Articolo. Breve nota sull’azienda speciale degli enti locali di Davide Maresca
7th febbraio 2009
L’azienda speciale viene definita dall’art. 114 del Testo Unico come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. I connotati caratteristici di tale modello gestionale sono la strumentalità, la personalità giuridica e l’autonomia imprenditoriale.
La qualificazione dell’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente locale. “Strumentalità” sta a significare che l’ente locale, attraverso l’azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio, in quanto essa, seppur dotata di personalità giuridica propria ed essendo, dunque, soggetto diverso dall’ente locale medesimo, che si esprime sia nel momento genetico (istituzione ed approvazione dello statuto dell’azienda da parte dell’ente), sia anche durante il suo funzionamento (approvazione degli atti fondamentali, nomina degli organi).
L’ente locale, dunque, si serve dell’azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, per soddisfare un’esigenza della collettività in quest’ottica spetta esclusivamente ad esso la fase “politica” della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi.
L’attribuzione della personalità giuridica, che costituisce il secondo elemento caratterizzante il modello aziendale, rende quest’ultima un soggetto a sé stante: essa dunque non appare più come un organo dell’ente locale a legittimazione separata, come era l’azienda municipalizzata prevista dal T.U. n. 2578/25.
L’attribuzione dell’autonomia imprenditoriale costituisce il terzo elemento caratteristico del modello aziendale. Con essa il legislatore ha voluto evidenziare che l’azienda non deve essere vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell’ente locale, ma come un’impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.
L’art. 114 del T.U.E.L. dopo aver definito l’azienda speciale come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale”, stabilisce che essa deve avere un proprio statuto, ma che questo deve essere “approvato dal consiglio comunale o Provinciale”; lo statuto ed i regolamenti disciplinano, nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda.La gestione dell’azienda deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sussiste altresì l’obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Per di più l’art. 114 stabilisce che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei costi sociali.
Atti fondamentali - come tali soggetti all’approvazione dell’ente locale - devono essere considerati, ai sensi dell’art. 114:
il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l’ente locale e l’azienda speciale;
i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
il conto consuntivo;
il bilancio di esercizio.
In generale, alla luce delle previsioni legislative, si comprende come l’autonomia imprenditoriale dell’azienda sia limitata non solo dalle peculiarità proprie dell’attività che essa svolge (servizio pubblico), ma anche dall’ingerenza dell’ente locale nella formazione dello statuto, mediante il quale è regolato il funzionamento dell’azienda. Organi della azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Sul piano organizzativo il medesimo art. 114 stabilisce quali sono gli organi di vertice dell’azienda (Consiglio di amministrazione, Presidente, Direttore), conferendo al direttore la responsabilità gestionale della stessa.
Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati secondo le modalità previste dagli artt. 32 e 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. Il Direttore dell’azienda speciale è l’organo al quale compete la direzione gestionale con la conseguente responsabilità. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’Ente locale.
Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 2.- patrimonio. Il Consiglio comunale stabilisce inoltre i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle aziende speciali.
Con riferimento alla verifica dei risultati di gestione spetta allo statuto prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
La responsabilità
Il Direttore dell’azienda speciale è l’organo al quale compete la direzione gestionale con la conseguente responsabilità.
A. Costituzione: la costituzione di un’azienda speciale avviene mediante apposita atto del Consiglio Comunale contenente il relativo regolamento dell’organizzazione e dell’attività dell’azienda speciale.
B. Statuto: l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono stabiliti dallo statuto e dal regolamento. Le aziende speciali perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.