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Provvedimenti. Concentrazioni: la Commissione dichiara incompatibili con il diritto UE una parte delle condizioni imposte dalla Spagna a Enel e Acciona per acquisire Endesa e ne richiede la revoca

10th Dicembre 2007

Concentrazioni: la Commissione dichiara incompatibili con il diritto UE una parte delle condizioni imposte dalla Spagna a Enel e Acciona per acquisire Endesa e ne richiede la revoca
La Commissione ha deciso che la Spagna ha violato l’articolo 21 del regolamento UE sulle concentrazioni in quanto alcune condizioni imposte ad Enel e Acciona per l’acquisizione di Endesa sono incompatibili con il diritto CE e ne ha richiesto la revoca entro il 10 gennaio 2008. In particolare le condizioni incompatibili riguardano: a) l’obbligo di mantenere Endesa come società indipendente, incluso il marchio e il centro decisionale della società in Spagna, b) un limite alla percentuale di servizio del debito di Endesa, c) un limite rispetto alla politica di distribuzione dei dividendi di Endesa, d) l’obbligo per talune attività di produzione di Endesa di acquistare determinati quantitativi di carbone nazionale e e) l’obbligo di mantenere le attività dei sistemi insulare e non continentale di elettricità nell’ambito del gruppo Endesa. Tali condizioni sono state imposte dalla Commissione nazionale per l’energia (CNE) con decisione del 4 luglio 2007 e sono state parzialmente modificate dal Ministero dell’Industria il 19 ottobre 2007.
In base ai poteri conferitegli dal Regio decreto spagnolo 4/2006, la CNE il 4 luglio 2007 ha deciso di sottoporre l’acquisizione da parte di Enel Energy Europe S.r.l. (Italia) e Acciona SA della società spagnola Endesa SA ad una serie di condizioni. Dette condizioni che in seguito a un ricorso presentato da Enel e Acciona, sono state parzialmente modificate dal Ministero spagnolo dell’Industria, Turismo e Commercio il 19 ottobre, erano state adottate senza previa notificazione o autorizzazione della Commissione.

Al termine di una prima valutazione, il 21 settembre 2007 la Commissione ha informato la Spagna che aveva concluso in via preliminare che alcune di dette condizioni violavano le norme del trattato CE sulla libera circolazione dei capitali (articolo 56) e sulla libertà di stabilimento (articolo 43) e che una di dette condizioni violava inoltre le regole sulla libera circolazione delle merci (articoli 28 e 29 del trattato CE) interferendo con la competenza esclusiva della Commissione di decidere in caso di concentrazione di dimensione comunitaria.

Il 22 ottobre la Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità spagnole alla sua valutazione preliminare.

Dopo aver esaminato sia la risposta della Spagna che le modifiche apportate dal Ministero spagnolo dell’Industria, Turismo e Commercio, la Commissione ha concluso che alcune delle condizioni tuttora violano l’articolo 21 del regolamento UE sulle concentrazioni e sono incompatibili con le regole sulla libera circolazione dei capitali, la libertà di stabilimento e la libera circolazione delle merci. Le condizioni, quali modificate, e oggetto della decisione odierna sono, a grandi linee, comparabili a un numero di condizioni imposte nel caso di E.ON/Endesa e la valutazione della Commissione è peraltro coerente con l’approccio da essa adottato nelle decisioni del 26 settembre e del 20 dicembre 2006 in quel caso (cfr. IP/06/1265 e IP/06/1853).

Antefatti

In base all’articolo 21 del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione ha competenza esclusiva per valutare l’incidenza delle concentrazioni sulla concorrenza. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria. Inoltre gli Stati membri non possono adottare misure che potrebbero proibire (de jure o de facto) siffatte concentrazioni a meno che le misure in questione:

tutelino interessi diversi dalla concorrenza e
siano necessarie e proporzionate a tutelare interessi compatibili con tutti gli aspetti del diritto comunitario.
In base al regolamento sulle concentrazioni sono considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi d’informazione e le norme prudenziali, ma provvedimenti nazionali specificamente adottati per tali motivi devono comunque essere proporzionati e pienamente compatibili con tutti gli aspetti del diritto comunitario.

Il 5 luglio 2007 la Commissione ha approvato in base al regolamento UE sulle concentrazioni l’acquisizione del controllo congiunto di Endesa da parte di Enel e di Acciona (cfr. IP/07/1023) in quanto l’operazione non impedirebbe in maniera significativa l’effettiva concorrenza nel SEE o in una parte sostanziale di esso.

Ulteriori informazioni sul caso figurano nel sito:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m93.html#m_4685

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