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per
l’anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo (2).
2-bis. Per le medesime finalita’ perseguite nell’anno 2008, la dotazione del fondo di cui all’articolo 60,
comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ stabilita in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 (3).
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 7-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33 (4).
2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (5).
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita’ alle indicazioni contenute
nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all’attuazione della
manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti (6).
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione e
successivamente rettificato con Comunicato 9 settembre 2009 (in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 209).
(3) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.16 bis
Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue (1).
Art. 16-bis
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al
commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli
oneri accessori alla prosecuzione delle attivita’ di competenza del suddetto commissario, in particolare
per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la
definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio
idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attivita’ di
cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche’ gli oneri relativi ai provvedimenti di
adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle
economie realizzate.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.17
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Art. 17.
1. All’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende
comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino.» (1).
2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su
proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi
settori e aree di riferimento, nonche’ degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa
di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a decorrere dall’anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall’articolo 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente
i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle
risorse disponibili delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi
dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i
decreti possono essere comunque adottati (2).
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia’ conseguite dagli enti ed organismi
pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento
strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia’ previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’
il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le
amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del presente articolo non possono
procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del
personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del
personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita’ di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia
italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente (3).
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via
strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente,
alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita’ amministrative
indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai
sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando
quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma
641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (4).
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma
8, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e i Ministri interessati, e’ determinata la quota da portare in riduzione
degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di
indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla
mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione
degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dal presente articolo (5).
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche’
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Tale percentuale puo’ essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni
che, allo scopo di assicurare un’efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in
ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti (6).
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno nonche’ dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi’ bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo nonche’ dal personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (7).
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di
cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in
possesso dei requisiti di anzianita’ previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione
apposite graduatorie, previa prova di idoneita’ ove non gia’ svolta all’atto dell’assunzione. Le predette
graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi
10 e 11 (8).
[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.] (9)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,
e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo
2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2008, di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 (10).
19. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30
settembre 2003, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010 (11).
20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e’ aggiunto il
seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell’Autorita’, in caso di parita’ di voti, prevale quello del
presidente» (12).
22. L’articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’ abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa’ controllate,
direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita’
strumentali, puo’ essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli
organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione
del numero dei componenti o dei loro emolumenti (13).
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui
all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione (14).
23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto
sicurezza e difesa nonche’ del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale
personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale» (15);
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale»;
c) al comma 3 e’ soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e’ abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a
carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale e’ individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;
gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse
disponibili a tale scopo.» (16).
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1
milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (17).
25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende
perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale
recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui
all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato
con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al
medesimo articolo(18).
26. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le
seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni» (19);
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai
servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’ nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere
erogata la retribuzione di risultato.» (20);
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-
quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano
esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
del presente decreto» (21).
27. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’
aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente
decreto.».
28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l’autore e’ identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la
trasparenza delle attivita’ istituzionali e’ istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche,
nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al
loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le
amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice e’ affidato al CNIPA (22).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale,
salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell’indice e del loro aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale e
dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le
seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni (23);
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; ».
30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e’ competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimita’»(24).
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001,
n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende
l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo
114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione e’ esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di
una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa
grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, salvo che sia stata gia’ pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ nullo e la relativa nullita’ puo’ essere fatta
valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta (25).
30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «In ogni caso e’ esclusa la gravita’ della
colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita’.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza,
o da altra amministrazione,» (26).
30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite
le seguenti: «non puo’ disporre la compensazione delle spese del giudizio e»(27).
31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attivita’ svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo
fiscale, il Presidente della Corte medesima puo’ disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di
orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo
nonche’ sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni
regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni
riunite.
32. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e’ aggiunto il seguente
comma:
«46-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di
cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati
finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata
esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita’ delle posizioni finanziarie, si svolge
con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell’economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad
utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad
esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca,
finalizzate anche alla sicurezza (28).
34. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entita’ delle risorse individuate ai sensi del comma 33
relative all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto
gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia,
introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei,
siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata
remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita’ di aggiornamento valide per l’intera
durata del rapporto. In tali casi il contratto e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e puo’ graduare le modifiche
tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economicofinanziario
della societa’ di gestione (29).
