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Provvedimenti. Rassegna dei leading cases Ce sull’abuso di posizione dominante

22nd Febbraio 2007

Sommario: 1) rilevanza del diritto comunitario 2) Mercato rilevante: mercato geografico e prodotto 3) Nozione di posizione dominante 4) Monopolio attribuito dalla legge 5) Barriere legali/amministrative che consolidano la posizione dominante 6) Criteri di determinazione della posizione dominante diversi dalla legge 7) Differenza tra monopolio oligopolio e posizione dominante 8 ) Sfruttamento della posizione abusiva

1) RILEVANZA DIRITTO COMUNITARIO

CASO ALSATEL CAUSA 247/86 PUNTO 11

Rientra così nella sfera del diritto comunitario qualsiasi intesa o qualsiasi pratica che possa influire, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambio fra gli Stati membri ed ostacolare in tal modo la compenetrazione economica voluta dal trattato .

2) MERCATO RILEVANTE: MERCATO GEOGRAFICO E PRODOTTO

CASO PORTO DI GENOVA CAUSA C-170/90 PUNTO 15

15 Quanto alla delimitazione del mercato di cui è causa, dal provvedimento di rinvio risulta che detto mercato è quello dell’ organizzazione per conto terzi e dell’ esecuzione delle operazioni portuali relative all’ ordinario trasporto merci nel porto di Genova. Tenuto conto in particolare del volume del traffico in tale porto e della sua rilevanza rispetto al complesso delle attività d’ importazione ed esportazione marittime nello Stato membro interessato, si deve ravvisare in questo mercato una parte sostanziale del mercato comune.

3) NOZIONE DI POSIZIONE DOMINANTE

CASO UNITED BRANDS CAUSA 27/76 PUNTO 65

LA POSIZIONE DOMINANTE CONTEMPLATA DA DETTO ARTICOLO CORRISPONDE AD UNA POSIZIONE DI POTENZA ECONOMICA GRAZIE ALLA QUALE L ‘ IMPRESA CHE LA DETIENE E IN GRADO DI OSTACOLARE LA PERSISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO IN QUESTIONE , ED HA LA POSSIBILITA DI TENERE COMPORTAMENTI ALQUANTO INDIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI CONCORRENTI , DEI CLIENTI E , IN ULTIMA ANALISI , DEI CONSUMATORI ;

CASO HOFFMANN-LAROCHE CAUSA 85/76 PUNTO 38 e CASO MICHELIN CAUSA3 22/81 PUNTO 30

SITUAZIONE DI POTENZA ECONOMICA GRAZIE ALLA QUALE L ‘ IMPRESA CHE LA DETIENE E IN GRADO DI OSTACOLARE LA PERSISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO DI CUI TRATTASI ED HA LA POSSIBILITA DI TENERE COMPORTAMENTI ALQUANTO INDIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI SUOI CONCORRENTI , DEI SUOI CLIENTI E , IN ULTIMA ANALISI , DEI CONSUMATORI ;

4) MONOPOLIO ATTRIBUITO DALLA LEGGE

CASO HOFNER CAUSA C-41/90 PUNTO 26-28-29-30

26 Se è vero che l’ art. 86 si rivolge alle imprese e che, nei limiti previsti dall’ art. 90, n. 2, può essere applicato alle imprese pubbliche o che dispongono di diritti speciali o esclusivi, è altrettanto vero che il Trattato obbliga gli Stati membri ad astenersi dall’ emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace tale norma (v. sentenza 16 novembre 1977, Inno, punti 31 e 32 della motivazione, causa 13/77, Racc. pag. 2115). L’ art. 90, n. 1, vieta, infatti, agli Stati membri di emanare o mantenere in vigore nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi provvedimenti contrari alle norme del Trattato, in particolare agli artt. da 85 a 94 inclusi.

28A questo proposito, si deve ricordare, in primo luogo, che una impresa che beneficia di un monopolio di legge può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi dell’ art. 86 del Trattato (v. sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, punto 16 della motivazione, causa 311/84, Racc. pag. 3261) e che il territorio di uno Stato membro sul quale questo monopolio si estende può costituire parte sostanziale del mercato comune (v. sentenza 9 novembre 1983, Michelin, punto 28 della motivazione, causa 322/81, Racc. pag. 3461).

