Articolo. Chiarimento sulla "società di progetto" (Special Purpose Vheicle) di Davide Maresca
11th novembre 2008
La società di progetto è un istituto inserito nella normativa relativa alle concessioni per costruzione e gestione di opere pubbliche all’articolo 37 quinquies della Legge Merloni (legge 109/94). La sua introduzione avviene nell’ambito della disciplina del project financing grazie alla legge Merloni ter (legge 415/98).
La disciplina vigente prevede l’istituto del project financing agli artt. 152 e segg. del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). All’interno di queste norme continua ad essere presente un riferimento alla società di progetto (o project company o Special Purpose Vheicle) agli articoli 156 e 157.
È opportuno sottolineare che non si tratta di uno speciale tipo societario ma soltanto di una opzione organizzativa che deve essere necessariamente garantita alle società o gruppo temporanei di imprese che risultino essere vincitori di gare per l’aggiudicazione di concessioni di costruzione e gestione svoltesi mediante la complessa procedura del project financing.
Molto brevemente, il project financing è una procedura che deve essere seguita per l’aggiudicazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture e opere pubbliche per le quali si renda necessario l’apporto (totale o parziale) di risorse private sia dal punto di vista del “know-how” sia dal punto di vista delle risorse finanziarie spesso assenti presso le amministrazioni pubbliche. La procedura prevede la pubblicazione periodica di avvisi da parte delle autorità competenti con l’elenco delle opere da realizzarsi mediante finanza di progetto; A seguito della pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno perviene all’amministrazione l’offerta tecnica ed economica del promotore; tale offerta, dopo una valutazione di durata massima di quattro mesi, viene messa alla base del bando per la successiva procedura di gara ad evidenza pubblica necessaria per l’aggiudicazione definitiva della concessione, con diritto di prelazione per il promotore. La società vincitrice avrà la facoltà, e in taluni casi l’obbligo, di costituire una società di progetto il cui oggetto sociale sia esclusivo e coincida con l’esercizio dell’attività oggetto della concessione.
La società di progetto deve essere una società per azioni o una società a responsabilità limitata e di tali società segue interamente la disciplina giuridica. La ragione che sta alla base dell’introduzione della società di progetto è l’esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l’isolamento (ring fence) dei relativi flussi di cassa, che, come detto, costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale, e dall’altro l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti.
Alcune particolarità sono previste per la disciplina delle società di progetto:
a) l’art. 156 si riferisce ai casi di affidamento di una “concessione per la realizzazione e/o la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità”;
b) il bando di gara, in entrambi i casi, deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà o l’obbligo, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto;
c) tale società non ha carattere atipico, in quanto deve essere costituita in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche consortile;
d) se il bando contiene l’indicazione sub c), è necessario che la lex specialis determini anche l’ammontare minimo del capitale sociale;
e) in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascuno di essi;
f) le previsioni suddette si applicano anche alla gara di cui all’art. 155, che cioè conduce all’affidamento di “lavori pubblici o di pubblica utilità…con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi”;
g) la società costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione;
h) tale subentro non costituisce cessione di contratto, tant’è che la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario;
i) i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle stesse ai proprio soci che siano in possesso dei relativi requisiti;
l) è possibile che l’amministrazione versi un “prezzo in corso d’opera” con responsabilità solidale dei soci per l’eventuale rimborso o con prestazione di garanzie da parte della società di progetto, che cessano solo alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera;
m) il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti di partecipazione devono partecipare alla società e garantire fino al certificato di collaudo
n) L’art. 157 prevede la possibilità di emettere obbligazioni anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 2412 del codice civile purchè garantite pro quota mediante ipoteca (su beni immobili).
Come si vede, la società di progetto non è affatto un particolare tipo di modello societario previsto dal diritto italiano. È soltanto un suggerimento, e talvolta un obbligo, per la razionale costruzione e gestione di infrastrutture e opere pubbliche, affidata a seguito di project financing, attraverso la garanzia di separazione ed autonomia patrimoniale tra le ordinarie attività dei concessionari e la gestione dello specifico progetto aggiudicato.
Citazione:
Per un ulteriore Chiarificazine si veda G.SABBATO: La società di progetto – Le società per la gestione dei servizi pubblici locali – Analisi del project nei vari settori. disponibile al seguente sito: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Sabbato_Le_societ%C3%A0_di_progetto.htm