Legislazione. EU Commission. Procedural rules, notification forms
5th Agosto 2007
Proposta di regolamento della Commissione Europea sulle modalità di notificazione degli aiuti di stato. I principali obbiettivi perseguiti sono l’informatizzazione del sistema, finalizzata alla velocizzazione delle procedure, e la trasparenza
Ecco il testo della proposta.
Proposta di
Regolamento (CE) n. …./2007 della Commissione
del … 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE , in particolare l’articolo 27,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L’applicazione web SANI è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l’efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.
(2) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con PKI , sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.
(3) In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall’applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.
(4) È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l’adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un’informazione come riservata dev’essere giustificata dallo Stato membro interessato. L’obbligo di inviare una copia distinta, non riservata, della notificazione o della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.
(5) Per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri facciano riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato dalla Commissione al corrispondente regime di aiuti in ogni lettera che comunica la concessione dell’aiuto al beneficiario finale. Per lo stesso motivo, occorre modificare il modulo di notificazione inserendovi l’impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi.
(6) Alla luce di tali cambiamenti nella trasmissione delle notificazioni, occorre aggiornare anche le disposizioni relative al calcolo dei termini.
(7) La metodologia per definire i tassi di interesse applicabili in caso di recupero di aiuti illegali segue la metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Quest’ultima è stata riveduta . Per tenere conto di tali cambiamenti, è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 relative ai tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali.
(8) Per consentire alla Commissione di valutare meglio gli effetti delle misure di aiuto notificate sulla concorrenza nel mercato interno, devono essere inserite nel modulo di notificazione domande relative alla potenzialità che tali misure hanno di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
(9) Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee , quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno Stato membro. La Commissione ha quindi la facoltà di prendere in considerazione l’effetto cumulativo di un eventuale aiuto precedente e del nuovo aiuto, e il fatto che il vecchio aiuto dichiarato illegale non sia stato rimborsato. Per consentire alla Commissione di applicare sistematicamente questa giurisdizione sia ad aiuti individuali che a regimi di aiuto, è opportuno modificare il modulo di notificazione.
(10) Sono necessarie ulteriori modifiche dei moduli di notificazione, in particolare la soppressione della parte II dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, per evitare duplicazioni delle informazioni presentate dagli Stati membri.
(11) In seguito all’adozione, da parte della Commissione, degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese e della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione , occorre modificare alcune parti dei moduli di notificazione.
(12) Per garantire la certezza del diritto e rendere più trasparente la concessione degli aiuti nella Comunità, è necessario modificare anche il modulo di notificazione semplificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004. In particolare, è opportuno che gli Stati membri confermino che tutti gli impegni assunti ai fini di un regime già approvato rimangono pienamente validi per il nuovo aiuto notificato.
(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:
(1) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
‘Articolo 3
Trasmissione della notificazione
1. La notificazione è inviata alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato, mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.
2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.
3. Le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI.
Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con PKI.
4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.
In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.
5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni, giustificarne la classificazione come riservate e presentare alla Commissione una versione distinta, non riservata, del documento in questione.
6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione in ogni lettera che comunica la concessione dell’aiuto a un beneficiario finale.’
(2) All’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
‘3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.
Per quanto riguarda le notificazioni inviate dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza, l’evento rilevante è la ricezione della notificazione elettronica o della comunicazione elettronica all’indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.’
(3) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
‘Articolo 9
Metodo di fissazione dei tassi di interesse
1. Il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato nel mese di gennaio per ogni anno civile.
2. Il tasso di interesse è calcolato [aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno]. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
In casi specifici, la decisione della Commissione può stabilire un margine più elevato, fino a 1000 punti base, da aggiungere al tasso di interesse, secondo la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto.
3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.
4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene pertanto calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente. Tale tasso entra in vigore a partire dal 1° gennaio.
5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 10% dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.’
(4) All’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
‘3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegale è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.’
(5) Gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il …. 2007.
Per la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:
(1) La parte I (Informazioni generali) è sostituita dal testo seguente:
”
PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI
STATUS DELLA NOTIFICA
Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:
0 una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?
0 un possibile aiuto illegale ?
In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell’aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.
0 una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?
Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d’appoggio necessaria.
Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:
Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche)
Assenza di vantaggi (ad esempio, se è rispettato il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato)
Assenza di selettività/specificità (ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali)
Nessuna distorsione della concorrenza / nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (ad esempio, se l’attività non è di natura economica oppure è solamente locale).
1. IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ CHE CONCEDE L’AIUTO
1.1. Stato membro interessato
1.2. Regione/i interessata/e (se del caso)
1.3.
Persona di contatto responsabile:
Nome : …………………………………………………………………………………………….………..
Indirizzo : …………………………………………………………………………………………….………..
Telefono : ……………………………………………………………………………..………………………
Fax : ……………………………………………………………………………..………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………….………..
1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente
Nome : …………………………………………………………………………………………….………..
Telefono : ……………………………………………………………………………..………………………
Fax : ……………………………………………………………………………..………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………….………..
1.5. Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l’indirizzo:
Nome : ………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
1.6. Indicare il riferimento che si desidera sia riportato nella corrispondenza della Commissione
1.7. Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
2. IDENTIFICAZIONE DELL’AIUTO
2.1. Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria dell’aiuto individuale):
2.2. Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto.
Indicare l’obiettivo principale e, se del caso, l’obiettivo o gli obiettivi secondari:
Obiettivo principale
(barrare solo una casella) Obiettivo secondario
Sviluppo regionale 0
0
Ricerca e sviluppo 0
0
Innovazione 0
0
Tutela dell’ ambiente 0
0
Risparmio energetico 0
0
Salvataggio di imprese in difficoltà 0
0
Ristrutturazione di imprese in difficoltà 0
0
Aiuto per la chiusura 0
0
PMI 0
0
Occupazione 0
0
Formazione 0
0
Capitale di rischio 0
0
Promozione dell’esportazione e dell’internazionalizzazione 0
0
Servizi di interesse economico generale 0
0
Sviluppo settoriale 0
0
Sostegno sociale a singoli consumatori 0
0
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali 0
0
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 0
0
Rimedio a un grave turbamento dell’economia 0
0
Conservazione del patrimonio 0
0
Cultura 0
0
2.3. Regime - Aiuto individuale
2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?