29 Occorre precisare, in secondo luogo, che il semplice fatto di creare una siffatta posizione dominante mediante l’ attribuzione di un diritto esclusivo ai sensi dell’ art. 90, n. 1, non è, in quanto tale, incompatibile con l’ art. 86 del Trattato (v. sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, già citata, punto 17 della motivazione). Uno Stato membro viola, infatti, i divieti contenuti in queste due disposizioni solo quando l’ impresa considerata è indotta, con il semplice esercizio del diritto esclusivo conferitole, a sfruttare la sua posizione dominante in modo abusivo.

30 Secondo l’ art. 86, seconda frase, lett. b), del Trattato, una siffatta pratica abusiva può, in particolare, consistere in una limitazione della prestazione, a danno dei richiedenti del servizio considerato.

CASO CBEM CAUSA 311/84 PUNTO 18 (ANCHE PUNTO 16)

18 L ‘ ART . 86 DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA ALL ‘ IMPRESA CHE DETENGA UNA POSIZIONE DOMINANTE SU UN DETERMINATO MERCATO , ANCHE QUALORA DETTA POSIZIONE SIA DOVUTA NON GIA ALL ‘ ATTIVITA DELL ‘ IMPRESA STESSA , BENSI AL FATTO CHE , A CAUSA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI , NON PUO ESSERVI CONCORRENZA SU DETTO MERCATO OPPURE PUO ESSERVENE UNICAMENTE UNA ESTREMAMENTE LIMITATA .

5) BARRIERE LEGALI/AMMINISTRATIVE CHE CONSOLIDANO LA POSIZINE DOMINANTE

CASO ITALIA C. COMMISSIONE(BRITISH TELECOM) CAUSA 41/83, PUNTI 21-22

LA RICORRENTE AFFERMA CHE , IN FORZA DELL ‘ ART . 222 DEL TRATTATO , AI SENSI DEL QUALE QUEST ‘ ULTIMO ‘ LASCIA DEL TUTTO IMPREGIUDICATO IL REGIME DI PROPRIETA ESISTENTE NEGLI STATI MEMBRI ‘ , GLI STATI MEMBRI SONO LIBERI DI DETERMINARE NEL LORO ORDINAMENTO INTERNO LE ATTIVITA RISERVATE AL SETTORE PUBBLICO E DI ISTITUIRE MONOPOLI NAZIONALI . COSI IL BT HA IL DIRITTO DI TUTELARE IL PROPRIO MONOPOLIO IMPEDENDO L ‘ ATTIVITA DI AGENZIE PRIVATE CHE INTENDONO FORNIRE SERVIZI DI COMPETENZA DI QUESTO MONOPOLIO .(…).

22 RISULTA DAGLI ATTI CHE SE IL BT DETIENE IL MONOPOLIO LEGALE CONSISTENTE , FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI , NEL GESTIRE LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL METTERLE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI , ESSO NON DETIENE IL MONOPOLIO IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI ANNESSI , COME QUELLO DELLA RITRASMISSIONE DEI MESSAGGI PER CONTO TERZI . VA OSSERVATO AD OGNI MODO CHE I REGOLAMENTI ADOTTATI DAL BT NON HANNO LO SCOPO DI FAR SCOMPARIRE LE AGENZIE PRIVATE CREATE IN VIOLAZIONE DEL SUO MONOPOLIO , MA SONO VOLTI UNICAMENTE A MODIFICARE LE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI QUESTE AGENZIE ESERCITANO LA LORO ATTIVITA .

6) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DOMINANTE DIVERSI DALLA LEGGE

CASO HOFFMANN-LAROCHE CAUSA 85/76 PUNTO 48

COSTITUISCONO INDIZI VALIDI IL RAPPORTO TRA LE QUOTE DI MERCATO DETENUTE DALL ‘ IMPRESA INTERESSATA E QUELLE DETENUTE DAI SUOI CONCORRENTI , SPECIE QUELLI PIU IMPORTANTI , IL VANTAGGIO TECNOLOGICO CHE UN ‘ IMPRESA POSSIEDE RISPETTO AI SUOI CONCORRENTI , L ‘ ESISTENZA DI UNA RETE COMMERCIALE ESTREMAMENTE PERFEZIONATA , L ‘ ASSENZA DI CONCORRENZA POTENZIALE ; IL PRIMO FATTORE , IN QUANTO CONSENTE DI VALUTARE LA COMPETITIVITA DEI CONCORRENTI DELL’IMPRESA , IL SECONDO E IL TERZO IN QUANTO RAPPRESENTANO , DI PER SE , VANTAGGI TECNICI E COMMERCIALI , IL QUARTO POICHE E IL RISULTATO DELL ‘ ESISTENZA DI OSTACOLI PER L ‘ ENTRATA SUL MERCATO DI NUOVI CONCORRENTI

