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Provvedimenti. Concentrazioni: La Commissione invia all’Italia una nuova valutazione preliminare sulle misure che bloccano la concentrazione Abertis-Autostrade

31st Gennaio 2007

31/1/2007: La Commissione europea è giunta alla conclusione preliminare che l’Italia ha violato l’articolo 21 del regolamento UE sulle concentrazioni a causa della mancata autorizzazione al trasferimento della concessione autostradale nell’ambito del nuovo soggetto derivante dalla prevista concentrazione tra Abertis ed Autostrade. Si tratta di una concentrazione di dimensione europea che rientra nelle competenze esclusive della Commissione a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni. In particolare, la Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità con l’articolo 21 del comportamento delle autorità italiane, che non hanno fissato in anticipo ed in un modo sufficientemente chiaro i presunti criteri di interesse pubblico per l’applicazione della procedura di autorizzazione e non hanno adottato una decisione di autorizzazione al trasferimento della concessione. La mancata autorizzazione era una delle ragioni citate da Abertis e da Autostrade per rinunciare alla concentrazione prevista, che era stata approvata senza condizioni dalla Commissione il 22 settembre 2006 (vedasi IP/06/1244). Già nell’ottobre scorso la Commissione aveva espresso i propri dubbi in merito a decisioni precedenti con cui veniva rifiutato il trasferimento della concessione (vedasi IP/06/1418), ma tali decisioni sono state successivamente ritirate (vedasi MEMO/06/414). Le autorità italiane hanno 15 giorni lavorativi per esprimere la loro opinione sul bilancio preliminare della Commissione.

La Commissione non contesta il fatto che le autorità nazionali possano verificare che il titolare di una concessione rimanga redditizio sotto il profilo finanziario e in grado di adempiere ai propri obblighi di investimento dopo una concentrazione. Il processo di autorizzazione nazionale dovrebbe tuttavia riferirsi ai cambiamenti determinati dalla concentrazione stessa e non dovrebbe essere utilizzato per ottenere concessioni relative a problemi di regolamentazione precedenti né per risolvere eventuali problemi futuri derivanti dalle disposizioni di una concessione esistente (vedasi MEMO/07/1). Ad esempio la Commissione ritiene, in via preliminare, che un dividendo straordinario di Autostrade di 2 miliardi di euro, previsto come condizione della concentrazione, non comprometta la redditività finanziaria della concessione e degli investimenti correlati perché Abertis apporta altri attivi ed altro cash flow al soggetto derivante dalla concentrazione e dunque le prospettive finanziarie di tale soggetto sarebbero almeno altrettanto favorevoli di quelle a medio termine di Autostrade in mancanza di concentrazione.

Dopo un’analisi approfondita del comportamento delle autorità italiane nel quadro della procedura d’autorizzazione, la Commissione è giunta alla seguente conclusione preliminare:
-       il fatto di non aver fissato anticipatamente ed in un modo sufficientemente chiaro i presunti criteri di interesse pubblico per l’applicazione della procedura d’autorizzazione e di non aver adottato una decisione di autorizzazione dopo la richiesta presentata da Autostrade e da ASPI costituiscono misure di Stato ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, che hanno contribuito a bloccare di fatto o, in qualunque caso, a pregiudicare seriamente il completamento di una concentrazione con dimensione comunitaria;
-       attuando tali misure senza notificarle preventivamente alla Commissione e senza l’autorizzazione di quest’ultima, le autorità italiane hanno violato l’obbligo di notifica e quello di non modificare la situazione esistente previsti dall’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, e
-       le misure in questione sono incompatibili con il principio di certezza del diritto e sembrano determinare, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento (articoli 43 e 56 del trattato CE).
Le autorità italiane sono state invitate ad esprimere il proprio parere sulla valutazione preliminare della Commissione entro quindici giorni lavorativi. Se la valutazione preliminare della Commissione fosse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione in cui si dichiari che l’Italia ha violato l’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni.
Contesto
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni dell’UE, la Commissione ha competenza esclusiva per valutare gli effetti sulla concorrenza delle concentrazioni con dimensione europea. Gli Stati membri non possono applicare la normativa nazionale sulla concorrenza a tali operazioni. Gli Stati membri non possono inoltre adottare provvedimenti che potrebbero vietare, sottoporre a condizioni o pregiudicare (de jure o de facto) tali concentrazioni salvo nel caso in cui le misure in questione:
-       proteggano interessi diversi dalla concorrenza e
-       siano necessarie e proporzionate per tutelare interessi compatibili con tutti gli aspetti del diritto comunitario.
La sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione e le norme prudenziali sono interessi riconosciuti come legittimi dal regolamento sulle concentrazioni, ma le misure specifiche devono essere anche proporzionate ed interamente compatibili con tutti gli aspetti del diritto comunitario. Le disposizioni nazionali che possono vietare, sottoporre a condizioni o pregiudicare una concentrazione con dimensione comunitaria per tutelare un qualsiasi altro interesse devono essere comunicate alla Commissione prima della loro adozione e della loro entrata in vigore.
Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha approvato la concentrazione proposta di Abertis con Autostrade ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni (vedasi IP/06/1244). Dopo aver esaminato l’operazione proposta, la Commissione ha concluso che non costituisce un ostacolo rilevante ad un’efficace concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) o in una parte importante di esso 

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