0 sì 0 no
In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (…) del (…) ?
0 sì 0 no
In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).
In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.
0 sì 0 no
In caso affermativo, specificare:
Numero dell’aiuto:
Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione (SG(…)D/…):
.…/…./………………………………………………………………
Durata del regime originario:
Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:
2.3.2 La notifica riguarda un aiuto individuale?
0 sì 0 no
In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
0 aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale
Riferimento del regime autorizzato:
Titolo:
Numero dell’aiuto:
Lettera di autorizzazione della Commissione:
0 aiuto individuale non basato su un regime
2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
0 Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese . Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.
0 Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione . Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.
0 Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione . Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.
0 Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale .
0 Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .
3. BASE GIURIDICA NAZIONALE
3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:
Titolo:
Riferimento (se del caso):
3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:
0 Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
0 Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
3.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l’ente che concede l’aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)
0 sì 0 no
3.4. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti: in caso di regime di aiuti,
- impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo
0 sì
indirizzo Internet:
- conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet
0 sì
4. BENEFICIARI
4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:
0 in una regione non assistita
0 in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS)
0 in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS)
0 mista: specificare
4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:
0 Nessun settore specifico
0 Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2
4.3. Per un aiuto individuale:
Nome del beneficiario:
Tipo di beneficiario:
0 PMI
Numero di dipendenti:
Fatturato annuo:
Totale di bilancio annuo:
Indipendenza:
(allegare una dichiarazione sull’onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati):
0 grande impresa
0 impresa in difficoltà
4.4. Per un regime di aiuti:
Tipo di beneficiari:
0 tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
0 unicamente grandi imprese
0 piccole e medie imprese
0 medie imprese
0 piccole imprese
0 microimprese
0 i seguenti beneficiari:
numero stimato di beneficiari:
0 inferiore a 10
0 da 11 a 50
0 da 51 a 100
0 da 101 a 500
0 da 501 a 1000
0 superiore a 1000
5. IMPORTO DELL’AIUTO / SPESA ANNUA
Per un aiuto individuale indicare l’importo totale di ciascuna delle misure in questione:
Per un regime di aiuti indicare l’importo annuo dello stanziamento previsto e l’importo totale:
Per le misure fiscali indicare l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:
Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:
Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate:
6. FORMA DELL’AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Specificare la forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):
0 Sovvenzione diretta
0 Sovvenzione rimborsabile
0 Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
0 Abbuono di interessi
0 Agevolazione fiscale. Specificare:
0 Detrazione di imposta
0 Riduzione della base imponibile
0 Riduzione dell’aliquota
0 Differimento dell’imposta
0 Riduzione dei contributi di previdenza sociale
0 Capitale di rischio
0 Altre forme di intervento sul capitale. Specificare:
……………………………………………………………………………………………
0 Remissione del debito
0 Garanzia (fornire, fra l’altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
0 Altro. Specificare: ……………………………………………………………………
Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l’entità dell’aiuto e il trattamento fiscale, e se l’aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l’aiuto.
Precisare il finanziamento dell’aiuto: se l’aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:
0 Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l’imposizione dei medesimi.
0 Riserve accumulate
0 Imprese pubbliche
0 Altro (specificare):………………………………….
7. DURATA
7.1. Per un aiuto individuale:
Indicare la data in cui si darà esecuzione all’aiuto (se l’aiuto sarà concesso in più rate, indicare la data di ciascuna rata)
Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l’aiuto
7.2. Per un regime di aiuti:
Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l’aiuto
Indicare la data entro la quale può essere concesso l’aiuto
Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l’obiettivo o gli obiettivi del regime:
8. CUMULO DI TIPI DIVERSI DI AIUTI
L’aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?
0 sì 0 no
In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:
9. SEGRETO D’UFFICIO
La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
In caso negativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza consultare lo Stato membro.
10. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI
10.1. Identificare le distorsioni della concorrenza che derivano dalla misura notificata:
Ritenete che la distorsione della concorrenza sia significativa?
0 sì 0 no
Fornire particolari e motivazioni:
10.2. Illustrare l’incidenza della misura notificata sugli scambi: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ritenete che l’incidenza sugli scambi sia significativa?
0 sì 0 no
Fornire particolari e motivazioni:
11. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l’autorizzazione dell’aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.
0 Aiuti alle PMI
0 Notifica di singoli aiuti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
0 Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
0 Notifica per ragioni di certezza giuridica
0 Aiuti alle PMI nel settore agricolo
0 Aiuti alla formazione
0 Notifica di singoli aiuti ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004
0 Notifica per ragioni di certezza giuridica
0 Aiuti all’occupazione
0 Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
0 Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
0 Notifica per ragioni di certezza giuridica
0 Aiuti a finalità regionale
0 Notifica di un aiuto ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
0 Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)
0 Notifica di un aiuto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006
0 Notifica per ragioni di certezza giuridica
0 Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione
0 Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà
0 Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
0 Aiuti per la produzione audiovisiva
0 Aiuti alla tutela dell’ambiente
0 Aiuti al capitale di rischio
0 Aiuti al settore agricolo
0 Aiuto al settore della pesca
0 Aiuto al settore dei trasporti
0 Aiuto alla costruzione navale
Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l’autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l’aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all’agricoltura e ai trasporti.
12. ORDINI DI RECUPERO PENDENTI
12.1. Per un aiuto individuale:
Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell’aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).