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione
delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse
accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e’ prorogato fino al 31 dicembre 2009
(30).
35-ter. Al fine di assicurare l’operativita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, e’ autorizzata, per l’anno
2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa gestione, in
particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(31).
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a
valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (32).
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attivita’ di soccorso pubblico prestata dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, e’ autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita’ operativa per il servizio di soccorso tecnico
urgente, espletato all’esterno, di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (33).
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita’ di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le
esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel
contempo, la piena operativita’ su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della
prevenzione incendi, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di
vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell’ambito delle
graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti,
nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (34).
35-septies. Per le finalita’ di cui al comma 35-sexies, e’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (35).
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu’ efficace e
qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento
degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA e’ nominato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e’ formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e’ designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e
delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare; tra questi ultimi, almeno uno e’ scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita’ di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario
effettivamente ricoperti (36).
35-novies. Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un
preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono
definiti gli specifici criteri e le modalita’ applicative dei principi della disposizione di cui al presente
comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita’ ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei
confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa» (37).
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni, decise
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche’ i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianita’
massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano (38).
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima
generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia
medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei
beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione (39).
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non e’ rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni (40).
(1) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Comma soppresso dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(13) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(14) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(15) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(16) Capoverso modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(17) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(18) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(19) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(20) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(21) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(22) Capoverso modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(23) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(24) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(25) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione. Per le
ulteriori modifiche al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1), del D.L. 3 agosto
2009, n. 103, non ancora convertito in legge.
(26) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione. Per le
ulteriori modifiche al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1), del D.L. 3 agosto
2009, n. 103, non ancora convertito in legge.
(27) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(28) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(29) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(30) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(31) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(32) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(33) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione e
successivamente rettificato con Comunicato 9 settembre 2009 (in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 209).
(34) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(35) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(36) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(37) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(38) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(39) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(40) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.18
Tesoreria statale
Art. 18.
1. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le
societa’ non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti
pubblici nazionali inclusi nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi dell’ articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita’ e la tempistica per l’utilizzo delle disponibilita’ esistenti sui
conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo
in assenza di disponibilita’ e per effettive esigenze di spesa (1).
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare puo’
essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita’ finanziarie in
appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l’eventuale
tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello
Stato, e le altre modalita’ tecniche per l’attuazione del presente comma. Il tasso d’interesse non puo’
superare quello riconosciuto sul conto di disponibilita’ del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i
criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di
ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a
tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare i
provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni inclusenell’elenco
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle
province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali
e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorita’
indipendenti nonche’ degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale (2).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.19
Societa’ pubbliche
Art. 19.
1. All’articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente (1):
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle
societa’ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgono attivita’ nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.. Le
predette societa’ adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita’ e la modulistica per
l’assoggettamento al patto di stabilita’ interno delle societa’ a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’
commerciale, ovvero che svolgano attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica» (2).
2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni (3):
a) al comma 28, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e’
trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
[b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilita'
erariale».] (4)
3. L’articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33 e’ modificato come segue:
a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli
azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e’ abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e’ introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa’ Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla
base del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento,
pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio
di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo
unitario di euro 1.000. Il diritto e’ condizionato all’osservanza delle condizioni e modalita’ di seguito
specificate; »;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro
100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis)
non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro
50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e’ aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2,
le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono
effettuate nell’anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite
dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti
parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita’,
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita’ di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle
quantita’ di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita’ di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti
parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre
2010»;
o) dopo il comma 7, e’ introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.» (5);
p) e’ abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e’ sostituito dal seguente comma: «9. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 3 del decretolegge
28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e’ abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni
del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dal comma 3 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ incrementata di
230 milioni di euro per l’anno 2010 (6).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a
capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a
quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti
dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della
propria attivita’ imprenditoriale ovvero per finalita’ di natura economica o finanziaria.
7. L’articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo
71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e’ sostituito dal seguente (7):
«b) prevedere che previa delibera dell’assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente
possano essere attribuite deleghe operative da parte dell’organo di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del
codice civile; » (8).