CASO TETRAPAK I CAUSA T-83/91 PUNTO 109: quota 90% è posizione dominante

Per quanto riguarda in primo luogo il settore asettico, dalle concordanti indicazioni fornite dalle parti risulta che la Tetra Pak deteneva, nell’ intera Comunità, durante il periodo di riferimento, il 90% circa dei mercati asettici sia delle macchine sia dei cartoni. E’ evidente che la detenzione di simili quote di mercato poneva la ricorrente in una posizione tale da renderla interlocutrice obbligata per le imprese di condizionamento e le garantiva l’ autonomia di comportamento tipica di un’ impresa in posizione dominante. Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto che simili quote di mercato costituissero di per se stesse, e in mancanza di circostanze eccezionali, la prova dell’ esistenza di una posizione dominante

CASO AKZO CAUSAC-62/86 PUNTO 60: quota 50% è indizio forte di posizione dominante

Sul tema delle quote di mercato, la Corte ha affermato (sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche, punto 41 della motivazione, causa 85/76, Racc. pag. 461) che quote molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’ esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50%, come quella accertata nel caso in esame.

7) DIFFERENZA TRA MONOPOLIO, OLIGOPOLIO E POSIZONE DOMINANTE

CASO HOFFMANN-LAROCHE CAUSA 85/76 PUNTO 39-40

39SIFFATTA POSIZIONE , A DIFFERENZA DI UNA SITUAZIONE DI MONOPOLIO O DI QUASI MONOPOLIO , NON ESCLUDE L ‘ ESISTENZA DI UNA CERTA CONCORRENZA , MA PONE LA DITTA CHE LA DETIENE IN GRADO , SE NON DI DECIDERE , ALMENO DI INFLUIRE NOTEVOLMENTE SUL MODO IN CUI SI SVOLGERA DETTA CONCORRENZA E , COMUNQUE , DI COMPORTARSI SOVENTE SENZA DOVERNE TENER CONTO E SENZA CHE , PER QUESTO , SIMILE CONDOTTA LE ARRECHI PREGIUDIZIO ;

LA POSIZIONE DOMINANTE VA PURE DISTINTA DAI PARALLELISMI DI COMPORTAMENTO TIPICI DELLE SITUAZIONI DI OLIGOPOLIO , IN QUANTO IN UN OLIGOPOLIO I COMPORTAMENTI S ‘ INFLUENZANO RECIPROCAMENTE , MENTRE IN CASO DI POSIZIONE DOMINANTE IL COMPORTAMENTO DELL ‘ IMPRESA CHE SI TROVA IN TALE POSIZIONE E , IN GRAN PARTE , DETERMINATO UNILATERALMENTE

8) SFRUTTAMENTO DELLA POSIZIONE ABUSIVA

CASO IRISH SUGAR CAUSA T-228/97 PUNTO 112 E CASO MICHELIN PUNTO 57

Ne consegue che, sebbene l’accertamento dell’esistenza di una posizione dominante di per sé non implichi alcuna contestazione a carico dell’impresa considerata, a quest’ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Del pari, sebbene l’esistenza di una posizione dominante non privi un’impresa che si trovi in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e la detta impresa abbia la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso

CASO CONTINENTAL CAN CAUSA 62/72 PUNTI 26-27,

26 E’ ALLA LUCE DELLE SUDDETTE CONSIDERAZIONI CHE VA INTERPRETATA LA CONDIZIONE POSTA DALL’ ART . 86, SECONDO CUI, PER ESSERE VIETATO, LO SFRUTTAMENTO DI POSIZIONE DOMINANTE DEV’ ESSERE STATO ATTUATO IN MODO ABUSIVO . QUESTO ARTICOLO ELENCA UN CERTO NUMERO DI PRATICHE ABUSIVE CH’ ESSO VIETA . SI TRATTA DI UNA ENUMERAZIONE ESEMPLIFICATIVA, NELLA QUALE NON SONO COMPRESI TUTTI I MODI DI SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE VIETATI DAL TRATTATO .