0 sì 0 no
12.2. Per un regime di aiuti:
Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
0 sì 0 no
13. ALTRE INFORMAZIONI
Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.
14. ALLEGATI
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.
15. DICHIARAZIONE
Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.
Data e luogo …
Firma: …………………………………….……….
Nome e funzione del firmatario….. ”
(2) La parte II è soppressa.
(3) La parte III è modificata come segue:
a) La scheda di informazioni supplementari 6.A è sostituita dalla seguente:
Parte III.6.a
Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: Regimi di aiuti
La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (“disciplina RSI”) . La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per categoria per le PMI , nonché per gli aiuti destinati al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
1. CARATTERISCHE ESSENZIALI DELLA MISURA NOTIFICATA 25
2. ORGANISMI DI RICERCA E INTERMEDIARI DELL’INNOVAZIONE
INTESI QUALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO 28
2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche 28
2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche 28
3. AIUTI DI STATO INDIRETTI ACCORDATI A IMPRESE ATTRAVERSO
ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA FINANZIATI CON RISORSE
PUBBLICHE 30
3.1 Attività di ricerca per conto di imprese 30
3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca 31
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87,
PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE 33
4.1 Aiuti a favore di progetti di R&S 33
4.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica 38
4.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI 39
4.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese) 40
4.5 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi 41
4.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di
supporto all’innovazione (per PMI) 43
4.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI) 45
4.8 Aiuti ai poli di innovazione 47
5. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL’AIUTO 52
6. CUMULO 54
7. NORME SPECIALI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA 55
8. RELAZIONI E MONITORAGGIO 58
8.1 Relazioni annuali 58
8.2 Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti 58
8.3 Schede informative, monitoraggio 59
9. ALTRE INFORMAZIONI 60
1. CARATTERISCHE ESSENZIALI DELLA MISURA NOTIFICATA
Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.
A) Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 4 (“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE”) della scheda di informazioni complementari.
0 Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la sezione 4.1;
0 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la sezione 4.2;
0 Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la sezione 4.3;
0 Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la sezione 4.4;
0 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, compilare la sezione 4.5;
0 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, compilare la sezione 4.6;
0 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la sezione 4.7;
0 Aiuti ai poli d’innovazione, compilare la sezione 4.8.
Compilare inoltre la sezione 5 “Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto” e la sezione 8 (“Relazioni e monitoraggio”) per dare le conferme richieste.
B) Dell’aiuto beneficiano anche organismi di ricerca / intermediari dell’innovazione?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 2 e/o la sezione 3 (“Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione” e “Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche”) della scheda di informazioni complementari.
C) L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 6 (”Cumulo”) della scheda di informazioni complementari.
D) Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all’allegato I del trattato CE?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 7 (”Domande specifiche per l’agricoltura e la pesca”) della scheda di informazioni complementari.
E) Se vengono applicati un aiuto specifico / una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che le imprese beneficiarie rispondono alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria .
0 sì
F) Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d’appalto .
0 sì 0 no
In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un’impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.
G) Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica.
H) Si prega di confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente alla Commissione qualora superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite nella sezione 7.1 della disciplina RSI.
0 sì
I) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.
2. ORGANISMI DI RICERCA E INTERMEDIARI DELL’INNOVAZIONE INTESI QUALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO
2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche
A) Gli organismi di ricerca o gli intermediari dell’innovazione senza scopo di lucro svolgono un’attività economica (ossia offrono beni e/o servizi su un mercato)?
0 sì 0 no
In caso affermativo, descrivere tale attività:
B) Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica , è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, specificare.
In caso affermativo, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In caso di risposta negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche costituisce invece aiuto di Stato.
2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche
C) Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:
- il finanziamento statale è integralmente trasmesso ai destinatari finali dagli organismi di ricerca o dagli intermediari dell’innovazione senza scopo di lucro (che svolgono attività economiche);
E
- agli intermediari non è stato concesso alcun vantaggio?
0 sì 0 no
Si prega di fornire informazioni e prove:
Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.
3. AIUTI DI STATO INDIRETTI ACCORDATI A IMPRESE ATTRAVERSO ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE
3.1 Attività di ricerca per conto di imprese
A) I progetti che beneficiano di aiuti nel quadro del regime notificato sono realizzati da organismi di ricerca per conto di imprese?
0 sì 0 no
B) In caso affermativo, gli organismi di ricerca, in quanto mandatari, forniscono un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?
- gli agenti ricevono una remunerazione appropriata per i loro servizi
0 sì 0 no
E
- i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati
0 sì 0 no
Fornire informazioni dettagliate.
C) Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?
0 sì 0 no
In assenza di prezzo di mercato, gli organismi di ricerca forniscono il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?
0 sì 0 no
Fornire informazioni dettagliate.
Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all’impresa attraverso l’organismo di ricerca.
3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca
A) Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?
0 sì 0 no
In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione.
B) In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?
0 sì 0 no
I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di RS ?
0 sì 0 no
Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da essi svolta nell’ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?
0 sì 0 no
Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso).
C) Se a nessuna delle domande della sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione .
Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.
Se a nessuna delle domande della sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l’intero valore del contributo dato al progetto dall’organismo pubblico di ricerca.
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE
4.1 Aiuti a favore di progetti di R&S
4.1.1. Categorie di ricerca
A) Indicare quali stadi di ricerca sono finanziati nel quadro della misura notificata:
0 ricerca fondamentale;
0 ricerca industriale;
0 sviluppo sperimentale.
Citare a titolo di esempio alcuni dei principali progetti che beneficeranno del regime notificato.
B) Se i singoli progetti di R&S abbracciano più categorie di ricerca, spiegare come se ne terrà conto nel determinare l’intensità massima di aiuto di un determinato progetto (l’intensità massima di aiuto dipende anche dalla categoria di ricerca).