8. L’articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo
71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e’ sostituito dal seguente (9):
«d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai
sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione
di deleghe operative di cui alla lettera b); ».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009 (10).
9. L’articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abrogato e la misura del canone annuo
corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n.
296 del 2006, e successive modificazioni, e’ integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a
chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.
ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell’integrazione
del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche’ all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di
assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone.
Dall’applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I
pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in
misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione(11).
10. L’articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’ sostituito dal seguente: «13. Le
modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le
funzioni delle societa’ di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni ,
e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (12).
12. Il consiglio di amministrazione della societa’ di cui al comma 11 del presente articolo e’
conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione
dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile.
Il relativo statuto dovra’ conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12,
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (13).
13. All’articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole:
«nonche’ dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo
7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di
stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono destinate, per l’esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, agarantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal
Gruppo Tirrenia nell’anno 2009 e all’ammodernamento della flotta dell’intero Gruppo e l’adeguamento
alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, aincrementare,
nell’esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita’ portuali e, per un importo di euro
6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
priorita’ per il sistema informativo del demanio marittimo (SID) (14).
13-ter. Per le finalita’ di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza
pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ tenuto a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello
stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di
stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero (15).
(1) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Capoverso modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Lettera soppressa dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Capoverso modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(13) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(14) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(15) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.20
Contrasto alle frodi in materia di invalidita’ civile
Art. 20.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita’ civile, cecita’ civile,
sordita’ civile, handicap e disabilita’ le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate
da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato
dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal
Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS (1).
2. L’INPS accerta altresi’ la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita’ civile,
cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita’
civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’, complete della certificazione medica attestante
la natura delle infermita’ invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalita’ stabilite dall’ente
medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie
Locali (2).
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attraverso le quali sono affidate all’INPS le attivita’
relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’
civile, handicap e disabilita’. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita
convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del
procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita’ civile (3).
5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla, legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e’ soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e’ litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del
codice di procedura civile e».
5-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo,
e’ inserito il seguente:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali,
nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale
dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita’, del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al
predetto componente competono le facolta’ indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di
procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile
2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere
delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS.» (4).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, e’ nominata dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze una
Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidita’ civile, gia’
approvate con decreto del Ministro della sanita’ 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che
apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e’ trasmesso alle Camere
per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (5).
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.21
Rilascio di concessioni in materia di giochi (1)
Art. 21.
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita’ di raccolta del gioco, qualora
attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae’ sempre
affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di
norma ad una pluralita’ di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresi’ la maggiore concorrenzialita’, economicita’ e capillarita’
distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della
prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle
predette lotterie, ai piu’ qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero
comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita’ morale, tecnica ed
economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell’8 per cento
dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all’11,90 per cento della raccolta e
valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non
superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione e’ basata sul criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario e’ attribuito ai seguenti
criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro nell’anno
2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu’ completa sicurezza dei consumatori in termini
di non alterabilita’ e non imitabilita’ dei biglietti, nonche’ di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite;
c) capillarita’ della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per
concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31
dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita’, di clausole contrattuali che determinino
restrizioni alla liberta’ contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu’ di una volta, hanno la
durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione della concessione per il secondo periodo e’ subordinata alla positiva valutazione
dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo
semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell’utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in
costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell’attuale
concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a
condizione che quest’ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi
provvede direttamente, ovvero mediante una societa’ a totale partecipazione pubblica.
7. Per garantire l’esito positivo della concreta sperimentazione e dell’avvio a regime di sistemi di gioco
costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all’articolo 12, comma 1, lettera
l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per
la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l’affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20
novembre 2009 e che siano stati autorizzati all’installazione dei videoterminali, con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita’;
b) l’affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento
dei requisiti definiti dall’Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia’ richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla
lettera a), sono autorizzati all’installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del
numero di nulla osta gia’ posseduti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali, previste dall’articolo 12, comma 1,
lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e’ sostituito dal seguente:
«5) le modalita’ con cui le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono
essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita’ di installazione;
».
9. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto dell’illegalita’ e dell’evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle
attivita’ di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell’amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando
le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni
organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere
rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente
sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze. Il personale del
Ministero dell’economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le
modalita’ previste dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale
interessato dal transito di cui al comma 5 e’ destinatario di un apposito programma di riqualificazione
da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al
presente articolo.».
10. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e’ aggiunta la seguente:
«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del Bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme
giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo
erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo,
inoltre, la possibilita’ per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera
differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura
fideiussoria gia’ prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse
risultare incapiente.».
11. Al fine di consentire la parita’ di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste
dall’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche’ dal presente articolo, qualora il nuovo
aggiudicatario sia gia’ concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta’
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la
rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, e’ differito alla scadenza della convenzione
di concessione sottoscritta all’esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, e’ possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall’estrazione fino ad un
massimo di 100 numeri, dall’1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l’aliquota
del prelievo erariale in misura pari all’11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme
da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il
compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del
valore delle cartelle acquistate.
13. Il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi
diversi dalle corse dei cavalli e’ stabilito, per l’anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all’imposta unica
dovuta per il periodo da aprile dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso e, per l’anno 2010,
al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da
ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre
dell’anno in corso.
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.22
Settore sanitario
Art. 22.
1. All’articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15
ottobre 2009» (1);
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15
ottobre 2009 si applicano comunque l’articolo 120 della Costituzione, nonche’ le norme statali di
attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale; inoltre» (2).
2. E’ istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, destinato ad
interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
intesa da stipulare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, insede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura
non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese
quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti (3).
3. Il fondo di cui al comma 2 e’ alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e all’attivita’ amministrativa dell’Agenzia italiana del farmaco nella
determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e’ rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal
medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo
Stato e’ ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. In sede di stipula del Patto per la
salute e’ determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano riversano all’entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
(4).
3-bis. All’articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino
a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l’eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie
locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e’ posta a carico unicamente delle aziende
farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche»
(5).
4. Attesa la straordinaria necessita’ ed urgenza di tutelare, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione,
l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economicofinanziario
e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il
profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di
cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le
seguenti disposizioni (6):
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la
regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e
riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche’ a provvedere a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 174 della medesima legge (7);
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito
di istruttoria congiunta del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulle cui conclusioni e’ sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la
predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi
di contenimento strutturale della spesa, da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti pregressi
nonche’ dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare
positivamente l’attendibilita’ degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(8);
c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e’ approvato dal Consiglio dei Ministri,
che ne affida contestualmente l’attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b).
Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il
Commissario sostituisce gli organi della regione nell’esercizio delle attribuzioni necessarie all’attuazione
del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico (9);
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull’attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di
interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialita’ di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla
valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9
e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede
alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale
designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticita’ in
essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le
attivita’ gia’ espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all’entrata in vigore della presente
disposizione (10).
6. Per la specificita’ che assume la struttura indicata dall’articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nell’ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificita’ ed innovativita’ dell’assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009 per l’erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo
annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e’ rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole
da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse (11).
7. L’importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 796, lettera
a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 43, comma 1-bis, del decretolegge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e’
erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita’ di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all’Allegato 1,
comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la
CONSIP(12).
(1) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Alinea modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.22 bis
Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome (1).
Art. 22-bis
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’
autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu’ anni, a carico di somme a qualsiasi titolo
corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita’, le compensazioni degli
importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita’ di
riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall’anno 2005. Le
compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali
sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 e’ applicata nelle more della definizione di un meccanismo
automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a
ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.22 ter
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento (1).
Art. 22-ter
1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche’ di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al
raggiungimento dell’eta’ di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che
prevedono requisiti anagrafici piu’ elevati, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta’ e di anzianita’ contributiva previsti dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta’ anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico
italiano sono adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istituto nazionale di statistica
e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro
il 31 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ emanata la normativa tecnica di attuazione. In
sede di prima attuazione, l’incremento dell’eta’ pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente
non puo’ comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato
di relazione tecnica, e’ trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e
per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del
predetto Fondo e’ incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2011.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.23
Proroga di termini
Art. 23.
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
2. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2009.».
