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Provvedimenti. Il caso Dalmine SpA, condanna definitiva per la partecipazione ad una intesa restrittiva della concorrenza

31st Gennaio 2007

25 gennaio 2007

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-403/4 P e C-405/04 P, C407/04 P, C-411/04 P

Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp, Dalmine Spa, Salzgitter Mannesmann GmbH / Commissione delle Comunità europeeLa Corte conferma la sentenza del Tribunale che sanziona un’intesa tra produttori di tubi in acciaio senza saldatura

I produttori non sono stati in grado di dimostrare che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nella sua sentenza

Con decisione 8 dicembre 1999, la Commissione europea ha imposto a otto imprese (quattro società giapponesi e quattro società europee) produttrici di tubi in acciaio senza saldatura, utilizzati nell’industria petrolifera e del gas, il pagamento di ammende per complessivi 99 milioni di euro in seguito ad un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza.

La Commissione ha considerato che le imprese avessero concluso un accordo avente ad oggetto in particolare la reciproca protezione dei loro mercati nazionali. In base al detto accordo, ogni impresa si impegnava a non vendere tubi per il sondaggio («Oil Country Tubular Goods», cosiddetti tubi «OCTG») e linepipe «project» (Project Linepipe) nel mercato nazionale di un’altra impresa aderente all’accordo.

L’accordo è stato concluso nell’ambito di riunioni tra produttori comunitari e giapponesi conosciute con il nome di «club Europa-Giappone».

Il principio della protezione dei mercati nazionali era denominato «regole di base dell’accordo» («fundamentals»). La Commissione ha rilevato che i «fundamentals» erano stati effettivamente osservati e che pertanto l’accordo aveva sortito effetti anticoncorrenziali sul mercato comune.

Sette delle otto imprese, la Mannesmannröhren-Werke (divenuta Salzgitter), la Corus UK, la Dalmine, la JFE Engineering, la Nippon Steel, la JFE Steel e la Sumitomo Metal Industries, hanno proposto ricorso contro la decisione della Commissione.

Con la sua sentenza 8 luglio 2004 il Tribunale di primo grado ha confermato sostanzialmente la decisione. Esso ha tuttavia considerato che la Commissione non era stata in grado di apportare la prova dell’intera durata dell’infrazione.

Quattro di tali imprese hanno proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee diretto a far annullare la sentenza del Tribunale per le misure che le riguardavano e, in subordine, a far annullare o ridurre le ammende inflitte loro da tale sentenza.

La Corte conferma sostanzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado La prova della sussistenza dell’infrazioneIl Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere che sussistesse un’intesa diretta a ripartire i mercati nazionali e atta ad incidere in modo significativo sugli scambi tra Stati membri.Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere che sussistesse un’intesa diretta a ripartire i mercati nazionali e atta ad incidere in modo significativo sugli scambi tra Stati membri.Inoltre, a giusto titolo il Tribunale si è fondato su una costante giurisprudenza in base alla quale, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, non è necessario provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio agli scambi intracomunitari, in quanto è sufficiente dimostrare che l’accordo sia idoneo ad avere un siffatto effetto potenziale (causa C-407/04 P, punto 87).Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere che sussistesse un’intesa diretta a ripartire i mercati nazionali e atta ad incidere in modo significativo sugli scambi tra Stati membri.Inoltre, a giusto titolo il Tribunale si è fondato su una costante giurisprudenza in base alla quale, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, non è necessario provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio agli scambi intracomunitari, in quanto è sufficiente dimostrare che l’accordo sia idoneo ad avere un siffatto effetto potenziale (causa C-407/04 P, punto 87).La partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazioneEssi non hanno formalmente contestato di aver partecipato alle riunioni del «club Europa-Giappone», né hanno apportato elementi atti a dimostrare che la loro partecipazione a tali riunioni fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale riguardo alla protezione dei mercati nazionali. Il Tribunale, concludendo per la loro partecipazione all’infrazione, non ha quindi commesso errori di dirittoEssi non hanno formalmente contestato di aver partecipato alle riunioni del «club Europa-Giappone», né hanno apportato elementi atti a dimostrare che la loro partecipazione a tali riunioni fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale riguardo alla protezione dei mercati nazionali. Il Tribunale, concludendo per la loro partecipazione all’infrazione, non ha quindi commesso errori di dirittoIl calcolo delle ammendeLa Corte ha confermato che il Tribunale ha a giusto titolo ritenuto l’operato della Commissione conforme ai suoi «orientamenti» destinati a precisare l’ambito del suo margine di discrezionalità nella fissazione delle ammende. Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere che sussistesse un’intesa diretta a ripartire i mercati nazionali e atta ad incidere in modo significativo sugli scambi tra Stati membri.Inoltre, a giusto titolo il Tribunale si è fondato su una costante giurisprudenza in base alla quale, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, non è necessario provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio agli scambi intracomunitari, in quanto è sufficiente dimostrare che l’accordo sia idoneo ad avere un siffatto effetto potenziale (causa C-407/04 P, punto 87).Essi non hanno formalmente contestato di aver partecipato alle riunioni del «club Europa-Giappone», né hanno apportato elementi atti a dimostrare che la loro partecipazione a tali riunioni fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale riguardo alla protezione dei mercati nazionali. Il Tribunale, concludendo per la loro partecipazione all’infrazione, non ha quindi commesso errori di dirittoLa Corte ha confermato che il Tribunale ha a giusto titolo ritenuto l’operato della Commissione conforme ai suoi «orientamenti» destinati a precisare l’ambito del suo margine di discrezionalità nella fissazione delle ammende.Di conseguenza, la Corte di giustizia respinge i ricorsi contro le sentenze del Tribunale.Sono pertanto mantenute le ammende inizialmente fissate dal Tribunale, vale a dire, per la società considerata, EUR 10 080 000 per la Dalmine SpA;    

 

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-C-403/4 P e C-405/04

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