4.1.2 Costi ammissibili
Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S . Ripartire i costi secondo lo schema indicato nella tabella che segue:
Ricerca fondamentale Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Costi di personale
Costo di strumenti e attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca
Altri costi di esercizio
4.1.3 Intensità di aiuto e maggiorazioni
L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione .
A) Intensità di base (senza maggiorazioni)
Ricerca fondamentale Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Intensità massima di aiuto
B) Maggiorazioni:
Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?
0 sì 0 no
In caso affermativo, di che tipo:
• Nel regime notificato viene applicata una maggiorazione per PMI?
0 sì 0 no
Specificare il livello della maggiorazione .
• Viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?
0 sì 0 no
i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
0 nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
E
0 il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.
Specificare il livello della maggiorazione .
ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:
0 l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili;
E
0 l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
Specificare il livello della maggiorazione .
iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):
0 convegni tecnici o scientifici;
0 pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;
0 inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);
0 divulgazione tramite software gratuito od open source.
Specificare il livello della maggiorazione .
C) Indicare l’intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) in %:
4.1.4 Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili
A) L’aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?
0 sì 0 no
B) L’aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo ?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare l’intensità di aiuto dell’anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo : …………………………………….
Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata E i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l’applicazione di detta metodologia.
C) Se l’aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell’anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?
Se il livello dell’anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla sezione 5.1.5 della disciplina RSI, si prega di
- comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s’intende per esito positivo delle attività di ricerca;
E
- confermare che:
0 la misura prevede che, in caso di esito positivo, l’anticipo sarà rimborsato a un tasso d’interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ;
0 in caso di successo superiore all’esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell’importo dell’anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;
0 in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.
4.1.5 Condizioni specifiche per le misure fiscali
A) Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di natura fiscale?
0 sì 0 no
Nel caso di un aiuto di Stato alla R&S concesso mediante misure di natura fiscale, fornire studi di valutazione che permettano alla Commissione di valutare gli effetti di incentivazione degli aiuti concessi mediante le misure fiscali.
B) In caso affermativo, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:
0 sulla base del singolo progetto di R&S;
0 come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di R&S sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi.
0 altri:
Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.
4.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica
4.2.1 Condizioni generali
Si tratta di studi preliminari ad attività di :
0 ricerca industriale
0 sviluppo sperimentale
4.2.2 Intensità di aiuto
Indicare l’intensità massima di aiuto in % per le PMI : .………………..……………
Indicare l’intensità massima di aiuto in % per le grandi imprese :
L’intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.
4.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI
4.3.1 Condizioni
L’aiuto riguarda quale stadio della ricerca ?
0 ricerca fondamentale;
0 ricerca industriale
0 sviluppo sperimentale
4.3.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Specificare quali sono i costi ammissibili :
0 costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ………………………………………………………………………..
0 costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni,
0 costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione.
B) Indicare l’intensità massima di aiuto in % : ……………………………..
4.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese)
Si prega di confermare che:
A) 0 i beneficiari sono piccole imprese secondo la definizione della legislazione comunitaria , esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell’aiuto
B) 0 i beneficiari sono imprese innovatrici.
Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da
0 una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
O
0 prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una “start-up” senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.
Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.
C) Precisare l’importo massimo dell’aiuto erogabile nel quadro del regime notificato: ……
Confermare che gli aiuti alle nuove imprese innovatrici non supereranno:
0 1 milione di EUR nelle zone assistite;
0 1,5 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE;
0 1,25 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
D) Si prega di confermare che:
0 i beneficiari non hanno ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruiranno dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui rispondono alla definizione di nuova impresa innovatrice.
E) Le imprese beneficiano di un cumulo di aiuti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (sezione 5.4 della disciplina RSI).
4.5 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi
4.5.1 Condizioni generali
A) La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi ?
0 innovazione dei processi nei servizi;
0 l’innovazione dell’organizzazione nei servizi.
Descrivere in modo particolareggiato l’innovazione (dei processi o dell’organizzazione) :
B) Si prega di confermare che:
0 l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ottica di modificare l’organizzazione;
0 l’innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
0 il progetto sovvenzionato porta all’elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
0 l’innovazione dei processi o dell’organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato nella Comunità;
0 il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione comporta un grado di rischio evidente;
0 le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.
4.5.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Specificare quali sono i costi ammissibili :
Costi ammissibili
spese di personale
costo di strumenti e attrezzature
costi dei fabbricati e dei terreni
costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato
spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
altri costi di esercizio
B) Indicare l’intensità massima di aiuto in % per le grandi imprese :
Indicare l’intensità massima di aiuto in % per le medie imprese :
Indicare l’intensità massima di aiuto in % per le piccole imprese :
L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.
4.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione (per PMI)
4.6.1 Condizioni generali
A) Indicare l’importo massimo dell’aiuto (non superiore a 200000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni):
B) Si prega di confermare che:
0 se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l’aiuto non copre più del 75% dei costi ammissibili;
0 i beneficiari utilizzano l’aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.
4.6.2 Costi ammissibili
A) Di quali tipi di aiuti si tratta?
0 aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;
0 aiuti per servizi di supporto all’innovazione.
B) Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo
0 consulenza gestionale:
0 assistenza tecnologica:
0 servizi di trasferimento di tecnologia:
0 formazione:
0 consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
0 consulenza sull’uso delle norme:
C) Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:
0 locali per ufficio:
0 banche dati:
0 biblioteche tecniche:
0 ricerche di mercato:
0 utilizzazione di laboratori:
0 etichettatura di qualità:
0 test e certificazione:
4.6.3 Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro
Se i prestatori di servizi sono enti senza scopo di lucro, l’aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, come la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine ragionevole).
A) L’aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all’integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l’aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.
4.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI)
4.7.1 Condizioni generali
A) Da dove proviene il personale altamente qualificato ?
0 organismi di ricerca
0 grandi imprese
Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra.