3. All’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010»
e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009»
(1).
4. Al fine di assicurare l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita’ autorizzate per l’anno
2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili
volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il
termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e’ prorogato al 31 dicembre 2009. E’ altresi’
prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
5. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
6. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole:
«30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» (2).
7. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e
comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
8. All’articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10,
dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1994, e’ prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il
progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del
termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti
all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 (3).
10. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
12. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e
comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell’articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma
2 dell’articolo 355».
13. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre
2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191,
comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprieta’ industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all’articolo 191, comma
2 e 192, comma 2, nonche’ l’istanza di cui all’articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30
del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall’autocertificazione da cui risulti la condizione di
residente in uno dei comuni di cui al presente comma (4).
14-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter e’ inserito il seguente:
«4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche’ delle conseguenti difficolta’ connesse alla definizione dei problemi
occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, puo’ disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le
imprese con unita’ locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010» (5).
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio
delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura
dell’Abruzzo, di cui al decreto ministeriale dell’Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 luglio 1996, n. 501, e’ prorogato al 30 aprile
2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio
stesse (6).
15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio
delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti dell’Aquila e del Conservatorio
«Alfredo Casella» dell’Aquila e’ differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di
scadenza degli organi dell’Accademia e del Conservatorio stessi (7).
16. All’articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato
dall’articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell’attuale composizione e’ prorogato fino al 13 novembre
2009, ai fini dell’attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.
18. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;
2) la lettera d), e’ sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che
assume le funzioni di vice presidente, scelto d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori
ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non puo’ esercitare attivita’
professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne’ puo’ esercitare
attivita’ professionale nell’interesse o per conto, ovvero contro l’amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo
per la durata del mandato ed il posto di organico e’ reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma 2, e’ sostituito dal seguente:
«2. L’attivita’ e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse
dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non
magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro della difesa, e’ rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».
19. E’ abrogato il comma 604 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per
il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi
tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e’ prorogato, senza oneri per la finanza pubblica,
fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre
2009 (8).
21. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all’articolo 1, comma 1291,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2010 (9).
21-ter. L’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l’anno 2010
(10).
21-quater. Al comma 3 dell’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio
finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010» (11).
21-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4» (12).
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n.
342, e’ riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per le rivendite gia’ istituite con contratto antecedente alla data del 31
dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche’, entro i centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate
a persone fisiche (13).
21-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalita’ per la
semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati
spettanti ai soggetti che effettuano attivita’ di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali,
marche assicurative e valori similari, nonche’ di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso
delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attivita’ analoghe e che si
avvalgono dei regimi contabili di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (14).
21-octies. All’articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta
bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni
emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella
riportata sulla cambiale, per un valore pari all’imposta dovuta» (15).
21-novies. All’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011» (16).
21-decies. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010» (17).
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(5) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(7) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(8) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(9) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(10) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(11) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(12) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(13) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(14) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(15) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(16) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(17) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.24
Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
(1)
Art. 24.
[1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte
ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n.
203, nonche' la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7
marzo 2001, n. 58.] (2)
Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo’ destinare
risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita’ di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
[2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.] (2)
[3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attivita'
e le iniziative di cui al presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.] (2)
[4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente articolo si
applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' l'articolo 3,
commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.] (2)
[5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti
adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare
riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23.
Sono altresi' convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.] (2)
[ 6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della
legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30
giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello
successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non
impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.]
(2)
[7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.] (2)
[ 8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.] (2)
[9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.] (2)
[10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino
dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici
accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n.
167.] (2)
[11. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.] (2)
[12. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorita' locali per la
riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in
Bosnia Erzegovina.] (2)
[13. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).] (2)
[14. E' autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in
Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.] (2)
[15. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per
l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il
relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.] (2)
[16. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento
e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso
contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento
attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.] (2)
[17. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.] (2)
[18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica
del Congo, ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge
6 febbraio 1992, n. 180.] (2)
[19. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.] (2)
[20. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per
l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in
Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni,
ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i
viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo'
avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata
comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.] (2)
[21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq
in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la
realizzazione di attivita' di cooperazione militare nel settore navale.] (2)
[22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze
armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione
individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.] (2)
[23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al corso in
materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto
umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole
di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali
e della Corte penale internazionale.] (2)
[24. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno
al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.] (2)
[ 25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate
alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.] (2)
[26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 e' autorizzata la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76.
Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonche' le risorse
di cui ai commi da 1 a 10.] (2)
[27. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 e'
definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale
sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le
strutture amministrative locali e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task
Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.] (2)
[28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.] (2)
[29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di
importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 57
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006.] (2)
[30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in
materia di spese in economia.] (2)
[31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.] (2)
[ 32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita
con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.] (2)
[33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla
missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel
Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.] (2)
[36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID).
Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e' prorogato fino al 31 ottobre 2009.] (2)
[ 40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
12 del 2009.] (2)
[ 41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2009.] (2)
[42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di
cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.] (2)
[ 43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di
vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione
all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.] (2)
[45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a
Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.] (2)
[46. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un
campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e
sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo e' autorizzata,
per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.] (2)
[47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga
della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[49. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in
Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[ 50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e
della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[52. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi
di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.]
(2)
[53. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed
EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[54. E' autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza
alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
12 del 2009.] (2)
[55. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[56. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.] (2)
[ 57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo,
personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo
3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2009.] (2)
[58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce
Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della
partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.] (2)
[ 59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei
Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo e' corrisposta
al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' al personale
impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di coordinamento
JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di
Kabul e di Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in
Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione
Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale
che partecipa alla missione EUMM Georgia.] (2)
[60. All'indennita' di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa
alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.] (2)
[61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella
misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1,
del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.] (2)
[ 62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego
operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di
impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego operativo di base di cui
all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.] (2)
[63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale
conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista
dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di
indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino
a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.] (2)
[ 64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti
per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attivita' di concorso con le Forze di polizia sono
validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30
dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.] (2)
[ 65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64
della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla
legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.] (2)
[ 66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei
volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.] (2)
[67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15.] (2)
[68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui
all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente
all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi
resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, e' abilitato a
prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione
infermieristica.] (2)
[69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e successive modificazioni.] (2)
[70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessita' e
urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono :
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento
e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di
comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento,
equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui,
a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.] (2)
[71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o addestrative propedeutiche all'impiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.] (2)
[72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere
assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca e' stata
disposta dall'autorita' giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata disposta ma non ancora eseguita la
distruzione.] (2)
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera l) e’ sostituita dalla seguente:
«l) assicura l’attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi’ sulla loro corretta applicazione; »;
b) all’articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e’ sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti:
«classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre
classifiche di segretezza citate»;
c) all’articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a cio’ abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e’ necessario
altresi’ il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
puo’ essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori
1.250 unita’, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e’ posto a disposizione dei prefetti delle province per l’impiego nei
comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell’impiego del personale delle Forze armate nei
servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 39,5 milioni di euro per l’anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di
perlustrazione e pattuglia di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e’ attribuita un’indennita’ di importo
analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni,
corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e’ prevista la corresponsione dell’indennita’ di
ordine pubblico, l’indennita’ di cui al periodo precedente e’ attribuita anche al personale delle Forze di
polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale
delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu’ obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2009 e a
3,3 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l’anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (3).
76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e’ autorizzata, a decorrere
dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro (4).
(1) Rubrica sostituita dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma soppresso dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.25
Spese indifferibili
Art. 25.
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali e’ autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di
competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza
l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
gennaio 2010.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione
sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita’ per l’effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’articolo
2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene,
senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 256 milioni di euro per l’anno 2009, 377 milioni di
euro per l’anno 2010, 91 milioni di euro per l’anno 2011 e 54 milioni di euro per l’anno 2012 (1).
5. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di euro
per l’anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: « 279 milioni di euro per l’anno 2009, 567 milioni di
euro per l’anno 2010, 84 milioni di euro per l’anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari
recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di
cui al precedente comma 4 (2)
5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 6, comma
4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione ne’ sanzione e senza alcun
interesse (3)
6. All’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una
dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in sede di conversione.
Art.26
Entrata in vigore
Art. 26.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.