D’ ALTRA PARTE, COME RISULTA DALLE LETTERE C ) E D ) DEL 2 ) COMMA, QUESTO ARTICOLO NON RIGUARDA SOLTANTO LE PRATICHE CHE POSSANO CAUSARE DIRETTAMENTE UN DANNO AI CONSUMATORI, BENSI’ ANCHE QUELLE CHE RECANO LORO PREGIUDIZIO, MODIFICANDO UN REGIME DI CONCORRENZA EFFETTIVA, QUALE E QUELLO DI CUI ALL’ ART . 3, LETTERA F ), DEL TRATTATO . PUO’ QUINDI COSTITUIRE UN ABUSO IL FATTO CHE UN’ IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE RAFFORZI TALE POSIZIONE AL PUNTO CHE IL GRADO DI DOMINIO COSI’ RAGGIUNTO RAPPRESENTI UN SOSTANZIALE OSTACOLO PER LA CONCORRENZA, NEL SENSO DI LASCIAR SUSSISTERE SOLO IMPRESE DIPENDENTI, PER IL LORO COMPORTAMENTO, DALL’ IMPRESA DOMINANTE .

27(…)IL RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE OCCUPATA DALL’ IMPRESA PUO’ ESSERE ABUSIVO E VIETATO DALL’ ART . 86 DEL TRATTATO, INDIPENDENTEMENTE DAI MEZZI O PROCEDIMENTI USATI A TAL FINE, DAL MOMENTO CH’ ESSO PRODUCE GLI EFFETTI SOPRA DESCRITTI

CASO HOFFMANN-LAROCHE CAUSA C-85-76 PUNTO 91

LA NOZIONE DI SFRUTTAMENTO ABUSIVO E UNA NOZIONE OGGETTIVA , CHE RIGUARDA IL COMPORTAMENTO DELL ‘ IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE ATTO AD INFLUIRE SULLA STRUTTURA DI UN MERCATO IN CUI , PROPRIO PER IL FATTO CHE VI OPERA DETTA IMPRESA , IL GRADO DI CONCORRENZA E GIA SMINUITO E CHE HA COME EFFETTO DI OSTACOLARE , RICORRENDO A MEZZI DIVERSI DA QUELLI SU CUI SI IMPERNIA LA CONCORRENZA NORMALE TRA PRODOTTI O SERVIZI , FONDATA SULLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI , LA CONSERVAZIONE DEL GRADO DI CONCORRENZA ANCORA ESISTENTE SUL MERCATO O LO SVILUPPO DI DETTA CONCORRENZA .

CASO IRISH SUGAR CAUSA T-228/97 PUNTO 167

167 Secondo la giurisprudenza, è riconducibile alle previsioni dell’art. 86 del Trattato il fatto che un’impresa in posizione dominante su un determinato mercato si riservi, senza obiettiva necessità, un’attività ausiliaria o derivata su un mercato vicino, ma distinto, in cui non occupa alcuna posizione dominante, al rischio di eliminare qualsiasi concorrenza su questo mercato (sentenza Tetra Pak/Commissione, citata, punti 115 e 186, e sentenza della Corte 14 novembre 1996, causa C-333/94, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. I-5951, punti 24 e seguenti)

CASO CBEM CAUSA 311/84 PUNTO 27

COSTITUISCE ABUSO AI SENSI DELL ‘ ART . 86 IL FATTO CHE L ‘ IMPRESA CHE DETENGA UNA POSIZIONE DOMINANTE SU UN DETERMINATO MERCATO SI RISERVI O RISERVI AD UN ‘ IMPRESA APPARTENENTE ALLO STESSO GRUPPO , E SENZA NECESSITA OBIETTIVA , UN ‘ ATTIVITA AUSILIARIA CHE POTREBBE ESSER SVOLTA DA UNA TERZA IMPRESA NELL ‘ AMBITO DELLE SUE ATTIVITA SU UN MERCATO VICINO , MA DISTINTO , CON IL RISCHIO DI ELIMINARE QUALSIASI CONCORRENZA DA PARTE DI DETTA IMPRESA .

CASO OSCAR BRONNER CAUSA C-7/97 PUNTO 47

non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato il fatto che un’impresa del settore della stampa che detiene una rilevatissima quota del mercato dei quotidiani in uno Stato membro e che gestisce l’unico sistema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente nello stesso Stato membro neghi l’accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, all’editore di un quotidiano concorrente che, a motivo della bassa tiratura del giornale, non è in grado di creare e di gestire in modo economicamente conveniente, da solo o in collaborazione con altri editori, un proprio sistema di recapito a domicilio.

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