B) Si prega di confermare che:
0 il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;
0 il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria.
Precisare qual è la nuova funzione:
0 il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;
0 esso si occupa di RSI nell’ambito della PME che riceve l’aiuto.
4.7.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Specificare quali sono i costi ammissibili:
0 i costi di personale relativi all’utilizzazione e all’assunzione temporanea del personale altamente qualificato:
0 l’indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:
B) 0 Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall’esperto, senza ricorrere all’esperto interno dell’impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell’aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
C) Indicare l’intensità massima di aiuto in % : ………………………………………….
4.8 Aiuti ai poli di innovazione
4.8.1 Condizioni generali
A) Di quali tipi di aiuti si tratta?
0 aiuti all’investimento;
0 aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli
B) Si prega di confermare che:
0 l’aiuto è concesso esclusivamente alle persone giuridiche che gestiscono il polo di innovazione;
0 i beneficiari sono incaricati di gestire la partecipazione e l’accesso ai locali, impianti e attività del polo.
Fornire informazioni dettagliate.
0 l’accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.
C) I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?
0 sì 0 no
In caso affermativo, illustrare come.
In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la sezione 3.1 della disciplina RSI).
D) Allegare un’analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.
4.8.2 Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l’animazione dei poli
A) Quali tipi di investimenti vengono realizzati?
0 per la creazione di poli di innovazione
0 per l’ampliamento di poli di innovazione
0 per l’animazione di poli di innovazione.
B) L’aiuto è destinato a quali tipi di strutture?
0 locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
0 infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
0 infrastrutture di rete a banda larga.
C) Specificare quali sono i costi ammissibili:
0 costi relativi agli investimenti in terreni:
0 edifici:
0 macchinari
0 impianti
D) Precisare l’intensità di base dell’aiuto in % : ……..
Se del caso, qual è l’intensità massima per le regioni che rientrano nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE
- per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media del PIL pro-capite nell’UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro-capite più elevato e, fino al 1° gennaio 2011, per le regioni a effetto statistico :
- per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 60% del PIL pro-capite medio nell’UE a 25 ;
- per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 45% del PIL pro-capite medio nell’UE a 25 ;
Se del caso, indicare l’intensità massima per le regioni ad effetto statistico che rientrano nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE dal 1° gennaio 2011 :
E) Al beneficiario è applicata una maggiorazione?
0 sì 0 no
In caso affermativo, precisare:
• Viene applicata una maggiorazione per le PMI?
0 sì 0 no
Specificare il livello della maggiorazione per le piccole imprese :
Specificare il livello della maggiorazione per le medie imprese :
• Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche?
0 sì 0 no
In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche:
- se il loro PIL pro-capite scende al di sotto del 75% del PIL pro-capite dell’UE a 25 :
- le altre regioni più periferiche :
4.8.3 Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli
A) Durata dell’aiuto: …………… anni
Se l’aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata .
B) L’aiuto è decrescente
0 sì 0 no
C) Specificare quali sono i costi ammissibili:
0 marketing per attirare nuove imprese nel polo;
0 gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
0 organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.
D) Intensità di aiuto:
- aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) ;
- aiuti non decrescenti :
5. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL’AIUTO
Condizione generale
Confermare che nel concedere aiuti nel quadro del regime notificato ci si assicurerà che l’attività di RSI non era già avviata prima che i beneficiari avessero presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali:
0 sì
Spiegare come sarà verificato il rispetto di tale condizione..
Se si tratta di aiuti destinati a progetti di grandi imprese, aiuti alle PMI di importo superiore a 7,5 milioni di EUR, aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d’innovazione, confermare che l’effetto d’incentivazione sarà valutato utilizzando almeno uno degli indicatori seguenti:
0 aumento delle dimensioni del progetto;
0 aumento della portata;
0 aumento del ritmo;
0 aumento dell’importo totale della spesa di RSI;
0 altri:
Spiegare nei dettagli come verrà compiuta la valutazione di cui sopra.
6. CUMULO
A) L’aiuto concesso nel quadro del regime notificato è cumulabile con altri aiuti ?
0 sì 0 no
B) In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato.
C) Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro del regime notificato.
7. NORME SPECIALI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA
A) Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all’allegato I del trattato CE?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.
B) In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:
- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrarlo.
- prima dell’inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa? E Tali informazioni contengono la data approssimativa dei risultati attesi e l’indirizzo della loro pubblicazione su Internet e precisano che i risultati saranno disponibili gratuitamente?
0 sì 0 no
In caso affermativo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l’indirizzo Internet:
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni? E confermate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrarlo.
- gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un’impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrarlo.
Se a tutte e quattro le domande della sezione B è stata data risposta affermativa, può essere consentita un’intensità di aiuto del 100%. Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina RSI.
C) Indicare l’intensità complessiva di aiuto in %:
D) Cooperazione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell’articolo 29 del regolamento E/O l’aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento ?
0 sì 0 no
Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina RSI.
8. RELAZIONI E MONITORAGGIO
8.1 Relazioni annuali
Si noti che ai sensi della disciplina RSI lascia impregiudicato l’obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 .
A) Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull’esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti :
- nome del beneficiario;
- importo dell’aiuto per beneficiario;
- intensità di aiuto;
- settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.
0 sì
B) Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, ci impegniamo a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell’effetto d’incentivazione .
0 sì
8.2 Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti
A) Ci impegniamo a pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi:
0 sì
Indicare l’indirizzo Internet:
B) Confermare che regime non sarà applicato prima della pubblicazione su Internet delle informazioni di cui sopra (lettera A).
0 sì
8.3 Schede informative, monitoraggio
A) Ci impegniamo, ogni qualvolta sia concesso un aiuto alla RSI in base a regimi di aiuti non soggetti all’obbligo di notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro , a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto da parte dell’autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all’allegato alla disciplina RSI.
