Articolo. Breve parere sugli aiuti di stato sotto forma di agevolazioni fiscali. di Davide Maresca
5th Luglio 2007
Sommario: 1) Analisi preliminare; 2) Nozione di aiuto; 3) Aiuti fiscali; 4) Origine dell’aiuto; 5) Forma dell’aiuto; 6) Selettività dell’aiuto; 7)Effetti dell’aiuto;8 ) Deroghe; 9) Conclusioni
1) Analisi preliminare. Le agevolazioni fiscali dirette soltanto ad alcune imprese sarebbero giustificate solamente dal perseguimento di obbiettivi di carattere generale. Infatti una norma così formulata configura un aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato Ce e pertanto incompatibile con il diritto comunitario e di conseguenza illegittimo.
L’articolo 87 prevede che “siano incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui in cui incidono negli scambi fra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Di conseguenza appare evidente come le agevolazioni fiscali producano un sensibile svantaggio rispetto alle altre imprese non industriali, perciò falsando la concorrenza.
2) Nozione di aiuto. Per aiuto di stato la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee adotta una nozione estensiva ricomprendendo ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato. In tal senso “L’art. 87, n. 1, CE definisce gli aiuti di Stato disciplinati dal Trattato quali aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri. La nozione di aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa.” (caso Banco Exterior de Espana Causa C-387/92 del 15 marzo 1994, caso Italia e SIM 2 Multimedia Causa C-328/99 dell’8 maggio 2003, caso Spagna c. Commissione Causa C-276/02 del 14 settembre 2004, caso Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità della CECA Causa 30/59 del 23 febbraio 1961).
Pertanto non sono compatibili con l’articolo 87 del Trattato tutte le agevolazioni che sollevano i normali oneri che gravano sul bilancio.
3) Aiuti fiscali. Di conseguenza qualsiasi tipo di esenzione fiscale a beneficio soltanto di alcune imprese configura un aiuto di stato. In tal senso è utile ricordare come si è espressa la Corte di Giustizia: “Un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale la quale, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti passivi, costituisce aiuto statale ai sensi dell’art 92, n1, del Trattato” (caso Banco Exterior Espana causa C-387/92, caso Piaggio Causa C-295/97 del 17 giugno 1999, caso Francia c. Commissione causa C-241/94 del 26 settembre 1996, caso Italia c. commissione causa C-6/97 del 19 maggio 1999).
Si pensi ad una riduzione del cuneo fiscale concessa soltanto ad alcune imprese: ciò comporta una disparità retributiva che colloca i soggetti passivi esclusi in una situazione finanziaria meno favorevole di quella a cui l’eventuale misura attribuisce l’agevolazione fiscale.
4) Forma dell’aiuto. L’atto che dispone l’aiuto può essere una legge, una atto amministrativo ed anche una atto privatistico.
5) Origine dell’aiuto. Il diritto comunitario impone due requisiti relativi all’origine dell’aiuto:
a. Deve trattarsi di risorse statali intese nel senso di qualsiasi strumento finanziario che sia nella disponibilità delle autorità pubbliche (caso Francia c. Commissione causa C- 482/99, sopra citata).
b. La misura deve essere imputabile allo stato ovvero ad una sua articolazione (caso Francia c. Commissione causa 482/99, sopra citata).
6) Selettività dell’aiuto. Fattore importante è la selettività dell’aiuto e cioè esso deve favorire talune produzioni rispetto ad altre che si trovino nella stessa condizione di fatto e giuridica (caso Ecotrade causa C-200/97 del 1 Dicembre 1998, caso Spagna c. Commissione causa 409/00 del 13 febbraio 2003).
7) Effetti dell’aiuto. Ciò che è più importante ai fini della valutazione dell’aiuto è il suo effetto.
In ogni caso vi è la presunzione che l’aiuto produca effetti distorsivi della concorrenza.
Ciononostante, ai fini della valutazione dell’effetto è necessario considerare la consistenza dell’aiuto in relazione alla quota di mercato dell’impresa interessata. Va ricordato che occorre una valutazione dell’insieme degli scambi cui partecipano le imprese beneficiate sottolineando che è ben possibile che il beneficio finanziario si manifesti anche solo al mercato interno. Si veda in tal senso il caso Francia c. Commissione causa C-102/87 del 13 luglio 1988.
È inoltre opportuno ricorrere alla nozione di pregiudizio potenziale, nel senso che l’incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari non deve essere effettiva ma semplicemente potenziale ( caso Belgio c. Commissione causa -142/87 del 21 marzo 1990, caso AITEC c. Commisione cause T-447/-449/93 del 6 luglio 1995, caso Spagna c. Commissione causa C-114/00 del 19 settembre 2002).
8) Deroghe. Non sono certo applicabili al caso in esame le deroghe previste dall’art.87 n.2 del Trattato: 1) aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; 2) aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità nautrali; 3) aiuti alla repubblica federale tedesca(…).
Altre quattro ipotesi di deroghe devono essere assoggettati alla valutazione discrezionale della Commissione o del Consiglio e sono altrettanto inapplicabili:
a. Per lo sviluppo di regioni con tenore di vita anormalmente basso;
b. Per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell’economia in uno Stato membro;
c. Aiuti regionali purchè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d. Aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni cultura(…).
I due veri criteri generalmente applicati dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia per ammettere deroghe sono quello della contropartita e quello della trasparenza.
a. Principio della contropartita: tale principio comporta che un aiuto vada valutato dal punto di vista comunitario piuttosto che nazionale o imprenditoriale. L’applicazione di tale principio impone quindi una valutazione sulla proporzionalità della misura: essa dovrà essere idonea, e non dovrà andare oltre quanto necessario, per realizzare l’obiettivo di interesse comunitario in funzione del quale è stabilita la deroga (caso Philip Morris c. Holland causa 730/79 del 17 settembre 1980).
b. Principio di trasparenza: tale criterio impone la possibilità di verifica della natura e della portata degli aiuti sulla base di tutti gli elementi necessari: consistenza, obbiettivo, forma, mezzi finanziari, ragioni di compatibilità.
9) Conclusione. Premesso quanto sopra, si conclude l’incompatibilità comunitaria di qualsiasi misura fiscale(esenzioni, riduzione cuneo fiscale, ecc…) che agevoli alcuni soggetti passivi ed escludendone altri senza che ciò sia giustificato dal perseguimento di obbiettivi di interesse generale che non possano essere altrimenti soddisfatti.