La Commissione Europea infligge ai produttori di tubi marini ammende per 131 milioni di euro per un cartello di ripartizione del mercato e di fissazione dei prezzi
28th gennaio 2009
Il commissario responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha osservato: “Per vent’anni il cartello in questione ha determinato una maggiorazione dei prezzi pagati dai consumatori per le forniture di greggio. Non tollererò l’esistenza di cartelli illegali e continuerò a infliggere severe ammende alle aziende colpevoli di questo tipo di pratiche gravemente scorrette".
L’indagine della Commissione è stata avviata in seguito a una richiesta di immunità presentata da Yokohama a norma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 (vedi IP/06/1705 e MEMO/06/469). La Commissione ha svolto accertamenti a sorpresa, in coordinamento con varie altre autorità competenti, nel maggio 2007 (vedi MEMO/07/163). Per la prima volta, ha anche svolto un accertamento in un’abitazione privata a norma dell’articolo 21 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio.
Tra il 1986 e il 2007, i produttori di tubi marini hanno costituito un cartello di dimensioni mondiali. Il mercato europeo del prodotto in questione aveva un valore medio annuo di 32 milioni di euro nel periodo 2004-2006. Bridgestone, Yokohama, Dunlop Oil & Marine, Trelleborg, Parker ITR e Manuli si incontravano periodicamente per fissare i prezzi e scambiarsi informazioni sensibili relative al mercato. Le riunioni si sono tenute in diverse località europee, dell’Asia orientale e degli Stati Uniti. Le aziende partecipanti al cartello definivano determinati mercati come loro "mercati privati" e avevano concordato un documento di una decina di pagine contenente "regole di cartello" dettagliate per limitare il loro comportamento sul mercato.
Ammende
Il cartello costituisce un’infrazione particolarmente grave alle norme antitrust contenute nel trattato CE. Nel fissare gli importi delle ammende, la Commissione ha tenuto conto dell’incidenza del cartello sulle vendite delle diverse società coinvolte, della loro quota di mercato complessiva e dell’estensione geografica degli accordi di cartello. Le ammende inflitte a Bridgestone e Parker ITR sono state maggiorate del 30% in quanto le due aziende hanno svolto un ruolo di capofila del cartello. Yokohama è stata la prima società a manifestarsi presentando informazioni relative al cartello a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006 e, pertanto, ha ottenuto l’immunità completa dalle ammende. Conformemente al programma di trattamento favorevole della Commissione, la collaborazione offerta da Manuli all’indagine è stata inoltre ricompensata con una riduzione del 30% dell’ammenda comminata all’azienda.
Nel presente caso le ammende sono state calcolate in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (vedi IP/06/857 e MEMO/06/256), in vigore al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, avvenuta nel maggio 2008 (vedi MEMO/08/284).
Azioni di risarcimento del danno
Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte che il regolamento n. 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nelle cause dinanzi ai tribunali nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione, l’importo del risarcimento non deve necessariamente essere ridotto per tenerne conto. La Commissione ha pubblicato un Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno da violazione delle norme antitrust comunitarie (vedi IP/08/515 e MEMO/08/216). Ulteriori informazioni, tra cui una sintesi per i cittadini del Libro bianco, sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html
Per ulteriori informazioni sull’azione della Commissione contro i cartelli, vedi MEMO/09/32.