0 sì
B) Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell’intensità di aiuto massima autorizzabile.
0 sì
C) Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui alla lettera B per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.
0 sì
D) Ci impegniamo a presentare le registrazioni di cui alla lettera B su richiesta della Commissione.
0 sì
9. ALTRE INFORMAZIONI
Vogliate fornire in questa sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
(b) La scheda di informazioni supplementari 6.B è sostituita dalla seguente:
”
Parte III.6.b
Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: Aiuti individuali
La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (“disciplina RSI”) . Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a PMI non coperti da un regolamento di esenzione per categoria o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l’obbligo di notificazione individuale. La scheda è utilizzabile anche per gli aiuti individuali per la produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.
1. CARATTERISCHE ESSENZIALI DELLA MISURA NOTIFICATA 63
2. ORGANISMI DI RICERCA E INTERMEDIARI DELL’INNOVAZIONE
INTESI QUALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO 66
2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche 66
2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche 67
3. AIUTI DI STATO INDIRETTI ACCORDATI A IMPRESE ATTRAVERSO
ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA FINANZIATI CON RISORSE
PUBBLICHE 68
3.1 Attività di ricerca per conto di imprese 68
3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca 69
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87,
PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE 71
4.1 Condizioni generali (cumulative) 71
4.2 Descrizione del progetto 72
5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87,
PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE 73
5.1 Aiuti a favore di progetti di R&S 73
5.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica 78
5.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI 79
5.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese) 80
5.5 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi 81
5.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di
supporto all’innovazione (per PMI) 83
5.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI) 86
5.8 Aiuti ai poli di innovazione 87
6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL’AIUTO 92
6.1 Condizione generale 92
6.2 Valutazione dell’effetto di incentivazione 92
7. CRITERI CHE DETERMINANO LA NECESSITÀ DI UN ESAME
DETTAGLIATO 96
7.1 Progetti e studi di fattibilità, 96
7.2 Aiuti all’innovazione del processo e dell’organizzazione nei servizi e aiuti
ai poli d’innovazione. 97
8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI AI FINI DI UN ESAME DETTAGLIATO 98
8.1 Osservazioni generali 98
8.2 Imperfezioni del mercato 98
8.3 Strumento adeguato 100
8.4 Effetto di incentivazione e analisi dell’aiuto 100
8.5 Proporzionalità dell’aiuto 101
8.6 Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi 101
9. CUMULO 105
10. NORME SPECIALI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA 106
11. RELAZIONI E MONITORAGGIO 109
11.1 Relazioni annuali 109
11.2 Schede informative, monitoraggio 109
12. ALTRE INFORMAZIONI 110
1. CARATTERISCHE ESSENZIALI DELLA MISURA NOTIFICATA
Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. In particolare, si noti che la sezione 8 va compilata solo se la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato, ossia solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 7. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.
A) L’aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 4 (“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE”) della scheda di informazioni complementari. Compilare inoltre la sezione 11 (“Relazioni e monitoraggio”).
B) In caso negativo, precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 5 (“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE”) della scheda di informazioni complementari.
0 Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la sezione 5.1;
0 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la sezione 5.2;
0 Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la sezione 5.3;
0 Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la sezione 5.4;
0 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, compilare la sezione 5.5;
0 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, compilare la sezione 5.6;
0 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la sezione 5.7;
0 Aiuti ai poli d’innovazione, compilare la sezione 5.8.
Si prega inoltre di compilare: la sezione 6 “Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto”) per la verifica dell’effetto di incentivazione, la sezione 7 (“Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato”) per la verifica della necessità di assoggettare l’aiuto notificato ad un esame dettagliato di cui alla sezione 8 (“Informazioni complementari per un esame dettagliato”) e la sezione 11 (“Relazioni e monitoraggio”).
C) Dell’aiuto beneficiano anche organismi di ricerca / intermediari dell’innovazione?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 2 e/o la sezione 3 (“Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione” e “Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche”) della scheda di informazioni complementari.
D) L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 9 (”Cumulo”) della scheda di informazioni complementari.
E) Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all’allegato I del trattato CE?
0 sì 0 no
In caso affermativo, compilare la sezione 10 (”Domande specifiche per l’agricoltura e la pesca”) della scheda di informazioni complementari.
F) Se l’aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:
G) Se vengono applicati un aiuto specifico / una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che l’impresa beneficiaria risponde alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria .
0 sì
Si prega di fornire informazioni e prove in proposito:
H) Qualora nel quadro degli aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d’appalto .
0 sì 0 no
In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un’impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.
I) Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica.
J) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.
2. ORGANISMI DI RICERCA E INTERMEDIARI DELL’INNOVAZIONE INTESI QUALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO
Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell’innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.
2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche
A) L’organismo di ricerca o l’intermediario dell’innovazione senza scopo di lucro svolge un’attività economica (ossia offre beni e/o servizi su un mercato)?
0 sì 0 no
In caso affermativo, descrivere tale attività:
B) Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica , è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, specificare.
In caso di risposta affermativa, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se la risposta è negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.
2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche
A) Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:
- il finanziamento statale è stato integralmente trasmesso al destinatario finale dall’organismo di ricerca o dall’intermediario dell’innovazione senza scopo di lucro (che svolge attività economiche);
E
- all’intermediario non è stato concesso alcun vantaggio?
0 sì 0 no
Si prega di fornire informazioni e prove:
Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.
3. AIUTI DI STATO INDIRETTI ACCORDATI A IMPRESE ATTRAVERSO ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE
Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell’innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.
3.1 Attività di ricerca per conto di imprese
A) Il progetto beneficiario è realizzato da organismi di ricerca per conto di imprese?
0 sì 0 no
B) In caso affermativo, l’organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?
