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Provvedimanti. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: la riduzione di cauzione e garanzia prevista dall’art.40 del codice dei contratti pubblici si applica anche agli appalti di forniture e servizi

1st Ottobre 2007

Abstract: 

L’Autorità risolve una questione interpretativa relativa all’art. 40 del d.lgs. n.163/2000; in particolare il dubbio concerne l’applicazione di tale articolo anche agli appalti di servizi e forniture e non soltanto a quelli di lavori. Pare interessante rilevare che l’Autorità, nell’indicare le ragioni della sua interpretazione, fa anche riferitmento alla normativa comunitaria (Direttiva 2004/18 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).
L’art. 40 d.lgs. n.163/2000 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al comma 7 che le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte del 50 per cento.
La riduzione dell’importo prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualità è espressamente consentita nel caso delle garanzie a corredo dell’offerta, mentre la questione interpretativa si pone per i servizi e le forniture nella fase di esecuzione del contratto. Infatti la disposizione che prevede tale riduzione non è inserita organicamente nel medesimo articolo che tratta delle garanzie per l’esecuzione (art. 113), come invece avviene nel caso dell’offerta (art. 75), ma è riportata nell’art. 40 – “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”.
Sul piano logico-giuridico, l’interpretazione restrittiva dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, cui seguirebbe l’impossibilità per le imprese in possesso della certificazione di qualità di avvalersi della riduzione della cauzione definitiva nelle procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra affatto coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal D.lgs. n. 163/2006 in termini unitari per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, come emerge anche dalla formulazione letterale dell’art. 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori.

Link al testo della determinazione: http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=3074

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