Articolo. Breve nota sulla rettifica del bando di gara, di Davide Maresca
24th febbraio 2009
La correzione di un errore materiale nel bando di gara è ammessa quando tale errore si palesa come evidente ed inequivoco, senza che sia necessario ricostruire la volontà dell’amministrazione. Quando l’errore non è, di per sé, palese è necessaria una revoca del provvedimento errato, con l’esplicitazione delle motivazioni pubblicistiche (es. nuova valutazione dell’interesse pubblico), e l’adozione di un nuovo provvedimento corretto.
In un caso come quello dell’errore materiale nel bando di gara, in coerenza con la consolidata teoria della conservazione dell’atto amministrativo, la correzione sembra essere lo strumento più adatto purchè vengano rispettate certe prescrizioni elaborate dalla giurisprudenza. Infatti la “rettifica” è l’atto conclusivo di un procedimento di riesame, instaurato d’ufficio (dalla stazione appaltante) o su iniziativa del destinatario del provvedimento stesso e rivolto all’eliminazione dell’errore materiale nel quale l’autorità emanante è incorsa nella determinazione del suo contenuto; presupposto di tale procedimento è, pertanto, un errore materiale compiuto dall’amministrazione che si intende eliminare affinché il contenuto del provvedimento risulti conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato (Consiglio Stato , sez. IV, 13 febbraio 1989, n. 84).
Nel caso in cui la rettifica sia relativa ad un bando di gara risulta necessario che tale modifica non pregiudichi la parità di trattamento tra i potenziali partecipanti e, di conseguenza, devono essere rispettate le norme, contenute nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), relative alla pubblicità del provvedimento di rettifica nonché ai termini per la presentazione delle offerte.
Infatti, proprio con riferimento alla rettifica di un bando di gara, il Consiglio di Stato ha affermato che il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza e, dunque, essa deve articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all’identica causa del potere: pertanto, l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento gemello, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale (Consiglio Stato , sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306).
In altre parole, per la rettifica del bando di gara, è necessario adottare un nuovo provvedimento che:
1) sia emanato dalla stessa autorità amministrativa che ha adottato il primo bando;
1) rettifichi il contenuto del precedente bando;
2) dia una motivazione circa la natura dell’errore meramente materiale e di trascrizione;
3) sia pubblicato mediante le medesime forme nelle quali era stato pubblicato il primo bando;
4) preveda la proroga del termine per la presentazione delle offerte in modo che sia lo stesso previsto dal primo bando con decorrenza dal giorno di pubblicazione del provvedimento di rettifica.