- l’agente riceve una remunerazione appropriata per il suo servizio
0 sì 0 no
E
- i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati
0 sì 0 no
Fornire informazioni dettagliate.
C) Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?
0 sì 0 no
In assenza di prezzo di mercato, l’organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?
0 sì 0 no
Fornire informazioni dettagliate.
Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all’impresa attraverso l’organismo di ricerca.
3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca
A) Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?
0 sì 0 no
In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione.
B) In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?
0 sì 0 no
I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di RS ?
0 sì 0 no
Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da essi svolta nell’ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?
0 sì 0 no
Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso).
C) Se a nessuna delle domande della sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione .
Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.
Se a nessuna delle domande della sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l’intero valore del contributo dato al progetto dall’organismo pubblico di ricerca.
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE
Gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
4.1 Condizioni generali (cumulative)
A) Si prega di confermare che:
0 il progetto contribuisce in maniera concreta, chiara e identificabile all’interesse comunitario ; E
0 il vantaggio conseguito dall’obiettivo del progetto non è limitato allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma si estende all’intera Comunità ; E
0 il progetto rappresentare un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari.
Si prega di fornire informazioni e prove:
B) Precisare gli effetti positivi dell’aiuto:
0 importanti ricadute positive per la società
0 contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto internazionale;
0 creazione di nuovi mercati;
0 sviluppo di nuove tecnologie
0 altri effetti positivi.
Si prega di illustrare ciascuno degli effetti positivi dell’aiuto indicati.
C) Illustrare le modalità di esecuzione del progetto (compresi i partecipanti e gli obiettivi) :
D) Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che l’aiuto è necessario per conseguire l’obiettivo definito di interesse comune E costituisce un incentivo per l’esecuzione del progetto :
E) Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato.
F) Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità .
4.2 Descrizione del progetto
Descrivere dettagliatamente il progetto. A titolo orientativo si veda la sezione 5.1 della presente scheda di informazioni complementari.
5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE
Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.
5.1 Aiuti a favore di progetti di R&S
5.1.1. Categorie di ricerca
A) Indicare quali stadi di ricerca sono finanziati nel quadro della misura notificata:
0 ricerca fondamentale;
0 ricerca industriale
0 sviluppo sperimentale
B) Se i progetti di R&S si estendono a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.
5.1.2 Costi ammissibili
Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S . Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo.
Ricerca fondamentale Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Costi di personale
Costo di strumenti e attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
Altri costi di esercizio
5.1.3 Intensità di aiuto e maggiorazioni
L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione .
A) Intensità di base (senza maggiorazioni)
Ricerca fondamentale Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Intensità massima di aiuto
B) Maggiorazioni:
Nel quadro della misura notificata si applicano maggiorazioni?
0 sì 0 no
In caso affermativo, di che tipo:
• Viene applicata una maggiorazione per PMI?
0 sì 0 no
Specificare il livello della maggiorazione .
• Nel quadro della misura notificata viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?
0 sì 0 no
i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
0 nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
E
0 il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.
Specificare il livello della maggiorazione .
ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:
0 l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili;
E
0 l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
Specificare il livello della maggiorazione . ….………………………
iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):
0 convegni tecnici o scientifici;
0 pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;
0 inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);
0 divulgazione tramite software gratuito od open source.
Specificare il livello della maggiorazione . ..………..………………………
C) Indicare l’intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro della misura notificata (comprese le maggiorazioni) in %: ……………………………………
5.1.4 Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili
A) L’aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?
0 sì 0 no
B) L’aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo ?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare l’intensità di aiuto dell’anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo :
Specificare inoltre in base a quale regime di aiuti autorizzato è concesso l’aiuto e illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata per determinare l’equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili.
C) Se l’aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell’anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?
Se il livello dell’anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla sezione 5.1.5 della disciplina RSI, si prega di
- comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s’intende per esito positivo delle attività di ricerca;
E
- confermare che:
0 la misura prevede che, in caso di esito positivo, l’anticipo sarà rimborsato a un tasso d’interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ;
0 in caso di successo superiore all’esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell’importo dell’anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;
0 in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.
5.1.5 Clausola di allineamento
A) Nella misura notificata è prevista la clausola di allineamento?
0 sì 0 no
In caso affermativo potrebbero essere autorizzate intensità superiori a quelle ammesse di norma.
In caso affermativo si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti), o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologie.
Esistono effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrarlo.
Fornire informazioni sufficienti per permettere alla Commissione di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo.
5.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica
5.2.1 Condizioni generali
Si tratta di studi preliminari ad attività di :
0 ricerca industriale
0 sviluppo sperimentale
5.2.2 Intensità degli aiuti
Indicare l’intensità massima di aiuto in % : .…………………………….
L’intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.
5.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI
5.3.1 Condizioni
L’aiuto riguarda quale stadio della ricerca ?
0 ricerca fondamentale;
0 ricerca industriale
0 sviluppo sperimentale
5.3.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo.
0 costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione,
0 costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni,
0 costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione
B) Indicare l’intensità massima di aiuto in % : ……………………………..
5.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese)
Si prega di confermare che:
A) 0 il beneficiario è una piccola impresa secondo la definizione della legislazione comunitaria , esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell’aiuto
Si prega di fornire informazioni e prove:
B) 0 il beneficiario è un’impresa innovatrice.
Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da
0 una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
O
0 prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una “start-up” senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.
Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.
C) Precisare l’importo massimo dell’aiuto erogabile nel quadro della misura notificata :
D) Si prega di confermare che:
0 il beneficiario non ha ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruirà dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice
E) L’impresa beneficia di un cumulo di aiuti?
0 sì 0 no
In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (sezione 5.4 della disciplina RSI).
5.5 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi
5.5.1 Condizioni generali
A) La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi ?
0 l’innovazione dei processi nei servizi;
0 l’innovazione dell’organizzazione nei servizi.
Descrivere in modo particolareggiato l’innovazione (dei processi o dell’organizzazione) :
B) Si prega di confermare che:
0 l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ottica di modificare l’organizzazione;
0 l’innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
0 il progetto sovvenzionato porta all’elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
0 l’innovazione dei processi o dell’organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato nella Comunità;
0 il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione comporta un grado di rischio evidente;
0 le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.
5.5.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo.
Costi ammissibili
spese di personale
costo di strumenti e attrezzature
costi dei fabbricati e dei terreni
costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato
spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
altri costi di esercizio
B) Indicare l’intensità massima di aiuto in % : ……………………
L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.
5.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione (per PMI)
5.6.1 Condizioni generali
A) Indicare l’importo massimo dell’aiuto (non superiore a 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni):
B) Si prega di confermare che:
0 se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l’aiuto non copre più del 75% dei costi ammissibili;
0 il beneficiario utilizza l’aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.
5.6.2 Costi ammissibili
A) Di quali tipi di aiuti si tratta?
0 aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;
0 aiuti per servizi di supporto all’innovazione.
B) Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo
0 consulenza gestionale:
0 assistenza tecnologica:
0 servizi di trasferimento di tecnologia:
0 formazione:
0 consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:
0 consulenza sull’uso delle norme:
C) Se si tratta di aiuti per servizi di supporto all’innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo
0 locali per ufficio:
0 banche dati:
0 biblioteche tecniche:
0 ricerche di mercato:
0 utilizzazione di laboratori:
0 etichettatura di qualità:
0 test e certificazione:
5.6.3 Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro
Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l’aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
A) L’aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all’integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l’aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.
5.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI)
5.7.1 Condizioni generali
A) Da dove proviene il personale altamente qualificato ?
0 organismi di ricerca
0 grandi imprese
Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra.
B) Si prega di confermare che:
0 il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;
0 il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria.
Precisare qual è la nuova funzione:
0 il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;
0 esso si occupa di RSI nell’ambito della PME che riceve l’aiuto.
5.7.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto
A) Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:
0 i costi di personale relativi all’utilizzazione e all’assunzione temporanea del personale altamente qualificato:
0 indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:
B) 0 Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall’esperto, senza ricorrere all’esperto interno dell’impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell’aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
C) Indicare l’intensità massima di aiuto in % : ……………………
5.8 Aiuti ai poli di innovazione
5.8.1 Condizioni generali
A) Di quali tipi di aiuti si tratta?
0 aiuti all’investimento;
0 aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli
B) Si prega di confermare che:
0 l’aiuto è concesso esclusivamente alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione;
0 il beneficiario è incaricato di gestire la partecipazione e l’accesso ai locali, impianti e attività del polo.
Fornire informazioni dettagliate.
0 l’accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.
C) I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?
0 sì 0 no
In caso affermativo, illustrare come.
In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la sezione 3.1 della disciplina RSI).
D) Allegare un’analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.
5.8.2 Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l’animazione dei poli
A) Quali tipi di investimenti vengono realizzati?
0 per la creazione di poli di innovazione
0 per l’ampliamento di poli di innovazione
0 per l’animazione di poli di innovazione.
B) L’aiuto è destinato a quali tipi di strutture?
0 locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
0 infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
0 infrastrutture di rete a banda larga.
C) Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:
0 costi relativi agli investimenti in terreni:
0 edifici:
0 macchinari
0 impianti
D) Precisare l’intensità di base dell’aiuto in % : ……..
E) Al beneficiario è applicata una maggiorazione?
0 sì 0 no
In caso affermativo, precisare:
• Viene applicata una maggiorazione per le PMI?
0 sì 0 no
Specificare il livello della maggiorazione . ..………..………………
• Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche
0 sì 0 no
In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche:
5.8.3 Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli
A) Durata dell’aiuto: …………… anni
Se l’aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata .
B) L’aiuto è decrescente
0 sì 0 no
C) Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:
0 marketing per attirare nuove imprese nel polo;
0 gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
0 organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.
D) Intensità di aiuto :
- aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) ;
- aiuti non decrescenti :
6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL’AIUTO
6.1 Condizione generale
A) L’attività di RSI era già stata avviata prima che il beneficiario avesse presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali ?
0 sì 0 no
In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.
B) In caso negativo, indicare le date:
- l’attività di RSI è iniziata il:
- il beneficiario ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali il:
Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.
6.2 Valutazione dell’effetto di incentivazione
Se l’aiuto è concesso per:
- l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi;
- poli di innovazione
- progetti di R&S di grandi imprese;
- studi di fattibilità di grandi imprese;
- progetti di R&S di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro;
- studi di fattibilità di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro,
la Commissione esigerà che l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive.
Negli altri casi, la Commissione ritiene che l’effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d’aiuto.
6.2.1 Condizioni generali
Se occorre dimostrare l’effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno date per ciascuna di esse.
Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di RSI, la Commissione richiede una valutazione per le categorie di ricerca per cui considera che l’effetto di incentivazione non sia automaticamente presente.
Si prega di compilare la seguente sezione sulla valutazione dell’incremento dell’attività di RSI tratteggiando un’analisi comparativa di una situazione senza aiuti e della situazione con gli aiuti previsti.
6.2.2 Criteri
A) Si avrà un aumento delle dimensioni del progetto?
0 sì 0 no
In caso affermativo, che tipo di aumento?
0 aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti);
0 aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
0 altri tipi di aumento:
Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:
B) Si avrà un aumento della portata del progetto?
0 sì 0 no
In caso affermativo, che tipo di aumento?
0 aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;
0 un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato
0 altri tipi di aumento:
Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:
C) Si avrà un aumento del ritmo del progetto?
0 sì 0 no
In caso affermativo, dimostrare che il progetto verrà portato a termine più rapidamente con l